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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1017 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 e promossa
DA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali successori e aventi causa della disciolta C.F._2
Controparte_1
con l' Avvocato BLASI NICOLA VIA BAGLIONI 36 PERUGIA
[...]
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avvocato Maria Isabella Controparte_2 P.IVA_1
Torrani domicilio digitale.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 257/2022 del 01/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 (già ed ora ha citato il Dott. Controparte_3 Parte_3 Controparte_2
e Parte_1 Controparte_1
chiedendo:
[...]
- accertare e dichiarare che alcun credito vanta il dott. per l'attività di Parte_1
direzione sanitaria della (ora relativamente a tutto il periodo in cui ha Parte_3 CP_3 CP_3
ricoperto la carica, avendo questi percepito ogni sua spettanza per tutte le attività svolte;
- accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. agli obblighi sullo stesso Parte_1
gravanti quale direttore sanitario della per il periodo 26.10.2013-17.06.2016 e Parte_3
conseguentemente condannare lo stesso alla restituzione di quanto percepito a tale titolo, oltre al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia se del caso da liquidarsi anche in via equitativa con interessi dal dovuto al saldo;
- preso atto della percentuale contrattualmente stabilita per la remunerazione delle attività odontoiatriche nei rapporti / nel periodo 2013-2016 e di cui in narrativa, Pt_1 Parte_3
determinare l'esatto ammontare degli importi effettivamente dovuti per le prestazioni realmente effettuate dal dott. e condannarlo alla restituzione di quanto percepito in eccesso, attualmente Pt_1
indicato in €. 70.000,00 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di
Giustizia, da determinarsi se del caso anche attraverso CTU contabile, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- compensare ogni eventuale somma ritenuta dovuta al dott. con il maggior credito vantato Pt_1
dalla concludente per le causali di cui sopra, condannando il convenuto al pagamento della differenza maggiorata di interessi dal dovuto al saldo;
- condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante o degli associati e alla restituzione a CP_1 CP_1 Controparte_3
dell'importo di €.12.500,00 pari all'importo del 2% superiore alla percentuale contrattualmente stabilita del 33% e relativo al periodo gennaio-maggio 2016, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare altresì detta associazione alla restituzione dell'importo di €. 18.250,00 percepita indebitamente per le prestazioni rese dal dott. ma a questi non corrisposte e versate Persona_1
direttamente dalla società, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.
I convenuti si sono costituiti chiedendo: in via principale: respingere integralmente ogni domanda attrice, sia nei confronti del Dott.
[...]
sia della Parte_1 Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
[...]
pagina 2 di 7 in via riconvenzionale:
▫ accertare e dichiarare che al Dott. per l'attività di Direttore Sanitario degli Parte_1
ambulatori odontoiatrici della ora compete un giusto e congruo Parte_3 Controparte_3
compenso e, per l'effetto, liquidare a detto titolo ad esso Dott. la somma di € Parte_1
30.000,00 oltre accessori di legge o, in subordine, la diversa minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e condannare al Controparte_4
pagamento nei suoi confronti di detto importo;
▫ accertare e dichiarare che alla Controparte_1
per le prestazioni odontoiatriche svolte presso gli ambulatori di
[...]
e Fano della Nanni S.r.l. ora nel periodo 1°/17 giugno 2016, compete CP_3 Controparte_3
il concordato compenso pari al 35% del fatturato del medesimo periodo e, per l'effetto, liquidare ad essa Controparte_1
la somma che verrà accertata in corso di causa a detto titolo oltre accessori di legge o quella
[...]
che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e condannare Controparte_4
al pagamento nei suoi confronti di detto importo;
[...]
in ogni caso: con condanna della parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali
15%, cap e iva, oltre ancora alla condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..
Il Tribunale ha così deciso:
1) condanna , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di €.12.500,00, oltre interessi legali dal 20.11.2017 saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
pagare in favore di la somma di €.9.528,06; Parte_1
3) respinge le restanti domande delle parti;
4) compensa integralmente le spese di lite e pone quelle di consulenza tecnica, liquidate con decreto
3.12.2020, definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Hanno impugnato la sentenza e in proprio e come successori della disciolta Pt_1 CP_1
associazione professionale;
si è costituito lo resistendo all'appello Controparte_2
e proponendo appello incidentale.
