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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. FRANCESCO FERDINANDI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
, con l'avv. Morriello Parte_1
Attore
E
, con l'avv. Di Cicco CP_1
Convenuto
Conclusioni : come da verbale del 3.6.25
Motivi della decisione ha convenuto in giudizio per sentirlo condannare alla Parte_1 CP_1 restituzione della soma di euro 73.000 , oltre interessi , lui concessa in prestito , con due bonifici bancari in data 6.2.23 e 20.2.23 , rispettivamente di euro 25.000 ed euro 48.000 , mai restituiti
, nonostante un sollecito di pagamento in data 6.6.23 .
Si è costituito il con comparsa di costituzione in data 7.11.24 , deducendo che il prestito CP_1 non era di 73.000 , ma di 25.000 , somma questa restituita interamente;
mentre la restante somma di euro 48.000 , si riferiva in realtà alla compravendita di un quadro da parte del Pt_1
Preliminarmente va rilevato che il si è costituito tardivamente , quando erano maturate CP_1 le preclusioni istruttorie , onde sono inammissibili tutte le prove richieste da detta parte .
Ciò posto , venendo all'esame della domanda dell'attore , osserva il Tribunale che il ha Pt_1 prodotto a dimostrazione dell'erogazione del prestito in favore del , copia dei bonifici in CP_1
1 data 6.2.23 e 20.2.23 rispettivamente di euro 25.000 ed euro 48.000 , con la causale “ prestito
“ .
Orbene il non contesta la ricezione di dette somme , limitandosi a dedurre di aver CP_1 ricevuto a titolo di prestito solo la somma di euro 25.000 , mentre per la restante somma di euro
48.000 deduce che si tratterebbe del corrispettivo della vendita di un quadro;
deduce inoltre di aver restituito il prestito di euro 25.000.
In definitiva , posto che la ricezione della somma di euro 73.000 non è contestata;
che v'è espressa ammissione della riconducibilità alla causale invocata dall'attore all'erogazione della somma di euro 25.000 ; che il non ha dato prova , essendo decaduto dalle relative CP_1 facoltà istruttorie , della restituzione della somma di 25.000 euro;
ciò posto dunque , l'unica questione da affrontare sotto il profilo probatorio , è quella della prova che anche la somma di euro 48.000 sia stata erogata a titolo di mutuo.
Ritiene il Tribunale che tale prova sia stata raggiunta , secondo ragionevolezza , tenuto conto non solo dell'espressa causale , a titolo di prestito , apposta sui bonifici con cui sono state erogate in favore del le somme di euro 25.000 ed euro 48.000 , ma anche della CP_1 circostanza che analogo prestito , del complessivo importo di euro 9.200 , è stato sicuramente erogato dal al , in precedenza , come dimostra non solo il bonifico effettuato dal Pt_1 CP_1 on tale causale (cfr. bonifico in atti del 3.11.21 ) , ma anche i relativi bonifici effettuati dal Pt_1
in favore del con la causale “ restituzione prestito “ ( cfr. bonifici in atti del 2.2.22 CP_1 Pt_1
, 26.5.22 e 30.6.22 ) .
In definitiva la causale apposta sui bonifici con cui è stata erogata la complessiva somma di euro 73.000 ; la sussistenza di analogo prestito effettuato in precedenza tra le stesse parti;
unitamente alla parziale ammissione dell'avvenuto prestito per euro 25.000 ed alla mancata prova dell'asserita riconducibilità della somma di euro 48.000 alla diversa causale ( vendita ) , invocata dal , consentono di ritenere provata la domanda del CP_1 Pt_1
Tenuto conto del tempo trascorso dal prestito ( erogato in data 6.2.23 e 20.2.23 ) , può essere fissato per la restituzione della somma prestata ai sensi dell'art. 1817 cc , il termine di mesi uno dalla data di comunicazione della presente sentenza .
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento , da eseguirsi in favore dell'attore entro l'indicato termine , della somma di euro 73.000 , oltre interessi legali dalla data di erogazione del prestito e precisamente dal 6.2.23 sulla somma di euro 25.000 e dal 20.2.23 sulla somma di euro 48.000 . 2 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Condanna a pagare , entro mesi uno dalla data di comunicazione della CP_1 presente sentenza , a la somma di euro 73.000 , oltre interessi legai come Parte_1 meglio indicato in motivazione;
condanna il alla refusione delle spese legali che liquida CP_1 per compensi in euro 10.000 e per spese vive in euro 759 , oltre accessori come per legge .
Frosinone 5.12.25
Il Giudice
AN RD
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