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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
composta da:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 545 / 2023 RG promossa da
Parte_1 avv. Arturo Maresca, Enzo Nocerino, Giuseppina Mortillaro appellante contro
CP_1 avv. CA NO appellata
aventi ad oggetto: appello della stessa sentenza n. 221/2023 del Tribunale di Firenze quale giudice del lavoro, pubblicata in data 9 marzo 2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 4 marzo 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
, dipendente di con mansioni di capo treno, richiamando la Direttiva dell'Unione europea Parte_2 Parte_1
2003/88 in tema di retribuzione feriale come interpretata dalle sentenze della CGUE, per gli anni dal 2012 al 2020, aveva chiesto le differenze di retribuzione per €. 5.231,73 risultanti dalla inclusione nella base di calcolo delle seguenti voci, assenti nella retribuzione per ferie regolata invece dalla contrattazione collettiva:
- Indennità di utilizzazione professionale (IUP)
- Indennità di assenza dalla residenza (IAR)
- Indennità di scorta per vetture eccedenti pagina 1 di 11 - Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo la nullità delle norme del contratto collettivo che non includevano le voci rivendicate nella base di calcolo della retribuzione per ferie, con condanna alla somma richiesta:
- la regola di giudizio si traeva dalla Direttiva 2003/88 dell'Unione europea, come interpretata dalle sentenze della
CGUE e dalla Corte di Cassazione, secondo la quale durante le ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta allo stesso livello di quella ordinaria, per evitare che la differenza dissuada il lavoratore dall'usufruire dei giorni di riposo
- la retribuzione ordinaria di per sé non è materia regolata dal diritto dell'Unione europea, bensì dagli Stati membri, ma tale regolazione non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, durante il riposo annuale, di condizioni economiche paragonabili a quelle dei periodi attivi di lavoro;
né è decisivo che la contrattazione collettiva escluda espressamente il computo di voci variabili della retribuzione per i giorni di ferie, trattandosi di diritto individuale del lavoratore non derogabile dalle parti collettive
- nella base di calcolo della retribuzione per ferie devono essere incluse tutte le voci collegate all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, mentre sono escluse solo spese occasionali o accessorie sostenute nello svolgimento delle mansioni;
il giudice nazionale deve valutare il nesso fra le voci che compongono la complessiva retribuzione e le mansioni del lavoratore, dalla luce del principio euro-unitario ed in funzione di una media su un periodo di riferimento rappresentativo
- nel caso di specie, era pacifico che le voci rivendicate dalla ricorrente non erano incluse nella retribuzione feriale così come regolata dalla contrattazione collettiva (ad esclusione della IUP fissa), mentre dovevano esservi ricomprese poiché:
- l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), la sua componente variabile era corrisposta ai capo treno in occasione delle giornate in cui svolgevano attività di scorta, e variava in relazione alla durata della prestazione, alla tipologia diurna o notturna del servizio, al modulo di equipaggio e al numero dei chilometri percorsi;
si trattava quindi di una componente variabile strettamente connessa allo svolgimento del ruolo di capotreno, finalizzata a compensare il disagio che derivava dallo svolgimento dei compiti di scorta, propri dell'inquadramento e che occupavano in via prevalente il lavoratore;
di conseguenza tale voce aveva le caratteristiche richieste dalla normativa euro-unitaria
- l'indennità di assenza dalla residenza (IAR), prevista per il personale mobile (macchinisti e capitreno) per il fatto di svolgere di regola la prestazione lontano dalla sede, e corrisposta in ragione di dette ore di lavoro, aveva anch'essa tutte le caratteristiche in questione, per essere oggettivamente correlata con lo status di capo treno, tesa a compensare un disagio intrinsecamente connesso alle mansioni svolte dal personale mobile, aveva natura retributiva in quanto correlata alla durata della prestazione svolta fuori dalla sede di servizio ed era svincolata da ogni funzione di rimborso spese, differenziandosi anche dall'indennità di trasferta;