Lamenta anzitutto l'appellante principale, quanto all'accoglimento della avversa domanda di ripetizione di indebito, che il primo giudice è incorso in una errata valutazione e/o interpretazione delle pagina 3 di 7 circostanze, dei fatti allegati e delle risultanze probatorie, in particolare omettendo di considerare la prova documentale rappresentata dalle fatture pagate dallo in relazione Controparte_2
all'art. 2709 c.c. e conseguentemente fornendo una contraddittoria motivazione.
Questa doglianza è fondata.
E' pacifico tra le parti che, dall'inizio del rapporto al dicembre 2015, al OT è stato pagato Pt_1
un corrispettivo determinato nella misura del 33% del fatturato e dal 1° gennaio 2016, un corrispettivo determinato nella percentuale del 35% del fatturato.
La domanda di ripetizione di indebito proposta dall'appellato si fonda sulla considerazione per cui l'originario accordo (del 33%) non sarebbe stato mai mutato e quindi tutti i pagamenti eseguiti col parametro del 35% sarebbero indebiti.
Considera la Corte che la determinazione del corrispettivo nella percentuale del 33%, fu presa verbalmente tra le parti e poi messa in atto, attraverso il pagamento delle fatture emesse sulla scorta della percentuale fissata.
Quindi le parti hanno tenuto un comportamento conforme agli accordi.
Con il medesimo criterio di giudizio si devono valutare i pagamenti parametrati al 35% del fatturato: nel senso che il comportamento tenuto dallo , che ha pagato le fatture Controparte_2
senza alcuna contestazione, lascia intendere che l'accordo sulla percentuale sia cambiato, mentre la domanda di indebito, promossa a distanza di tempo, quando i rapporti si erano irrimediabilmente guastati, non risulta possedere alcun positivo fondamento.
Oltretutto, come esattamente rileva l'appellante, le fatture, regolarmente accettate senza riserve, non contestate, contabilizzate e pagate dallo rappresentano prova Controparte_2
documentale del credito della anche ai sensi dell'art. 2709 c.c.. CP_1
Va ricordato infatti, che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass.n. 26801/2019 ex multis). Una volta che la fattura è stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
Per il che si può affermare non solo che manca la prova dell'indebito, ma che sussiste quella della debenza.
La sentenza andrà pertanto riformata rigettando la domanda dello Controparte_2
Sotto altro profilo, l'appellante si duole che il primo giudice, abbia rigettato la sua domanda di pagamento delle competenze maturate nel periodo 1.6 – 17.6.2016.
pagina 4 di 7 In particolare l'appellante imputa al Tribunale, la errata valutazione e/o interpretazione delle circostanze e dei fatti allegati e delle risultanze probatorie, maxime la prova dei pagamenti effettuati da parte dell'appellata a favore del Dott. (associato all'appellante) delle competenze di spettanza Per_1
esclusiva della CP_1
Spiega l'appellante che per il combinato disposto dagli artt. 1453 e 2697 c.c. il creditore che chiede l'adempimento dell'obbligazione deve solo provare l'esistenza della fonte incombendo alla controparte l'onere di provare l'adempimento.
L'argomento non convince: il creditore oltre alla fonte deve dimostrare l'esecuzione della prestazione.
Considera l'appellante di aver comunque fornito prova del suo adempimento per mezzo dalle fatture emesse dal Dott. che è stato membro dell'associazione fino alla data del 20 giugno 2016. Per_1
In verità le fatture emesse dal Dott. dimostrano soltanto che questi ha eseguito prestazioni in Per_1
favore dell'appellata.
Inoltre l'appellante evidenzia di non aver potuto specificare il fatturato sul quale determinare il corrispettivo per il periodo rivendicato perché il recesso senza preavviso della ha CP_3
determinato l'annullamento delle credenziali per accedere al sistema gestionale degli studi medici, di talché non è stato possibile per l'appellante estrarre i dati delle singole prestazioni eseguite.
Anche questo argomento non può essere condiviso: sarebbe stato sufficiente chiedere all'associato quali prestazioni ha reso nel periodo per conto di presso l'appellato (ma il Parte_4 CP_1
Dott. non figura tra i testi indotti) ovvero produrre le fatture di pagamento da parte di Per_1 CP_1
al Dott. delle prestazioni rese presso l'appellato. Per_1
Da tanto quindi, consegue che le prove per testi sono inutili e l'ordine di esibizione esplorativo.
Quanto all'appello incidentale dello il primo motivo lamenta il Controparte_2
rigetto della domanda volta ad ottenere la ripetizione di quanto asseritamente percepito in eccesso dal
Dott. per le prestazioni sanitarie eseguite. Pt_1
In disparte la genericità della domanda che indica la somma da ripetere in 70.000 euro senza alcun calcolo preciso, le affermazioni dell'appellante incidentale, circa una fatturazione difforme agli accordi, sono rimaste del tutto sfornite di riscontri, mentre nessuna contestazione lo Controparte_2
ha sollevato in costanza di rapporto.
[...]
Non appaiono utili a dissipare la mancanza di prova, i capitoli di testimonianza indicati dall'appellante incidentale che attengono a circostanze che non sono tali da provare in alcun modo che il Dott. abbia percepito somme maggiori rispetto a quelle che gli erano dovute. Pt_1
Infine lo si duole che il Tribunale abbia riconosciuto al Dott. Controparte_2 Pt_1
il compenso per aver ricoperto la funzione di direttore sanitario (ruolo che l'appellante incidentale pagina 5 di 7 ammette aver ricoperto il Dott considerando che per svolgere tale incarico egli era, al più, Pt_1
presente per qualche ora, un giorno la settimana.
La Corte condivide appieno la motivazione del primo giudice per cui “L'esecuzione delle prestazioni è confermata dai testimoni (v. dep. mentre l'aspetto relativo alla Testimone_1 Testimone_2
presenza in clinica del su cui i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti, è in realtà Pt_1
privo di rilevanza, sia perché non risulta che l'espletamento di dette mansioni imponesse una presenza quotidiana, sia perché dal rapporto di lavoro autonomo in questione discende per il direttore sanitario un'obbligazione di risultato e non anche di mezzi, conformemente alla responsabilità di tipo manageriale che gli è propria, la cui esattezza e consistenza non può essere misurata sulla base del tempo impiegato.”
In definitiva va accolto in parte l'appello principale e rigettato integralmente quello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese, la parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
Considerando la prevalente soccombenza dello sia in primo grado Controparte_2
che in appello, le spese dovranno gravare sul medesimo nella misura dei 2\3 e sono liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
, in proprio e quali successori e aventi Parte_5 Parte_2
causa della disciolta Controparte_1
nei confronti di nonché
[...] Controparte_2
sull'appello incidentale di quest'ultimo così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale respinge la domanda di condanna dell'
[...]
in persona del legale rappresentante o degli associati Dr. Controparte_1
e alla restituzione a dell'importo di €.12.500,00 pari CP_1 CP_1 Controparte_3
all'importo del 2% superiore alla percentuale contrattualmente stabilita del 33% e relativo al periodo gennaio-maggio 2016, respinge l'appello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 6 di 7 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Condanna al pagamento all'appellante (considerato parte unica) Controparte_2
dei 2\3 delle spese del giudizio che liquida (già diminuite) in euro 6.000,00 per il primo grado, ed in euro 8.000,00 per l'appello, oltre per entrambe spese vive, 15% s.g. cassa ed iva di legge.
Pone le spese di ctu come liquidate in atti per i 2\3 a carico di . Controparte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025 e promossa
DA
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e quali successori e aventi causa della disciolta C.F._2
Controparte_1
con l' Avvocato BLASI NICOLA VIA BAGLIONI 36 PERUGIA
[...]
