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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni - proprietà nella causa iscritta al n. 402 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
nata ad [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...], Loc. Bachile Bertula, C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Carboni in forza di procura nel giudizio di merito oltre che in quello di legittimità allegata all'atto di citazione in riassunzione;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...], C.F.: CP_1 [...]
; , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._2 CP_2
, entrambi residenti a [...], Case Sparse s.n., C.F._3
elettivamente domiciliati in Oristano, Via Brunelleschi n. 48 presso lo studio dell'avv. Andreina Diletta Spada che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTI
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente (come da atto di citazione in riassunzione): “l'Illustrissima Corte competente ed adita […] voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto di alla perfetta tenuta e Parte_1
manutenzione del canale che parte dal proprio terreno giunge sul terreno dei convenuti garantisce il regolare deflusso delle acque piovane impedendo l'allagamento dei terreni della ricorrente, ed il consequenziale obbligo dei convenuti;
2) accertare e dichiarare il diritto della appellante al risarcimento, tutti i danni patiti e patiendi, danni quantificati di € 6.000,00 salva migliore quantificazione in corso di causa, o comunque nella misura che il Giudice riterrà di giustizia.
3) Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'istanza di rimessione in termini rigettata in primo grado con la concessione dei termini istruttori per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.”
Nell'interesse dei resistenti (come da comparsa di costituzione):
“Accogliere le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado dinnanzi al tribunale di Oristano n. 1531/14 R.G.: rigettare la domanda proposta dall'attrice perché assolutamente infondata in fatto e diritto;
accogliere le conclusioni già formulate nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio davanti alla Corte d'Appello n. 68/2018 R.G.: condannare l'appellante in riassunzione in favore dei convenuti alle spese per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., atteso che l'appellante fonda l'intera sua pretesa su di un assunto del tutto arbitrario e che la sua condotta processualmente azzardata in fase cautelare, di merito, d'appello e di legittimità, ha arrecato un danno agli odierni appellati consistito nel dover sostenere oneri, spese e disagi derivanti dall'intero giudizio.;
- rigettare le domande di merito proposte nel presente grado di giudizio perché del tutto prive di fondamento giuridico e fattuale;
- liquidare le spese e competenze di giudizio, maggiorate per spese generali ed accessori di legge relativamente al processo dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione concluso con l'ordinanza n. R.G. 19684-2020, ponendole a carico dell'odierna appellante in riassunzione, nella misura che la Corte riterrà di giustizia;
- condannare l'odierna appellante in riassunzione al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, nella misura che la Corte riterrà di giustizia, con la distrazione in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.£.
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale è esaurientemente riassunta nell'ordinanza n.
22038/2023 della Suprema Corte.
“
1. Nell'anno 2014 conveniva avanti il Tribunale Parte_1
di Oristano e , premettendo di condurre in CP_1 CP_2
affitto un fondo attraversato da un canale per lo scolo delle acque che tramite un tubo posto sotto una strada di penetrazione agraria (c.d. scavalcafosso) si ricongiunge ad analogo canale realizzato sul terreno di convenuti per consentire il deflusso dell'acqua piovana sino al mare attraverso un sistema di stagni. Asseriva che nell'anno 2013 il fondo da lei condotto in affitto aveva subito un anomalo e abbondante ristagno di acqua causato dall'omessa ripulitura del canale dei Mulas. Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla perfetta tenuta e manutenzione del detto canale e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi.
2. Costituendosi in giudizio, e contestavano le circostanze CP_2 CP_1
allegate dall'attrice.
3. Precedentemente all'instaurazione del procedimento di cognizione ordinaria l'attrice aveva promosso un giudizio cautelare ex art.
700 c.p.c., rigettato dal Tribunale di Oristano che nel successivo procedimento a cognizione piena, concesso alle parti il termine per
l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, ha poi respinto anche la domanda di merito con sentenza n. 474/2017 resa ex art. 281 sexies
c.p.c.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello, Parte_1
censurando la sentenza – per quanto in questa sede rileva - per avere denegato l'invocata remissione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., termine che era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per lo spiegamento del procedimento di mediazione, in pendenza del quale ogni attività processuale avrebbe dovuto essere sospesa.
5. Con sentenza n. 861/2019 la Corte di Appello di Cagliari rigettava il motivo di gravame con cui era stato criticato il diniego della rimessione in termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma sesto c.p.c. Sostiene la Corte che lo stesso difensore di parte attrice aveva richiesto la concessione dei termini previsti dalla norma appena citata, implicitamente rinunciando alla eccezione relativa alla mancata sospensione di ogni attività processuale in pendenza della mediazione obbligatoria.