non rilevava in proposito l'art.77 Ccnl laddove dispone che l'indennità de qua è “soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta” (punto 2.3) e che “è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto” (punto 2.4), trattandosi di previsioni che non incidevano sulla effettiva funzione dell'emolumento rilevante ai fini della retribuzione in periodo di ferie pagina 2 di 11 - l'indennità di scorta per vetture eccedenti, condivide le caratteristiche richieste dalla normativa euro-unitaria in quanto compenso per il capo treno che svolge mansioni di scorta di un treno composto da un numero di vetture superiore alla composizione minima;
quindi, è legata in modo intrinseco alle stesse mansioni e compensa la maggiore gravosità della scorta per le necessità di effettuare il controllo su un numero maggiore di vetture
- le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, rimandano all'indennità contrattuale di maneggio del denaro, e sono collegate alla tipica attività del capo treno di controllare i titoli di viaggio, regolarizzarli ed eventualmente emettere nuovi biglietti o sanzioni in caso di scoperta di irregolarità o abusi da parte dei viaggiatori;
la provvigione ha quindi un nesso intrinseco con le mansioni ed è destinata a compensare il disagio insito nel loro svolgimento
- le quattro voci in esame erano state corrisposte alla ricorrente con sostanziale continuità che risultava dalle buste paga,
e quindi in fatto non erano occasionali, mentre tale carattere di occasionalità non poteva essere confuso con la natura variabile della stessa voce, come tale connessa ad una prestazione non prevedibile in anticipo;
- circa la rilevanza del mancato riconoscimento di tali voci in funzione dissuasiva del godimento delle ferie, soltanto differenze irrisorie e non percepibili avrebbero consentito di escludere tale effetto, mentre nel caso in esame le 4 indennità incidevano sulla retribuzione mensile in misura decisamente non irrisoria;
la circostanza che l'ordinamento tuteli il diritto alle ferie a livello costituzionale e di norme ordinarie, che le rendono non rinunciabili e protette anche da sanzioni amministrative, non escludeva che un effetto dissuasivo dal fruire le stesse ferie potesse derivare anche dalla modalità con la quale la contrattazione collettiva regolava il relativo calcolo;
né poteva essere condivisa la prospettazione della società, secondo la quale il carattere dissuasivo di tale disciplina doveva essere verificato rispetto all'incidenza percentuale delle voci variabili sulla retribuzione annua lorda del lavoratore, poiché si trattava di dati non omogenei, mentre il raffronto avrebbe dovuto essere svolto con riferimento alla ricaduta sulla retribuzione dei singoli giorni di ferie
- l'eccezione di prescrizione svolta dalla società era infondata poiché, per giurisprudenza costante (Cass. n.
26246/2022), a seguito all'entrata in vigore della Legge Fornero nel luglio 2012 la prescrizione non poteva più decorrere nel corso del rapporto;
quindi, la domanda doveva essere accolta per intero, riguardando il periodo 2012/2020 successivo all'entrata in vigore della legge 92/2012
- circa la quantificazione, le differenze di retribuzione per ferie dovevano essere calcolate partendo dalla somma dei compensi percepiti per le voci qui rivendicate nell'anno solare cui si riferivano le ferie, divisa per il numero dei giorni lavorati per lo stesso periodo come desumibili dal prospetto prodotto dal ricorrente e non contestato); era così ottenuta la somma dei compensi percepiti per ciascun giorno di servizio effettivo;
tale calcolo era corretto poiché si discuteva di indennità variabili che maturavano in base al servizio effettivo, mentre il diverso divisore 26 proposto dalla società (in base all'art. 68 punto 6 CCNL) era un dato convenzionale previsto ad altri fini, riguardando piuttosto la determinazione degli elementi fissi della retribuzione;
pagina 3 di 11 - l'importo così ottenuto era poi moltiplicato per il numero di giorni di ferie effettivamente godute dal lavoratore ogni anno, sino ad un massimo di 28 giorni, ovvero 4 settimane coperte dalla normativa comunitaria (come desumibile da
Cass. 20216/2022, punto 30 della motivazione);
- nel caso di specie, sulla base di tali criteri erano corretti i conteggi allegati al ricorso, che avevano calcolato il credito per differenze retributive in €. 5.231,73.
