TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel./est.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 773 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. VETRANO RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dall'avv. VETRANO RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2025 e Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 09/06/2007; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 22/02/2008, e , il Persona_1 Per_2
28/08/2009; che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 8.10.15, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del 01.12.2015;
1 che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la collocazione presso la madre nella casa coniugale, di proprietà della stessa, e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 1000,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e di un assegno per la moglie di € 300,00 mensili;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'obbligo a carico del sig. di pagamento di un assegno divorzile in favore della sig.ra CP_1 Pt_1 di € 150,00 mensili e di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 600,00 mensili (€
300,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con decreto di fissazione udienza, il giudice relatore rilevava, tra l'altro, che le parti avevano previsto un assegno di mantenimento a carico del padre, in favore dei figli, inferiore alla somma pattuita in sede di separazione, invitando a rivederne l'importo; disponeva altresì, tra l'altro,
l'integrazione della documentazione reddituale.
Per l'udienza cartolare del 27.03.25 pervenivano note sottoscritte dalle parti con le quali le stesse, in ordine al contribuito al mantenimento in favore dei figli, prevedevano la corresponsione, da parte del sig. di un assegno pari a € 1000,00 mensili (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie.
Il giudice relatore, rilevato che non era stata applicata alcuna rivalutazione monetaria, dovuta per legge, né compiutamente integrata la documentazione reddituale, rinviava all'udienza cartolare del 29.04.25.
Per l'udienza cartolare del 29.04.25 pervenivano note sottoscritte dalle parti, nelle quali, in ordine all'assegno in favore dei minori, ribadivano la previsione di un assegno di mantenimento a carico del padre in favore dei minori pari a € 1000,00 mensili (€ 500,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il P.M. concludeva per il rigetto del ricorso.
Il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta.
Difatti, il Collegio, nella determinazione del contributo al mantenimento dei minori, è tenuto a verificare la congruità dello stesso tenendo conto dell'età dei figli, degli impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare nonché delle accresciute esigenze di vita dei minori.
Nel caso di specie, la determinazione del contributo al mantenimento dei minori nella misura di € 1.000,00, ossia la stessa somma pattuita dalle parti in sede di separazione, omologata il
1.12.2015, non risulta prima facie rispondente agli interessi dei minori.
2 Infatti, in primo luogo la mancata applicazione della rivalutazione monetaria, peraltro dovuta per legge, in un significativo arco temporale di circa 10 anni si traduce in una diminuzione ingiustificata dell'assegno in termini di potere d'acquisto.
In secondo luogo, l'incongruità dell'assegno pattuito discende dal rilievo che l'assegno a suo tempo pattuito nel remoto 2015 non può più essere adeguato alle esigenze dei figli in quanto l'aumento delle loro esigenze è notoriamente legato alla loro crescita, tanto da non aver bisogno neppure di una specifica dimostrazione.
Al riguardo, si rileva che le parti, nei propri atti, non hanno addotto alcuna circostanza giustificativa del mancato adeguamento dell'assegno previsto in favore dei minori rispetto alla separazione, omologata il 01.12.2015 nonostante l'esplicito invito effettuato dal giudice relatore.
Peraltro, nonostante ciò sia stato richiesto già con decreto di fissazione udienza, le parti non hanno mai provveduto ad integrare compiutamente la documentazione reddituale, in particolare non depositando documentazione relativa al sig. limitandosi a dichiarare in ricorso i redditi dello CP_1
stesso.
Le parti, pertanto, non hanno offerto alcun elemento tale da far ritenere l'accordo raggiunto conforme al «superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata» in quanto le sommarie allegazioni effettuate non sono idonee a giustificare il mancato adeguamento dell'assegno.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario, alla luce dei rilievi prima sviluppati.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
3 4