Difettava poi nel caso in esame, secondo la Corte cagliaritana, il presupposto dell'art. 153 c.p.c., posto che la difesa dell'attrice non aveva addotto una causa a lei non imputabile a giustificazione dell'omesso deposito delle memorie da lei stessa richieste.
6. Avverso tale decisione Parte_2
ha promosso ricorso per cassazione articolato in un unico motivo.
7. Hanno resistito con controricorso e eccependo CP_2 CP_1
l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 360 comma 1, 348-ter comma 5 e 100 c.p.c. e insistendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque per il suo rigetto.”
Con la richiamata ordinanza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza n. 861/2019 pubblicata il 28 ottobre 2019 di questa Corte, ad essa rinviando in diversa composizione e formulando il seguente principio di diritto “L'art.
5 comma 3 del d.lgs. n. 238/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità.”
Con atto di citazione del 21 novembre 2023 riassume il giudizio rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si costituiscono in giudizio e i quali CP_1 CP_2
concludono come sopra riportato.
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è decisa con la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda dell'attrice deve essere rigettata non avendo essa assolto l'onere probatorio su di essa gravante.
Deve in primo luogo rigettarsi la richiesta formulata dall'appellante di concessione dei termini ex art 183 c.p.c. alla luce del chiaro principio sancito in motivazione da Cass., n. 17685/2022: “In ogni caso, respinta in primo grado la richiesta di concessione dei termini per la formulazione delle prove
o la precisazione delle domande, l'eventuale illegittimità di tale diniego onerava la parte di proporre in appello le allegazioni difensive e di introdurre le richieste istruttorie, data l'impossibilità di rimettere la causa in primo grado e l'obbligo del giudice di pronunciare nel merito. Difatti, qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero definito il
"thema decidendum" e il "thema probandum", l'appellante che faccia valere tale nullità - una volta escluso che la medesima comporti la rimessione della causa al primo giudice - non può limitarsi a dedurre tale violazione, ma deve specificare quale sarebbe stato il "thema decidendum" sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita la richiesta appendice di cui all'art. 183 c.p.c. e quali prove sarebbero state dedotte, poiché in questo caso il giudice d'appello è tenuto soltanto a rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività non potute svolgere in primo grado (Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018;
Cass. 21953/2019).”
Nel caso specifico, nessuna deduzione istruttoria si legge nel primo atto di appello né nell'atto di citazione in riassunzione.
Venendo a trattare il merito, la causa deve essere decisa alla luce delle prove documentali, in particolare delle fotografie, e delle prove orali assunte nella fase cautelare di primo grado, non essendo stati portati nè nel giudizio di primo grado né nel presente giudizio, stante quanto sopra esposto, elementi istruttori nuovi.
La Corte condivide pienamente la valutazione delle stesse effettuata dal giudice del merito in primo grado e di cui alla sentenza impugnata, valutazione che ha condotto il Tribunale a ritenere non provata l'asserita ostruzione del cavalcafosso in prossimità dello sbocco sul terreno dei convenuti nonché l'esistenza di un collegamento tra il “canale Mulas” e il cavalcafosso e, in prosecuzione, con il canale che attraversa il terreno condotto dalla Pt_1
Si legge in particolare nella sentenza “Dalle fotografie, in particolare da quelle aeree anche risalenti a periodi passati, emerge chiaramente che esiste una distanza di circa 8 metri tra il canale e la strada CP_1
interponderale, per cui non vi è attualmente e non vi è mai stato alcun collegamento con il canale sul fondo detenuto dall'attrice attraverso il cavalcafosso. Non è stata neppure provata un'ostruzione del tubo che impedisce il deflusso delle acque dal terreno detenuto dall'attrice. Tanto è vero che proprio in prossimità del cavalcafosso, nel tratto compreso tra quest'ultimo e l'inizio del “canale lo stesso fondo dei convenuti CP_1 risulta interessato da un ristagno visibile…” che comprova come “non sia impedito il deflusso di acqua nella proprietà dove inizialmente CP_1 ristagna in superficie fino all'inizio del canale posto a circa 8 metri di distanza.”