aveva appellato la sentenza con 5 motivi chiedendone la riforma integrale, con rigetto della domanda che Parte_1 era stata accolta in primo grado.
i era costituita chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza. CP_1
§§§
Motivo 1)
Premesso il quadro normativo, euro-unitario e nazionale della retribuzione per ferie, l'appello censurava l'accoglimento della domanda per averlo violato, ed avere così finito per affermare l'equivalenza totale fra la retribuzione nei giorni di servizio e quella nei giorni di ferie, mentre la Direttiva 2003/88/CE imponeva di verificare che la retribuzione per ferie non fosse difforme da quella di servizio al punto tale da scongiurare l'effetto dissuasivo del godimento delle ferie.
Inoltre, l'effetto dissuasivo dovuto alla misura della retribuzione per ferie nel nostro ordinamento nemmeno potrebbe prodursi poiché il diritto alle ferie non è rinunciabile, oltre ad essere protetto da sanzioni amministrative a carico del datore che non ne disponga l'esercizio (art 18 bis comma 3 D. Lgvo n. 66/2003).
Motivo 2)
L'appello censurava inoltre l'inclusione nella retribuzione per ferie delle quattro voci oggetto della domanda, nonostante la mancata dimostrazione dell'effetto dissuasivo della loro esclusione, invece espressamente disposta dal contratto collettivo. La lavoratrice non aveva assolto l'onere della prova sul punto, che doveva essere negato a maggior ragione considerando la ridotta incidenza (di poco superiore al 2%) delle stesse voci oggetto della domanda sul complessivo trattamento retributivo annuo. Era errato il criterio di calcolo adottato dal Tribunale, mentre avrebbe dovuto essere considerato come valore omogeneo quello annuale sia della retribuzione per ferie che di quella per servizio, mostrando come già detto la limitatissima incidenza percentuale delle differenze generate dalle voci oggetto della domanda.
Secondo il Collegio, i primi due motivi sono infondati, e possono essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi l'an della pretesa azionata alla stregua del diritto euro-unitario e del diritto nazionale.
In proposito, il Tribunale è censurato perché non avrebbe considerato la mancanza di un effettivo pericolo di dissuasione, considerato che la giurisprudenza euro-unitaria richiede “condizioni economiche paragonabili” fra retribuzione ordinaria e retribuzione per ferie, al fine di evitare che eventuali differenze siano idonee a dissuadere il riposo annuale, mentre il Tribunale aveva argomentato in termini di piena equiparazione, senza inoltre considerare che nel diritto italiano le ferie annuali sono regolate dagli art. 36 comma 3 Cost. (che ne prevede l'irrinunciabilità), art. 2109 cc, art.10 D. Lgvo n. 66/03, in tema di diritto ad un periodo annuale di ferie che il datore deve consentire e al quale il dipendente non può rinunciare, oltre che dall'art. 18 bis comma 3 ultimo periodo D. Lgvo 66/2003 che impone una sanzione amministrativa al datore che non consenta ai dipendenti il periodo di riposo, così che tale sistema normativo pagina 4 di 11 esclude automaticamente quell'effetto dissuasivo al quale mira l'interpretazione data dalla CGUE della Direttiva
88/2003 in tema di retribuzione feriale.
Inoltre, il Tribunale è censurato per l'irrilevanza attribuita alla contrattazione collettiva nel regolare la retribuzione.
Considerato che si tratta di materia che rientra nella competenza degli Stati membri, tradizionalmente affidata proprio alla contrattazione tra le parti sociali, particolarmente qualificate nel valutare e contemperare gli interessi contrapposti delle categorie interessate, così che pur dovendo sottostare le pattuizioni collettive ad una verifica di coerenza con le indicazioni provenienti dalla Direttiva 88/2003, tale verifica dovrà tenere conto della rilevanza sociale dell'attività di concertazione collettiva che sta alla base della contrattazione.
I due motivi vanno respinti, in linea con l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sul diritto di capitreno e macchinisti delle ferroviari ad includere nella retribuzione feriale la parte variabile dell'indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP) e dell'indennità di assenza dalla residenza (IAR), motivando in sintesi che:
(i) anche alla stregua delle indicazioni della CGUE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuadere dall'esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale;
(ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l'importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore;
(iii) nel caso dei macchinisti e capitreno, è evidente il Par collegamento dell' con le mansioni ordinarie svolte, in assenza di una sede fissa, così come per la parte variabile Par della , trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale (Cass.6282/2025, n.13932/2024, n.14089/2024, n.19991/2024, n.19663/2023).
Anche questa Corte si è espressa in senso conforme in cause analoghe in tema di retribuzione feriale (a partire dalla sentenza n. 517/2024 del 24.9/8.11.2024 c/ , la cui motivazione vale anche nella presente causa: CP_2 Per_1
<< La questione si colloca fra le “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1), secondo la quale “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7).
Quindi, qualsiasi trattamento tale da indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e ciò comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale, con il conseguente obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme. Del diritto dell'Unione è interprete la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo. In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario da parte della CGUE ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, nel senso che esse non creano
"ex novo" norme comunitarie, bensì ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. n. 22577/2012, n. 13425/2019, n. 13932/2024).
pagina 5 di 11 In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute inerente l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie.
Secondo Cass. n. 20216/2022 l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, interpretato dalla CGUE, non individua una nozione
di retribuzione per ferie europea "quantitativa", bensì "teleologica", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di Cassazione rimarca che: l'ottenere la retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite serve a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Quindi, quando la retribuzione a titolo di ferie annuali retribuite (art. 7, paragrafo 1, Direttiva 2003/88) è inferiore a quella ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non richiedere le ferie, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione (sentenza 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44, e giurisprudenza ivi citata). Insomma, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretate dalla CGUE.
In tale quadro non appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Del resto, analogo divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della Direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori,
l'effettività del principio >>.
Nello stesso senso si è espressa anche la Corte di Cassazione in numerose pronunce, già richiamate, in punto di dissuasività, affermando che per la durata delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass.13932/2024, n.14089/2024, n.19991/2024, n.19663/2023). E ugualmente con diverse pronunce si è espressa circa il rapporto tra diritto dell'Unione e contrattazione collettiva, affermando che l'autonomia negoziale non può tradursi in una violazione dei principi generali europei (Cass.13932/2024, n.19663/2023).
Motivo 3)
L'appello censurava ancora l'inclusione nella retribuzione per ferie delle quattro voci oggetto di domanda, nonostante che non si trattasse di quella tipologia di componenti della retribuzione di servizio che in base alla giurisprudenza
CGUE avrebbero dovuto essere incluse.
Infatti, una più attenta lettura della pronuncia euro-unitaria, nella traduzione dall'originale inglese, mostrava come dovessero essere distinti elementi retributivi che compensavano aggravi immanenti e costanti nelle mansioni, da elementi retributivi che invece compensavano aggravi occasionali o accessori in esecuzione degli stessi compiti del lavoratore. Quindi, il criterio dirimente era la costanza dell'impegno a cui era collegata una voce oppure la sua variabilità, e solo nel primo caso si poteva rivendicare l'inclusione nella retribuzione per ferie, infondata nel secondo.
pagina 6 di 11 Secondo il Collegio, anche il terzo motivo è infondato.
L'indennità di utilizzazione professionale (IUP) nella parte variabile, è una voce corrisposta solo per le giornate di servizio effettivo a bordo treno, in quanto accessorio della retribuzione dovuto per uno specifico impegno, e non nelle giornate di ferie (per le quali è prevista invece la IUP fissa).
L'indennità di assenza dalla residenza (IAR), non remunera uno status professionale, ma solo un'occasionale modalità di impiego della prestazione.
L'indennità scorta vetture, è una vera e propria indennità meramente eventuale, legata alla modalità logistica della prestazione per il numero di vetture che componevano il treno scortato, non connessa in modo intrinseco alle mansioni.
Le provvigioni anch'esse avevano natura meramente eventuali poiché poggiavano nella sola evenienza che il capotreno avesse scoperto irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori.
Per contro, il Collegio concorda con il Tribunale che aveva analizzato le peculiari caratteristiche delle quattro voci incluse, ravvisando i presupposti tipici di connessione alle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è peraltro ormai consolidata nell'affermare espressamente l'inclusione di Par tali voci nella retribuzione feriale, con particolare riferimento alla IUP ed alla .
Si richiama Cass. 13932/2024 che, dopo avere precisato in via generale che il giudice deve verificare con valutazione ex ante se la voce pretesa si ponga in rapporto di collegamento funzionale con le mansioni e sia correlata allo status personale e professionale dello specifico lavoratore, così motiva: << L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680,
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di
Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile >>.
Nello stesso senso si sono espresse Cass.6282/2025, n.13972/2024, n.14089/2024, che motiva diffusamente anche Par sull'irrilevanza del regime fiscale proprio della , oltre che diverse ordinanze pronunciate per la decisione accelerata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis cpc (vedi ordinanze del 16 e 18 luglio 2024 sui ricorsi di nei Parte_1 confronti di n. 200047/23 RG, e di n. 2455/24 RG). Parte_5 Parte_6
I medesimi argomenti della giurisprudenza di legittimità valgono anche per l'accoglimento della domanda in tema di indennità scorta vetture eccedenti e provvigioni per vendita di titoli, trattandosi anch'esse di voci relative a modalità intrinseche della prestazione di capo treno, come tali abitualmente presenti in busta paga, essendo piuttosto irrilevante il pagina 7 di 11 loro carattere variabile che dipendeva, da un lato, dal numero delle vetture che componevano i treni e, dall'altro lato, dalla eventualità che per alcuni passeggeri fosse stato necessario emettere il titolo a bordo.
Motivo 4)
Errato riconoscimento del diritto al ricalcolo della retribuzione feriale oltre le quattro settimane protette dalla Direttiva
2003/88/CE, corrispondenti al numero massimo di 20 giorni lavorativi annui, mentre il Tribunale aveva erroneamente tradotto le quattro settimane di calendario in 28 giorni. Errato utilizzo del divisore 22, invece che del divisore 26 previsto dall'art 68CCNL.
Secondo il Collegio, il quarto motivo va accolto in parte.
L'appello censurava il Tribunale per il metodo di calcolo delle differenze, e quindi per avere recependo il ricorso, con la conseguente quantificazione delle spettanze, in particolare per avere ritenuto di:
- non applicare il divisore 26, espressamente previsto dalla contrattazione collettiva
- mettere a confronto poste non omogenee (un mese di retribuzione ordinaria senza giornate di ferie e un mese intero di ferie) per valutare il parametro della potenzialità dissuasiva, considerato che le ferie sono su base annuale e pertanto vanno considerate in relazione al monte reddituale annuale
- applicare quale moltiplicatore il numero delle giornate di ferie fruite dal lavoratore, e non le quattro settimane minime di ferie da garantire secondo la Direttiva europea (pari a 20 giorni), ovvero 5 giorni di servizio, più un riposo di 48 ore
- non considerare la incidenza irrisoria delle differenze rispetto sulla RAL sempre ai fini della dissuasività.
Circa la non applicabilità del divisore 26, il Collegio condivide la motivazione del primo giudice secondo cui tale divisore previsto dall'art. 68 punto 6 del CCNL è un dato convenzionale per la determinazione degli elementi fissi della retribuzione, quindi è non pertinente nel caso di specie in cui si discute invece di indennità variabili che maturano in ragione del servizio effettivo prestato.
Circa il raffronto su base annuale o mensile, la giurisprudenza di legittimità si è chiaramente espressa nel senso che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che - ogni mese, e quindi anche in quello di feri -, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”
(Cass.13932/2024, Cass.19991/2024).
Più in generale, questa Corte ha già preso posizione sulla correttezza del sistema di calcolo proposto dal lavoratore, pur con la precisazione che alla stregua della normativa euro-unitaria che prevede quattro settimane di ferie “garantite”, il numero dei giorni da considerare ai fini del ricalcolo è quello dei giorni effettivamente fruiti dal lavoratore nel limite dei
24 giorni annui (non 28 come ritenuto in altre cause dai lavoratori ricorrenti, né 20 come ritenuto dalla società).
Ciò premesso, secondo il Collegio, il quarto motivo va accolto limitatamente al limite di 24 giorni di ferie annui nell'ambito del quale accogliere la domanda di ricalcolo della retribuzione. Va richiamata la motivazione della sentenza n. 629/2024 di questa Corte, che già spiegava i motivi su cui si fonda l'orientamento di questo ufficio sullo specifico tema qui in esame: “Le fonti euro-unitarie rimettono al giudice nazionale l'accertamento delle differenze di retribuzione dovute di riflesso alla tutela anti dissuasiva delle ferie annuali.
pagina 8 di 11 In proposito, la giurisprudenza di merito ha suggerito vari criteri alternativi, fra i quali Cass. n. 13932/24 ha avvalorato lo stesso che nel caso in esame era stato proposto nel ricorso dei lavoratori appellanti...
In particolare, per verificare ex ante la potenzialità dissuasiva della eliminazione di voci economiche dalla retribuzione per ferie, Cass. n. 13932/24 (punto 29 motivazione), aveva ritenuto corretto calcolare la sommatoria dei compensi percepiti per le voci rivendicate nei 12 mesi che avevano preceduto il godimento delle ferie, sommatoria sulla base
della quale ottenere un valore medio corrispondente ad ogni giornata di servizio, da moltiplicare a sua volta per i giorni di ferie oggetto di tutela euro-unitaria. In altri termini, l'efficacia dissuasiva era correttamente calcolata raffrontando dati omogenei, ovvero la retribuzione per ferie effettivamente percepita con quella, maggiore, che i lavoratori avrebbero avuto diritto a percepire se le voci rivendicate fossero state incluse nella relativa base di calcolo.
Non era invece corretto verificare la medesima efficacia dissuasiva, come sostiene , raffrontando l'incidenza Parte_1 percentuale delle medesime voci rivendicate sulla retribuzione annua lorda. Si trattava, tuttavia, di dati eterogenei che finivano per sminuire l'incidenza delle voci rivendicate, “annacquandole” in una percentuale del complessivo trattamento annuo, perdendo di vista la valutazione della potenzialità dissuasiva, che secondo i principi euro-unitari doveva, invece, svolta in funzione di effettività del godimento del diritto alle ferie.
Nell'ambito di tale criterio di calcolo delle differenze, va affrontata l'ulteriore questione controversa relativa al numero dei giorni di ferie per i quali ricalcolare le differenze retributive (ovvero il numero dei giorni per i quali moltiplicare il valore medio ottenuto come ora detto).
Secondo il numero dei giorni di ferie annui sarebbero solo 20 (pari ai soli giorni lavorativi che rientravano Parte_1 nel periodo di 4 settimane di ferie, tutelato dal diritto dell'Unione europea), mentre secondo i lavoratori appellanti dovrebbero essere 28 (pari ai giorni di calendario che rientrano nel medesimo periodo di 4 settimane).
E' vero che Cass. n. 20216/2022 (punto 30 motivazione) menziona 28 giorni inclusi in 4 settimane di ferie, ma tale pronuncia non affronta l'ulteriore questione decisiva (che nel presente giudizio è stata discussa come oggetto di specifiche deduzioni delle parti), relativa a quanti giorni da retribuire come ferie siano inclusi in una settimana di calendario.