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avvocato Maria Isabella Controparte_2 P.IVA_1
Torrani domicilio digitale.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 257/2022 del 01/04/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 (già ed ora ha citato il Dott. Controparte_3 Parte_3 Controparte_2
e Parte_1 Controparte_1
chiedendo:
[...]
- accertare e dichiarare che alcun credito vanta il dott. per l'attività di Parte_1
direzione sanitaria della (ora relativamente a tutto il periodo in cui ha Parte_3 CP_3 CP_3
ricoperto la carica, avendo questi percepito ogni sua spettanza per tutte le attività svolte;
- accertare e dichiarare l'inadempimento del dott. agli obblighi sullo stesso Parte_1
gravanti quale direttore sanitario della per il periodo 26.10.2013-17.06.2016 e Parte_3
conseguentemente condannare lo stesso alla restituzione di quanto percepito a tale titolo, oltre al risarcimento dei danni, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia se del caso da liquidarsi anche in via equitativa con interessi dal dovuto al saldo;
- preso atto della percentuale contrattualmente stabilita per la remunerazione delle attività odontoiatriche nei rapporti / nel periodo 2013-2016 e di cui in narrativa, Pt_1 Parte_3
determinare l'esatto ammontare degli importi effettivamente dovuti per le prestazioni realmente effettuate dal dott. e condannarlo alla restituzione di quanto percepito in eccesso, attualmente Pt_1
indicato in €. 70.000,00 o quella diversa somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di
Giustizia, da determinarsi se del caso anche attraverso CTU contabile, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- compensare ogni eventuale somma ritenuta dovuta al dott. con il maggior credito vantato Pt_1
dalla concludente per le causali di cui sopra, condannando il convenuto al pagamento della differenza maggiorata di interessi dal dovuto al saldo;
- condannare l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante o degli associati e alla restituzione a CP_1 CP_1 Controparte_3
dell'importo di €.12.500,00 pari all'importo del 2% superiore alla percentuale contrattualmente stabilita del 33% e relativo al periodo gennaio-maggio 2016, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- condannare altresì detta associazione alla restituzione dell'importo di €. 18.250,00 percepita indebitamente per le prestazioni rese dal dott. ma a questi non corrisposte e versate Persona_1
direttamente dalla società, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa.
I convenuti si sono costituiti chiedendo: in via principale: respingere integralmente ogni domanda attrice, sia nei confronti del Dott.
[...]
sia della Parte_1 Controparte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata;
[...]
pagina 2 di 7 in via riconvenzionale:
▫ accertare e dichiarare che al Dott. per l'attività di Direttore Sanitario degli Parte_1
ambulatori odontoiatrici della ora compete un giusto e congruo Parte_3 Controparte_3
compenso e, per l'effetto, liquidare a detto titolo ad esso Dott. la somma di € Parte_1
30.000,00 oltre accessori di legge o, in subordine, la diversa minor somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e condannare al Controparte_4
pagamento nei suoi confronti di detto importo;
▫ accertare e dichiarare che alla Controparte_1
per le prestazioni odontoiatriche svolte presso gli ambulatori di
[...]
e Fano della Nanni S.r.l. ora nel periodo 1°/17 giugno 2016, compete CP_3 Controparte_3
il concordato compenso pari al 35% del fatturato del medesimo periodo e, per l'effetto, liquidare ad essa Controparte_1
la somma che verrà accertata in corso di causa a detto titolo oltre accessori di legge o quella
[...]
che dovesse essere ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e condannare Controparte_4
al pagamento nei suoi confronti di detto importo;
[...]
in ogni caso: con condanna della parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali
15%, cap e iva, oltre ancora alla condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c..
Il Tribunale ha così deciso:
1) condanna , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di €.12.500,00, oltre interessi legali dal 20.11.2017 saldo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
pagare in favore di la somma di €.9.528,06; Parte_1
3) respinge le restanti domande delle parti;
4) compensa integralmente le spese di lite e pone quelle di consulenza tecnica, liquidate con decreto
3.12.2020, definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Hanno impugnato la sentenza e in proprio e come successori della disciolta Pt_1 CP_1
associazione professionale;
si è costituito lo resistendo all'appello Controparte_2
e proponendo appello incidentale.
Lamenta anzitutto l'appellante principale, quanto all'accoglimento della avversa domanda di ripetizione di indebito, che il primo giudice è incorso in una errata valutazione e/o interpretazione delle pagina 3 di 7 circostanze, dei fatti allegati e delle risultanze probatorie, in particolare omettendo di considerare la prova documentale rappresentata dalle fatture pagate dallo in relazione Controparte_2
all'art. 2709 c.c. e conseguentemente fornendo una contraddittoria motivazione.
Questa doglianza è fondata.
E' pacifico tra le parti che, dall'inizio del rapporto al dicembre 2015, al OT è stato pagato Pt_1
un corrispettivo determinato nella misura del 33% del fatturato e dal 1° gennaio 2016, un corrispettivo determinato nella percentuale del 35% del fatturato.
La domanda di ripetizione di indebito proposta dall'appellato si fonda sulla considerazione per cui l'originario accordo (del 33%) non sarebbe stato mai mutato e quindi tutti i pagamenti eseguiti col parametro del 35% sarebbero indebiti.
Considera la Corte che la determinazione del corrispettivo nella percentuale del 33%, fu presa verbalmente tra le parti e poi messa in atto, attraverso il pagamento delle fatture emesse sulla scorta della percentuale fissata.
Quindi le parti hanno tenuto un comportamento conforme agli accordi.
Con il medesimo criterio di giudizio si devono valutare i pagamenti parametrati al 35% del fatturato: nel senso che il comportamento tenuto dallo , che ha pagato le fatture Controparte_2
senza alcuna contestazione, lascia intendere che l'accordo sulla percentuale sia cambiato, mentre la domanda di indebito, promossa a distanza di tempo, quando i rapporti si erano irrimediabilmente guastati, non risulta possedere alcun positivo fondamento.
Oltretutto, come esattamente rileva l'appellante, le fatture, regolarmente accettate senza riserve, non contestate, contabilizzate e pagate dallo rappresentano prova Controparte_2
documentale del credito della anche ai sensi dell'art. 2709 c.c.. CP_1
Va ricordato infatti, che la fattura non solo ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass.n. 26801/2019 ex multis). Una volta che la fattura è stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali (Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti.
Per il che si può affermare non solo che manca la prova dell'indebito, ma che sussiste quella della debenza.
La sentenza andrà pertanto riformata rigettando la domanda dello Controparte_2
Sotto altro profilo, l'appellante si duole che il primo giudice, abbia rigettato la sua domanda di pagamento delle competenze maturate nel periodo 1.6 – 17.6.2016.
pagina 4 di 7 In particolare l'appellante imputa al Tribunale, la errata valutazione e/o interpretazione delle circostanze e dei fatti allegati e delle risultanze probatorie, maxime la prova dei pagamenti effettuati da parte dell'appellata a favore del Dott. (associato all'appellante) delle competenze di spettanza Per_1
esclusiva della CP_1
Spiega l'appellante che per il combinato disposto dagli artt. 1453 e 2697 c.c. il creditore che chiede l'adempimento dell'obbligazione deve solo provare l'esistenza della fonte incombendo alla controparte l'onere di provare l'adempimento.
L'argomento non convince: il creditore oltre alla fonte deve dimostrare l'esecuzione della prestazione.
Considera l'appellante di aver comunque fornito prova del suo adempimento per mezzo dalle fatture emesse dal Dott. che è stato membro dell'associazione fino alla data del 20 giugno 2016. Per_1
In verità le fatture emesse dal Dott. dimostrano soltanto che questi ha eseguito prestazioni in Per_1
favore dell'appellata.
Inoltre l'appellante evidenzia di non aver potuto specificare il fatturato sul quale determinare il corrispettivo per il periodo rivendicato perché il recesso senza preavviso della ha CP_3
determinato l'annullamento delle credenziali per accedere al sistema gestionale degli studi medici, di talché non è stato possibile per l'appellante estrarre i dati delle singole prestazioni eseguite.