Pacifica l'esistenza del cavalcafosso attraverso cui le acque in eccesso dal terreno nella disponibilità dalla giungono sul fondo dei il Pt_1 CP_1
consulente di parte di costoro, per. nella relazione Persona_1
del 2 aprile 2014 depositata in cancelleria il 28 giugno 2024 previa autorizzazione di questa Corte, sentito anche come sommario informatore, ha riferito che le acque in eccesso, nel caso di precipitazioni abbondanti, “dal fondo del Sig. seguendo la naturale morfologia del terreno, scorrono CP_1
in superficie per circa 8 m per rimettersi nel canale di colo realizzato per bonificare il proprio fondo dai ristagni idrici.” Nessun ostacolo a tale scorrimento risulta dalle fotografie in atti (vedasi in particolare foto a pag. 9 della relazione del 2 aprile 2014 dell'agr. dalla quale risulta che Per_1 nel fondo dei vi era un ristagno d'acqua). CP_1
Il fatto che vi sia soluzione di continuità, una striscia di circa 8 metri, tra il tubo del cavalcafosso e il canale di colo dei Mulas è comprovato da una fotografia Agea del 2007 allegata alla suddetta relazione prodotta in atti e peraltro si legge in essa che quando è stato realizzato il canale di colo “si è fatta attenzione a non creare soluzione di continuità al fondo dividendolo in due appezzamenti distinti, ma si è invece ritenuto razionale e funzionale alla conduzione del fondo lasciare una porzione di circa 8 metri che garantisse la continuità.”
L'insussistenza di un canale senza soluzione di continuità che avrebbe unito il fondo della a quello dei e che si sarebbe interrato a Pt_1 CP_1 causa dell'incuria di costoro nella sua manutenzione, comprovata si ripete dalle fotografie prodotte, risulta smentito anche dai sommari informatori della parte resistente, particolarmente attendibili in quanto indifferenti, Per_2
e .
[...] Persona_3 È vero che la sostiene nei suoi atti anche che non è necessario Pt_1 che sia presente un canale nel terreno dei Mulas immediatamente all'uscita del cavalcafosso, essendo fondamentale che sia libero il tratto di terreno ad esso antistante e che non vi siano ostacoli al deflusso dell'acqua. Di tali ostacoli e che questi siano stati frapposti dai così come da lei allegato, CP_1
non è stata tuttavia offerta alcuna prova, dovendosi segnalare che le fotografie depositate in via telematica nel presente giudizio in bianco e nero, per la loro scarsa qualità non consentono alcuna verifica.
Nè può d'altronde tacersi che nel fondo di cui la è affittuaria Pt_1
si trova un compluvio naturale dove naturalmente si sono sempre creati ristagni idrici, come si evince dalla vegetazione spontanea (vedasi relazioni
, ristagni documentati a partire dall'anno 1954 come attestato Per_1 dalle foto aeree allegate all'integrazione della relazione peritale del 16 aprile
2014, dovendosi rammentare che il fatto che in passato si fossero verificati degli allagamenti è stato riconosciuto dalla stessa ricorrente e anche dall'informatore da essa indicato. Persona_4
In ogni caso si osserva che la domanda di risarcimento dei danni dovrebbe comunque essere rigettata per non aver offerto Parte_1
alcuna prova dei danni subiti a causa della asserita condotta dei per cui CP_1
è causa, danni indicati in euro 6000,00, quantificazione non sorretta da alcuna allegazione, dovendosi peraltro evidenziare che nella integrazione della relazione peritale sopra richiamata si precisa che la porzione di fondo soggetta a ristagni idrici anche nelle condizioni di precipitazioni normali, non poteva dare origine ad una produzione agraria.
In conclusione, la domanda di deve essere rigettata. Parte_1
All'esito complessivo della lite, le spese di tutti i giudizi devono essere posti a carico di costei, soccombente.
Si richiama, alla luce della discussione orale tenutasi all'udienza del
10 gennaio 2025, Cass., n. 6522/2014: “La regolamentazione delle spese in un processo articolato per gradi e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale della lite. Ne consegue che l'attore - vittorioso in sede di regolamento di giurisdizione esperito in pendenza di lite ma totalmente soccombente nel merito - non ha diritto di pretendere la condanna delle controparti alle spese della fase di regolamento, se la Corte di cassazione le abbia rimesse al giudice dichiarato munito di giurisdizione.”
Ferma la condanna alle spese di cui alla sentenza di primo grado, le spese dei giudizi di impugnazione sono liquidate secondo i parametri delle tabelle vigenti (cfr. Cass., n. 19989/2021), applicando i valori minimi, considerata la semplicità della questione oggetto di giudizio, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale non essendosi svolta la fase di trattazione, relativi allo scaglione “valore indeterminabile complessità bassa”.
Si dispone la distrazione delle spese del giudizio di rinvio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dai resistenti in quanto l'esito del giudizio davanti alla Suprema Corte esclude quella
“condotta processualmente azzardata” della osta a suo fondamento. Pt_1
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
e che liquida per il giudizio di primo grado CP_1 CP_2
in euro 2.750,00, per il giudizio di appello in euro 3.473,00, per il giudizio di cassazione in euro 2.757,00 e per il giudizio di rinvio in euro 3.473,00, oltre spese generali, Iva e cpa. Si dispone la distrazione delle spese del giudizio di rinvio in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 10 gennaio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru