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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4018/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO GAMBINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Sant'Antonio n. 3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi in quanto, ai sensi dell'art. 151 c.1 Cod. Civ., risulta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza tra gli stessi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare l'abitazione familiare, sita in Viareggio (LU) Quartiere Montramito n.22, alla sig.ra dove la stessa vivrà con i figli minori. Il sig. , Parte_2 Parte_1 intestatario del contratto di locazione dell'immobile suddetto, provvederà al pagamento dei canoni di locazione;
3. Affidare i figli minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali continueranno a vivere e risiedere Persona_4 stabilmente con la madre in Viareggio (LU), Quartiere Montramito n.22, dove avranno collocazione prevalente;
1 4. Entrambi i genitori adotteranno e rispetteranno un orientamento educativo comune, con facoltà degli stessi di decidere, anche disgiuntamente, le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, con l'obbligo per gli stessi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione avendo riguardo alle inclinazioni e alle capacità dei medesimi e con l'impegno, altresì, a garantire che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. In merito agli orari di visita del padre le parti convengono che dal lunedì al venerdì il padre si metterà direttamente d'accordo con la madre per far visita ai figli minori dopo le 17:00 di ogni pomeriggio tenendo conto sia dei reciproci impegni lavorativi che di quelli scolastici dei figli;
6. Quanto ai fine settimana, i figli minori li trascorreranno, con i genitori, a settimane alterne. Resta inteso che se in detti giorni avessero appuntamenti con amici o di qualsivoglia altro genere, siano essi sportivi, ludici, di studio, ecc. gli stessi verranno rispettati a prescindere dall'alternanza di cui sopra;
7. Il sig. , comunicherà tempestivamente alla sig.ra Parte_1 Parte_2 eventuali impegni lavorativi che non gli consentano di occuparsi e/o incontrare i figli al fine di trovare un'altra soluzione reperendo all'occorrenza anche una baby sitter. La sig.ra
[...]
, d'altro canto, si impegna a comunicare tempestivamente al sig. i propri Parte_2 Pt_1 impegni lavorativi in modo da permettere al padre di essere presente nei pomeriggi in cui la madre è impegnata, fatti salvi eventuali impedimenti, revisioni e/o cambiamenti da comunicarsi comunque tempestivamente tra le parti;
8. I figli minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania. Resta inteso che se i figli in dette festività avessero appuntamenti con amici gli stessi verranno rispettati a prescindere dall'alternanza di cui sopra. Per quanto concerne le festività di Pasqua e Pasquetta, i figli le trascorreranno ad anni alterni, con il genitore con il quale non hanno trascorso, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania. Per le altre festività rimane valido il principio dell'alternanza annuale. Resta inteso che le parti possono concordare tra di loro, di comune accordo, modalità alternative e diverse per trascorrere i giorni di vacanza/festività suddetti, comunque, previo accordo e tempestiva comunicazione tra i genitori;
9. I figli minori durante le vacanze scolastiche estive potranno trascorrere con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente e, durante le vacanze, potrà fargli – se del caso
– visita;
6. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
7. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte dei minori di documento di identità e/o di passaporto;
8. Circa il mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a corrispondere Parte_1 alla madre , a titolo di contributo per i figli, la somma di € 500,00 mensili, Parte_2 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
9. Circa le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli minori le stesse saranno corrisposte
2 da ognuno dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) con l'indicazione che per spese straordinarie, in base al protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, si intendono: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
1) Spese mediche urgenti e necessarie;
2) Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
3) Tickets e spese farmaceutiche;
4) Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
5) Libri di testo;
6) Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
7) Gite scolastiche didattiche;
8) Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
9) Spese per progetti curriculari scolastici;
10) Spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
11) Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
12) Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
13) Bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
14) Spese per regali dei compagni di scuola;
15) Spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di precedente relazione affettiva con i figli stessi;
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
16) Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
17) Ripetizioni;
18) Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
19) Spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
20) Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
21) Scuole e università private;
22) Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) (se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
23) Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
24) Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
25) Attività ludico-ricreative (centri estivi);
26) Telefono Cellulare e relative ricariche;
27) Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
3 28) Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
29) Spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); Tali spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc.) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza entro quindici giorni dalla richiesta. Laddove l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad es. ticket visite mediche ed esami diagnostici, libri e corredo scolastico) lo stesso potrà richiedere la quota parte almeno sette giorni prima del giorno della visita/esame/pagamento all'altro genitore. Laddove ciò non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni mese, documentando anche a mezzo sms o WhatsApp le spese effettuate. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori per la quota della metà; nella stessa misura andranno a beneficio di entrambi i genitori eventuali rimborsi-sussidi disposti dallo Stato e/o Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole;
10. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento essendo allo stato dei fatti economicamente autosufficienti e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; Le parti danno atto che i suddetti accordi saranno efficaci fra loro già al momento della sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 6/6/2009, dal quale sono nati i quattro figli (nato Per_1 il 5/3/2009), (nata il [...]), (nata il [...]) e (nato Per_2 Per_3 Persona_4 il 19/10/2016), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 6/6/2009, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 24, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/9/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato STEFANO GAMBINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Sant'Antonio n. 3, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi in quanto, ai sensi dell'art. 151 c.1 Cod. Civ., risulta ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza tra gli stessi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Assegnare l'abitazione familiare, sita in Viareggio (LU) Quartiere Montramito n.22, alla sig.ra dove la stessa vivrà con i figli minori. Il sig. , Parte_2 Parte_1 intestatario del contratto di locazione dell'immobile suddetto, provvederà al pagamento dei canoni di locazione;
3. Affidare i figli minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali continueranno a vivere e risiedere Persona_4 stabilmente con la madre in Viareggio (LU), Quartiere Montramito n.22, dove avranno collocazione prevalente;
1 4. Entrambi i genitori adotteranno e rispetteranno un orientamento educativo comune, con facoltà degli stessi di decidere, anche disgiuntamente, le questioni di ordinaria amministrazione che riguardano i figli, con l'obbligo per gli stessi di assumere concordemente tutte le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione avendo riguardo alle inclinazioni e alle capacità dei medesimi e con l'impegno, altresì, a garantire che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. In merito agli orari di visita del padre le parti convengono che dal lunedì al venerdì il padre si metterà direttamente d'accordo con la madre per far visita ai figli minori dopo le 17:00 di ogni pomeriggio tenendo conto sia dei reciproci impegni lavorativi che di quelli scolastici dei figli;
6. Quanto ai fine settimana, i figli minori li trascorreranno, con i genitori, a settimane alterne. Resta inteso che se in detti giorni avessero appuntamenti con amici o di qualsivoglia altro genere, siano essi sportivi, ludici, di studio, ecc. gli stessi verranno rispettati a prescindere dall'alternanza di cui sopra;
7. Il sig. , comunicherà tempestivamente alla sig.ra Parte_1 Parte_2 eventuali impegni lavorativi che non gli consentano di occuparsi e/o incontrare i figli al fine di trovare un'altra soluzione reperendo all'occorrenza anche una baby sitter. La sig.ra
[...]
