Sentenza 22 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/12/2003, n. 19629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19629 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 9 6 2 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto BEZIONE SECONDA CIVILE USUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE - Presidente R.G.N. 22050/00 Dott. Mario COLARUSSO - Rel. Consigliere - Cron. 33606 Dott. Vincenzo Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Rep. 5185 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 26/06/03 Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI GE, rappresentata dalla procuratrice generale in Italia SI EL, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato MARIO CARFAGNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE SANTIS VELIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E GIANTURCO 5, presso lo studio CARBONI, difesa dall'avvocato ERMETE SOTIS, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 1079 A -1- avverso la sentenza n. 139/00 del Tribunale di LATINA, depositata il 07/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato SOTIS Ermete difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto o inammissibilità del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1989 AD EL, generale di AD LA, convenne in giudizio procuratrice innanzi al Pretore di Fondi De AN EL per sentirsi dichiarare proprietaria per intervenuta usucapione di un terreno sito in Fondi, località Spinete, della maggiore estensione di are 6,90 ed occupato per are tre dalla De AN, con condanna delle convenuta al rilascio del bene. La convenuta si oppose alla domanda eccependo di vantare un titolo di proprietà sulla porzione contestata avendola acquistata, nel 1983, da tal MA NI il quale, a sua volta, l'aveva sempre posseduta sin dall'acquisto fattone in sede di asta giudiziaria in danno di De AN GI, originario proprietario. Il Pretore, con sentenza del 7.4 1995, dichiarava la proprietà dell'AD e condannava la convenuta al rilascio. La De AN proponeva appello sostenendo che la sentenza non aveva specificato che era stata accolta la domanda dell'AD EL nella qualità di procuratrice speciale di AD LA, scambiando, così, le parti del giudizio, e di aver violato le regole dell'onere della prova che imponevano all'attrice in revindica di dimostrare l'avvenuta usucapione della porzione di terreno oggetto della domanda. Il Tribunale di Latina, con sentenza in data 25 gennaio 2000, notificata il 17 luglio 2000, ha accolto l'appello della De AN e rigettato le domande proposte da AD EL nella qualità. Il giudice di appello, emendato l'errore sul nome, ha osservato, per quel che ancora interessa in questa sede, che l'AD EL non 2 poteva vantare la proprietà dell'area contesa in forza un titolo e che, in base alle risultanze probatorie, non era consentito affermare l'avvenuto acquisto per usucapione. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione AD EL nella sua qualità di procuratrice generale di AD LA con unico mezzo di annullamento cui resiste con controricorso De AN EL. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'unico motivo la ricorrente, nel denunziare violazione dell'art. 948 cc in relazione all'art. 2697 cc, lamenta che il Tribunale di Latina erroneamente aveva ritenuto generiche, contraddittorie ed forniteinsufficienti le prove testimoniali e la aerofotogrammetria a dimostrazione dell'avvenuta usucapione dalle quali, al contrario, la era dato evincere fondatezza della pretesa attorea. Avendo, inoltre, la convenuta eccepito la usucapione da parte sua del bene, si era attenuato il rigore della prova richiesta all'attrice mentre la convenuta stessa, adducendo il semplice possesso del bene, non aveva assolto all'onere gravante su di lei. Il ricorso non è fondato. La ricorrente non muove, nel motivo, alcuna pertinente critica alla sentenza sotto il profilo logico-formale della motivazione ma richiede una rivisitazione della prova e prospetta una valutazione dei fatti e delle circostanze che il giudice di merito ha vagliato nella sede propria pervenendo, senza incorrere in vizi logici ○ contraddizioni, а conclusioni difformi dalle aspettative della deducente. 3 Si tratta quindi di una censura attinente alla valutazione del merito e che, notoriamente, esula dai parametri normativi delineati per il giudizio di legittimità. Va anche disattesa la censura relativa all'onere della prova ed alla presunta attenuazione di esso. L'attrice, infatti, che agiva in revindica vantando la usucapione come titolo di acquisto del bene, era comunque tenuta a fornire la prova del possesso ventennale "uti domina" del bene stesso, a prescindere dalle difese svolte dalla convenuta, che, se in astratto possono attenuare l'onere della probatio diabolica a carico revindica, giammai possono esonerare dell'attore in costui dell'onere di fornire, secondo le regole dell'art. 2967 CC, la prove dell'avvenuto acquisto della proprietà a titolo originario che consegue al possesso "uti dominus" del bene per la durata di venti anni. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente, nella qualità, alle spese, liquidate come nel dispositivo. POM La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, nella qualità, alle spese, che liquida in complessivi euro 1530,50, di cui euro 1500,00 per onorario. Così deciso in Roma addì 26 giugno 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore Clearan IL PRESIDENTE Принами IL CANCELLIERE C1 Paolo TA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 DIC.2003 Roma IL CANCELLIERE C Lelez