Infatti, i precedenti punti 3 e 23 – 27 della stessa motivazione di legittimità, chiarivano come in quel giudizio partisse dall'assunto non controverso che le 4 settimane tutelate dal diritto dell'unione europea corrispondessero a 28 giorni, discutendosi invece del fatto che la tutela retributiva in tema di effettività delle ferie si potesse estendere anche ai giorni eccedenti, concludendo in senso negativo. A questo proposito, infatti, il punto 50 della motivazione affermava che la dichiarazione di nullità del contratto collettivo per contrasto con la Direttiva euro-unitaria era limitata al periodo minimo di 4 settimane di ferie.
Secondo il Collegio, invece, il numero dei giorni annui di ferie da considerare ai fini del ricalcolo delle differenze di retribuzione dovute in applicazione della normativa euro unitaria oggetto del presente giudizio è pari a 24.
Le 4 settimane di ferie annue tutelate dal diritto euro-unitario vanno intese come riferimento al corrispondente periodo lavorativo, e quindi alla concreta articolazione dell'orario di lavoro settimanale a tempo pieno. Al contrario, le stesse 4 settimane non possono essere intese come formula riassuntiva per indicare che il numero di giorni di ferie mensili sia 7
x 4 = 28.
pagina 9 di 11 Nell'ambito della Direttiva euro-unitaria 2003/88 si distinguono diversi istituti:
- l'art. 3 “Riposo giornaliero” prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di 11 ore consecutive”
- l'art. 5 “Riposo settimanale” stabilisce che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore
di riposo giornaliero previste all'art. 3
- l'Art. 7 “Ferie Annuali” aggiunge che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”.
Nelle 4 settimane di ferie non possono considerarsi lavorativi (e quindi da retribuire con la retribuzione corrispondente ai giorni di ferie) tutti e 7 i giorni. Al contrario, in linea con la disciplina nazionale ed euro-unitaria del riposo settimanale, necessariamente uno di tali giorni è appunto di riposo, e di conseguenza va sia usufruito come tale (senza essere detratto dal monte ferie), sia compensato con la retribuzione corrispondente al riposo settimanale (e non alle ferie)”.
Ciò premesso, il Collegio ha chiesto alla lavoratrice appellata di rideterminare l'importo delle differenze di retribuzione rivendicate con riferimento al numero effettivo dei giorni di ferie fruiti ciascun anno nel periodo in esame, nei limiti dei
24 giorni di ferie massimi annui.
La lavoratrice ha depositato il conteggio della minor somma rivendicata sulla base di tale criterio, pari ad €. 4972,71 (il cui calcolo non era stato contestato dalla società appellante, e quindi può essere qui recepito).
Motivo 5) Prescrizione
Infine, l'appello aveva censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze di retribuzione in costanza del rapporto, argomentando in senso contrario all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, in seguito all'entrata in vigore della legge Fornero nel luglio 2012, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza del rapporto bensì dalla sua conclusione, essendo il radice mutata la disciplina della stabilità del rapporto di lavoro.
Secondo il Collegio anche l'ultimo motivo è infondato.
Infatti, l'eccezione di prescrizione va respinta, aderendo in modo convinto all'orientamento giurisprudenziale enunciato da Cass. n. 26246/2002, fra le tante da ultimo ribadito in motivazione da Cass. n. 13932/2024, secondo la quale <
Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n.
pagina 10 di 11 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.
Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012
e del D. Lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art.
18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso >.
Spese di lite
Considerando l'accoglimento solo in parte del motivo 4) sul quantum, con ridotta incidenza finale sulla misura del dovuto, le spese di lite del secondo grado seguono la prevalente soccombenza della società appellante, liquidate come da dispositivo nell'ambito dello scaglione di valore della domanda accolta così come rideterminata.
Le stesse spese sono infine distratte in favore del procuratore della lavoratrice appellata che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello, riduce la somma dovuta alla ricorrente da €. 5.231,73 ad €. 4.972,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al Parte_2 saldo, e conferma per il resto la sentenza appellata.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado, che si liquidano in €. 2.915,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cap, da distrarre in favore del procuratore CA NO dichiaratosi antistatario.
Firenze, 4 marzo 2025.
La Consigliera est. La Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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