, d'altro canto, si impegna a comunicare tempestivamente al sig. i propri Parte_2 Pt_1 impegni lavorativi in modo da permettere al padre di essere presente nei pomeriggi in cui la madre è impegnata, fatti salvi eventuali impedimenti, revisioni e/o cambiamenti da comunicarsi comunque tempestivamente tra le parti;
8. I figli minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania. Resta inteso che se i figli in dette festività avessero appuntamenti con amici gli stessi verranno rispettati a prescindere dall'alternanza di cui sopra. Per quanto concerne le festività di Pasqua e Pasquetta, i figli le trascorreranno ad anni alterni, con il genitore con il quale non hanno trascorso, la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania. Per le altre festività rimane valido il principio dell'alternanza annuale. Resta inteso che le parti possono concordare tra di loro, di comune accordo, modalità alternative e diverse per trascorrere i giorni di vacanza/festività suddetti, comunque, previo accordo e tempestiva comunicazione tra i genitori;
9. I figli minori durante le vacanze scolastiche estive potranno trascorrere con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine dell'anno scolastico. Resta inteso che durante i periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, l'altro potrà contattarli al telefono quotidianamente e, durante le vacanze, potrà fargli – se del caso
– visita;
6. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio, a comunicare ogni cambiamento dei recapiti telefonici e comunque a comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura;
7. I genitori si rilasciano, inoltre, fin da ora reciproco nulla osta per l'ottenimento da parte dei minori di documento di identità e/o di passaporto;
8. Circa il mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a corrispondere Parte_1 alla madre , a titolo di contributo per i figli, la somma di € 500,00 mensili, Parte_2 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per il costo della vita, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese;
9. Circa le spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli minori le stesse saranno corrisposte
2 da ognuno dei genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) con l'indicazione che per spese straordinarie, in base al protocollo d'intesa attualmente in uso presso il Tribunale di Lucca, si intendono: Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
1) Spese mediche urgenti e necessarie;
2) Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
3) Tickets e spese farmaceutiche;
4) Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
5) Libri di testo;
6) Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
7) Gite scolastiche didattiche;
8) Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione dei figli;
9) Spese per progetti curriculari scolastici;
10) Spese per tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
11) Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
12) Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione dei figli;
13) Bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
14) Spese per regali dei compagni di scuola;
15) Spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di precedente relazione affettiva con i figli stessi;
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
16) Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
17) Ripetizioni;
18) Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
19) Spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
20) Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
21) Scuole e università private;
22) Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) (se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
23) Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dai figli;
24) Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
25) Attività ludico-ricreative (centri estivi);
26) Telefono Cellulare e relative ricariche;
27) Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
3 28) Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
29) Spese per Comunione, RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.); Tali spese straordinarie dovranno essere fiscalmente documentate (scontrino, ricevute fiscali, ecc.) ed ogni genitore provvederà pagando direttamente la propria quota di competenza entro quindici giorni dalla richiesta. Laddove l'importo delle spese da sostenere sia già conosciuto da uno dei genitori (ad es. ticket visite mediche ed esami diagnostici, libri e corredo scolastico) lo stesso potrà richiedere la quota parte almeno sette giorni prima del giorno della visita/esame/pagamento all'altro genitore. Laddove ciò non sia possibile, i genitori provvederanno al relativo conguaglio delle spese anticipate ogni mese, documentando anche a mezzo sms o WhatsApp le spese effettuate. Della deduzione fiscale relativa alle spese straordinarie godranno entrambi i genitori per la quota della metà; nella stessa misura andranno a beneficio di entrambi i genitori eventuali rimborsi-sussidi disposti dallo Stato e/o Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole;
10. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento essendo allo stato dei fatti economicamente autosufficienti e dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; Le parti danno atto che i suddetti accordi saranno efficaci fra loro già al momento della sottoscrizione del presente ricorso». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 6/6/2009, dal quale sono nati i quattro figli (nato Per_1 il 5/3/2009), (nata il [...]), (nata il [...]) e (nato Per_2 Per_3 Persona_4 il 19/10/2016), tutti ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 6/6/2009, Parte_2 debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 24, Parte I, Ufficio primo, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/11/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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