Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1815 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 360/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consiglier rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
e nato in [...] C.F._1 Parte_2
(Pd) l'8.5.1970 (c.f. ), difesi dagli avv.ti Gavino C.F._2
Spiga e Catia Cacco, domiciliati in Dolo (Ve) presso lo studio dei difensori
(attori in riassunzione)
nei confronti di nata ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), difesa dall'avv. Alessandro Lucifora e C.F._3
domiciliata in Conselve (Pd) presso lo studio del difensore
(convenuta in riassunzione)
1
I. Ordinare lo scioglimento della comunione in atto tra le parti relativamente ai beni oggetto di causa;
I.1 assegnare in proprietà esclusiva, congiuntamente a Parte_1
e per la quota di ½ ciascuno i seguenti beni: Parte_2
NCEU, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 677 sub 2 (magazzino-deposito), cat. C/2, cl. 1, cons. mq. 54, rendita € 83,67;
NCT, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 677, E.U. di mq.547; Fg. 10, Part.
676, sem. arb., Cl. 3, mq. 1541, R.D. € 11,14, R.A. € 7,16;
Fg. 10, Part. 48, sem. arb., Cl. 3, mq 2163, R.D. € 13,52, R.A. € 10,05; con diritto al pagamento del conguaglio di € 20.000,00 a carico di
; Controparte_1
il tutto come dalla planimetria allegata alla integrazione di perizia dell'Arch. del 2.2.2015 (all. 01) in cui in color giallo sono Per_1
indicati gli immobili che dovranno essere assegnati ai signori Pt_2
e ;
[...] Pt_1
I.2 assegnare in proprietà esclusiva a i seguenti beni: Controparte_1
NCEU, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 671 sub 1 (abitazione), cat. A/3, cl. 2, cons. 7 vani, rendita € 524,20;
NCT, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 671, E.U. di mq 973;
2 il tutto come dalla planimetria allegata alla integrazione di perizia dell'Arch. del 2.2.2015 (all. 01) in cui in color arancione gli Per_1
immobili che dovranno essere assegnati alla signora . Controparte_1
I.3 Dare atto che il pagamento del conguaglio di € 20.000,00 in favore di
e è avvenuto in udienza a mezzo Parte_1 Parte_2
assegno circolare n. 3206844635-07 di Euro 10.000,00 intestato al signor ed a mezzo assegno circolare n. 3206844634-06 Parte_1
di Euro 10.000,00 intestato al signor e Parte_2
conseguentemente questi ultimi rinunciano all'ipoteca legale.
I.4 Ordinare al competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio la trascrizione dell'emananda sentenza esonerando il Conservatore da ogni
e qualsiasi responsabilità.
I.
5. Ordinare inoltre la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Padova ai nn.
3244 R.G. e 292 R.P. in data 24.1.2013.
II. Dichiarare la cessazione della materia del contendere in punto di indennità di occupazione per rinuncia alla domanda da parte di Pt_1
e
[...] Parte_2
III. Spese di CTU del presente giudizio definitivamente a carico di
e in solido tra loro. Parte_1 Parte_2
IV, Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
L'avv. Gavino Spiga e l'avv. Catia Cacco danno atto – ai fini della trascrizione dell'emananda sentenza – di depositare:
- planimetria allegata alla integrazione di perizia dell'Arch. del Per_1
2.2.2015 (all. 01);
- certificato di destinazione urbanistica del terreno sito nel Comune di
Agna rilasciato dal Comune di Agna in data 30.4.2025 (all. 02);
3 - copia nota relativa all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso
l'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Padova ai nn. 3244
R.G. e 292 R.P. in data 24.1.2013 (all. 03); ai fini della registrazione dell'emananda sentenza:
- prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di registro di Euro
5.899,00 relativa alla sentenza n. 1043/2016 del Tribunale di Padova da cui emerge che è stata integralmente pagata sia l'imposta per la divisione sia l'imposta sui conguagli e pertanto chiedono che
l'emananda sentenza venga sottoposta a tassa fissa (all. 04).
Spese del presente giudizio compensate integralmente tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2008, e Parte_1
convenivano, davanti al Tribunale di Padova, Parte_2 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria avente ad
[...]
oggetto un compendio immobiliare situato in Agna (Pd), nonché la condanna della convenuta al pagamento d'indennità per il godimento esclusivo di alcuni beni ereditari fin dall'anno 1997.
Si costituiva in giudizio non opponendosi allo Controparte_1
scioglimento della comunione, ma chiedendo l'assegnazione dei beni in caso di non comoda divisibilità; la convenuta chiedeva altresì il rigetto della domanda attorea di condanna al pagamento d'indennità
d'occupazione e l'accertamento delle migliorie da lei compiute sugli immobili per un valore complessivo di almeno Euro 20.000.
Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio (con incarico conferito al geom. ), il Tribunale di Padova, con sentenza non CP_2
definitiva n. 1722/2012, depositata il 19 giugno 2012, condannava a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'indennità di occupazione di Euro 22.087,51 “dal 17.10.2003 al
[...]
4 maggio 2010, oltre interessi al tasso legale” e rigettava la domanda riconvenzionale della convenuta di accertamento delle migliorie apportate agli immobili.
In forza di detta sentenza, il 24 gennaio 2013 gli attori iscrivevano ipoteca per l'importo di Euro 28.000 sulla quota indivisa di comproprietà degli immobili della convenuta.
Rimessa la causa in istruttoria ed essendo intervenuto il decesso del geom. , era conferito incarico all'arch. di compiere CP_2 Persona_2
ulteriori accertamenti ad integrazione della prima consulenza tecnica.
Accertato che abusi edilizi riguardanti gli immobili erano stati sanati in corso di causa, il Tribunale di Padova, con sentenza definitiva n.
1043/2016 depositata il 30 marzo 2016, dichiarava lo scioglimento della comunione, compiva le assegnazioni, stabiliva i conguagli e condannava a corrispondere a e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
l'ulteriore indennità di Euro 18.632,73 per il godimento
[...]
esclusivo dei beni di causa dal 1° giugno 2010 alla data della decisione.
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 2016, Controparte_1
proponeva appello avverso la sentenza definitiva, chiedendone la riforma relativamente alla statuizione di condanna pronunciata nei suoi confronti e domandando la rinnovazione della c.t.u. per una rideterminazione dei valori degli immobili e dell'entità del conguaglio.
Si costituivano nel giudizio di appello e Parte_1 Pt_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Con sentenza n. 132/2018, depositata il 23 gennaio 2018, la Corte di
Appello di Venezia, seconda sezione civile, rigettava l'appello, confermando la sentenza n. 1043/2016 pronunciata dal Tribunale di
Padova.
5 Il 26 marzo 2018, ricorreva per cassazione, dolendosi Controparte_1
del fatto che il tribunale avesse compiuto le assegnazioni sulla base di un perizia di stima datata rispetto al momento della decisione, omettendo poi il giudice di appello di rinnovare l'accertamento tecnico e di ammettere la produzione in giudizio di pubblicazione Istat del 2016, da cui poteva trarsi prova della diminuzione dei valori degli immobili.
e resistevano al ricorso. Parte_1 Parte_2
Con ordinanza n. 1268/2024, la Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte di Appello, rinviando alla stessa in diversa composizione.
La Corte di Cassazione riteneva che il giudice di merito avesse errato nel non disporre nuova consulenza tecnica per stabilire se, al momento dello scioglimento della comunione (2016), era ancora attuale la stima risalente al 2010; inoltre, la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere in considerazione la pubblicazione Istat, disponendo per l'appunto nuova indagine peritale, anziché fare affidamento su fatti erroneamente giudicati notori.
La causa era riassunta da e con atto di Parte_1 Parte_2
citazione notificato il 4 marzo 2024.
Gli attori chiedevano che, previa integrale rinnovazione della c.t.u., fossero confermate le statuizioni assunte dal Tribunale di Padova con la sentenza definitiva n. 1043/2016.
Si costituiva nel giudizio riassunto chiedendo che, Controparte_1
rinnovata la c.t.u., fosse rideterminato il conguaglio “qualora ancora necessario, tanto nella misura quanto nella quota su cui gravare lo stesso”
e fosse rigettata la domanda di condanna al pagamento d'indennità di occupazione.
Con ordinanza del 6 settembre 2024, il consigliere istruttore disponeva c.t.u., nominando all'uopo il geom. affinché, stimato Persona_3
6 all'attualità il valore del compendio immobiliare, fossero rideterminati i conguagli eventualmente dovuti e l'entità dell'indennità di occupazione a carico della convenuta e a favore degli attori in riassunzione dal 1° giugno 2010 alla data dell'accertamento.
Il c.t.u. nominato prestava giuramento all'udienza del 24 ottobre 2024 e iniziava le operazioni peritali il 15 novembre 2024.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, su istanza del c.t.u., il quale comunicava che le parti erano in procinto di concludere un accordo transattivo, era disposta la sospensione delle operazioni peritali.
All'udienza del 15 maggio 2025, le parti dichiaravano di essersi accordate e rassegnavano, congiuntamente, le precisazioni sopra trascritte (v. verbale d'udienza, tenutasi in presenza).
Ciò premesso, possono essere accolte le congiunte conclusioni delle parti.
Si rileva, innanzitutto, che le assegnazioni richieste sono conformi a quelle che erano state disposte con sentenza n. 1043/2016 del Tribunale di Padova, la quale non era tuttavia divenuta definitiva, poiché rimaneva controverso l'ammontare del conguaglio: questione pur sempre attinente alla divisione dei beni.