Anche questo argomento non può essere condiviso: sarebbe stato sufficiente chiedere all'associato quali prestazioni ha reso nel periodo per conto di presso l'appellato (ma il Parte_4 CP_1
Dott. non figura tra i testi indotti) ovvero produrre le fatture di pagamento da parte di Per_1 CP_1
al Dott. delle prestazioni rese presso l'appellato. Per_1
Da tanto quindi, consegue che le prove per testi sono inutili e l'ordine di esibizione esplorativo.
Quanto all'appello incidentale dello il primo motivo lamenta il Controparte_2
rigetto della domanda volta ad ottenere la ripetizione di quanto asseritamente percepito in eccesso dal
Dott. per le prestazioni sanitarie eseguite. Pt_1
In disparte la genericità della domanda che indica la somma da ripetere in 70.000 euro senza alcun calcolo preciso, le affermazioni dell'appellante incidentale, circa una fatturazione difforme agli accordi, sono rimaste del tutto sfornite di riscontri, mentre nessuna contestazione lo Controparte_2
ha sollevato in costanza di rapporto.
[...]
Non appaiono utili a dissipare la mancanza di prova, i capitoli di testimonianza indicati dall'appellante incidentale che attengono a circostanze che non sono tali da provare in alcun modo che il Dott. abbia percepito somme maggiori rispetto a quelle che gli erano dovute. Pt_1
Infine lo si duole che il Tribunale abbia riconosciuto al Dott. Controparte_2 Pt_1
il compenso per aver ricoperto la funzione di direttore sanitario (ruolo che l'appellante incidentale pagina 5 di 7 ammette aver ricoperto il Dott considerando che per svolgere tale incarico egli era, al più, Pt_1
presente per qualche ora, un giorno la settimana.
La Corte condivide appieno la motivazione del primo giudice per cui “L'esecuzione delle prestazioni è confermata dai testimoni (v. dep. mentre l'aspetto relativo alla Testimone_1 Testimone_2
presenza in clinica del su cui i testimoni hanno reso dichiarazioni contrastanti, è in realtà Pt_1
privo di rilevanza, sia perché non risulta che l'espletamento di dette mansioni imponesse una presenza quotidiana, sia perché dal rapporto di lavoro autonomo in questione discende per il direttore sanitario un'obbligazione di risultato e non anche di mezzi, conformemente alla responsabilità di tipo manageriale che gli è propria, la cui esattezza e consistenza non può essere misurata sulla base del tempo impiegato.”
In definitiva va accolto in parte l'appello principale e rigettato integralmente quello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall'articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Quanto alle spese, la parziale riforma della sentenza impugnata obbliga questa Corte a regolare le spese anche del primo grado, valutando l'esito complessivo della lite (cfr. Cass. 2021 n. 15233, ex multis).
Considerando la prevalente soccombenza dello sia in primo grado Controparte_2
che in appello, le spese dovranno gravare sul medesimo nella misura dei 2\3 e sono liquidate in dispositivo.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
, in proprio e quali successori e aventi Parte_5 Parte_2
causa della disciolta Controparte_1
nei confronti di nonché
[...] Controparte_2
sull'appello incidentale di quest'ultimo così provvede: in parziale accoglimento dell'appello principale respinge la domanda di condanna dell'
[...]
in persona del legale rappresentante o degli associati Dr. Controparte_1
e alla restituzione a dell'importo di €.12.500,00 pari CP_1 CP_1 Controparte_3
all'importo del 2% superiore alla percentuale contrattualmente stabilita del 33% e relativo al periodo gennaio-maggio 2016, respinge l'appello incidentale, con conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa pagina 6 di 7 impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Condanna al pagamento all'appellante (considerato parte unica) Controparte_2
dei 2\3 delle spese del giudizio che liquida (già diminuite) in euro 6.000,00 per il primo grado, ed in euro 8.000,00 per l'appello, oltre per entrambe spese vive, 15% s.g. cassa ed iva di legge.
Pone le spese di ctu come liquidate in atti per i 2\3 a carico di . Controparte_2
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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