E' tuttavia necessario precisare che la citata sentenza n. 1043/2016 non viene riformata, ma sostituita dalla presente decisione. Infatti, il giudizio di rinvio non è un giudizio d'impugnazione e il giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale, è chiamato a pronunciarsi nuovamente e direttamente sulle domande delle parti.
Circa l'ammontare del conguaglio, le parti hanno trovato un accordo conciliativo e hanno già regolato il pagamento, non rimanendo alla Corte che di prendere atto di tale accordo.
7 Relativamente all'indennità di occupazione, la rinuncia alla domanda da parte di e esonera la Corte da ogni Parte_1 Parte_2
decisione.
Può essere senz'altro ordinata la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta a carico di da e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
il 24 gennaio 2013 in forza della sentenza non definitiva n.
[...]
1722/2012 (iscrizione compiuta presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Padova ai nn. 3244 R.G. e 292 R.P.: v. nota di cui all'all.
03), in quanto richiesta dai creditori, che sono sempre liberi di disporre dei propri diritti e delle garanzie acquisite.
Anche per quanto concerne la regolamentazione delle spese processuali, si può recepire l'accordo raggiunto dalle parti.
Occorre ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di compiere la trascrizione delle assegnazioni, disposte con la presente sentenza, a spese degli interessati.
Nulla si oppone alle assegnazioni e alla loro trascrizione, avendo le parti depositato, oltre alla planimetria allegata all'integrazione di perizia dell'arch. del 2 febbraio 2015 (all. 01), cui già il Tribunale di Per_1
Padova aveva fatto riferimento, il certificato di destinazione urbanistica del terreno sito nel Comune di Agna, rilasciato dal Comune di Agna in data 30 aprile 2025 (all. 02).
Quanto all'ammontare dell'imposta di registro, non è questione di competenza del Collegio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di rinvio n. 360/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da e (attori in riassunzione) Parte_1 Parte_2
8 nei confronti di (convenuta in riassunzione), ogni Controparte_1
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra le parti relativamente ai beni oggetto di causa e assegna:
a) a e in proprietà esclusiva per la Parte_1 Parte_2
quota indivisa di ½ ciascuno, i seguenti beni:
- NCEU, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 677 sub 2 (magazzino-deposito), cat. C/2, cl. 1, cons. mq. 54, rendita € 83,67;
- NCT, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 677, E.U. di mq.547; Fg. 10, Part. 676, sem. arb., Cl. 3, mq. 1541, R.D. € 11,14, R.A. € 7,16; Fg. 10, Part. 48, sem. arb., Cl. 3, mq 2163, R.D. € 13,52, R.A. € 10,05; il tutto come dalla planimetria allegata all'integrazione di perizia dell'arch. del 2.2.2015 (all. 01), da intendersi parte integrante del Per_1
presente dispositivo, in cui in color giallo sono indicati gli immobili che sono assegnati a e;
Parte_2 Parte_1
b) a in proprietà esclusiva, i seguenti beni: Controparte_1
NCEU, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 671 sub 1 (abitazione), cat. A/3, cl.
2, cons. 7 vani, rendita € 524,20;
NCT, Comune di Agna, Fg. 10, Part. 671, E.U. di mq 973; il tutto come dalla planimetria allegata all'integrazione di perizia dell'Arch. del 2.2.2015 (all. 01), da intendersi parte integrante Per_1
del presente dispositivo, in cui in color arancione gli immobili che sono assegnati a Controparte_1
2) accerta il diritto di e al conguaglio Parte_1 Parte_2
di Euro 20.000,00 a carico di e dà atto che il Controparte_1
pagamento è avvenuto in udienza a mezzo di assegno circolare n.
3206844635-07 di Euro 10.000,00, intestato a , e a Parte_1
mezzo assegno circolare n. 3206844634-06 di Euro 10.000,00 intestato a
9 conseguentemente, accerta che e Parte_2 Parte_1
rinunciano all'ipoteca legale;
Parte_2
3) ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari c/o l'Agenzia del Territorio di trascrivere la sentenza, relativamente alle assegnazione sopra indicate al punto 1 del presente dispositivo;
ordina altresì la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta da Pt_1
e a carico di presso
[...] Parte_2 Controparte_1
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio di Padova ai nn. 3244 R.G.
e 292 R.P. in data 24 gennaio 2013;
4) dichiara la cessazione della materia del contendere in punto d'indennità di occupazione per rinuncia alla domanda da parte di Pt_1
e di
[...] Parte_2
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6) pone a carico di e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, le spese di c.t.u. del presente giudizio, rimanendo le spese di c.t.u. del giudizio di primo grado, salvo diverso accordo delle parti, a carico di chi le ha anticipate.
Venezia, 16 maggio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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