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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6621/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6621/2019
Oggi 13 febbraio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6621/2019
tra
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Rescigno e Daniela Rescigno Parte_1 elett.te dom.to presso il loro studio in Cicciano alla Via Santa Croce n.1
PARTE ATTRICE
e
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rapp.ti e difesi dall'Avv. Giuseppe Palladino, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito
[...] in Nola (NA) alla Via On.le F. Napolitano, n. 9.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
agisce al fine di veder accertata la veridicità delle sottoscrizioni apposte dai Parte_1
convenuti in calce alla scrittura privata del 10/12/1988, intendendo in tal modo costituire un titolo giudiziale idoneo alla trascrizione dell'atto traslativo dei diritti di comproprietà immobiliare (vd art
2657 c.c.).
Nello specifico, il deduce di aver ricevuto la quota di un settimo della proprietà sui due beni Parte_1
indicati in citazione (immobili siti entrambi in Nola, alla Piazza Santorelli n.13, in atti meglio individuati) dalla sig.ra , deceduta in data 9/12/2013, la quale, con testamento Persona_1
olografo, lo aveva istituito unico erede.
I convenuti, dal canto loro, non negano la sottoscrizione della scrittura privata in parola, qualificandola nei diversi termini di contratto preliminare, a loro dire risolto con comportamento concludente di inerzia alla stipula del definitivo;
dalla insussistenza dell'acquisto della quota di un settimo in capo a ne deriverebbe un attuale stato di comunione con l'attore, ciò che giustificherebbe Persona_1
la domanda di divisione e di restituzione dei frutti degli immobili, per averne il comunista attore goduto in via esclusiva. Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza che si ravvisasse la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, veniva pertanto rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti, è chiaro che oggetto della domanda è il mero accertamento della sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 10/12/1988, di certo non negato dai resistenti, ed anzi confermato.
Tutte le successive doglianze dei convenuti non giustificano il rigetto della domanda attorea, che non attiene all'accertamento dei diritti di proprietà, quanto piuttosto della veridicità della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale di divisione e di restituzione, pur dovendo essere affrontata in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore – art 36 c.p.c. (appunto scrittura del
1988), non è idonea a paralizzare la domanda avanzata in via principale dall'attore.
La qualificazione in termini di preliminare o di definitivo, infatti, non attiene all'oggetto del giudizio promosso in via principale che si sostanzia, lo si ripete ancora una volta, nel semplice accertamento di pagina 3 di 6 chi abbia apposto la sottoscrizione al documento in parola. Su tale circostanza, non vi è dubbio alcuno: la sottoscrizione alla scrittura in parola fu apposta proprio dai convenuti, il tenore delle cui difese lo conferma appieno.
La domanda principale va pertanto accolta, atteso che sono i convenuti stessi che confermano di aver sottoscritto il documento insieme alla sig.ra . Persona_1
Nemmeno possono sorgere dubbi in merito all'interesse a veder accertata la veridicità della sottoscrizione apposta dal proprio dante causa, in quanto la posizione derivativa dell'attore è stata chiarita, rappresentata e provata a dovere. Egli ha infatti dimostrato di essere chiamato all'eredità della zia (vedi testamento prodotto in atti); ha accettato il lascito con il comportamento Persona_1
concludente della costituzione in giudizio in qualità di erede (art 476 c.c.) prima che fosse spirato il termine di prescrizione decennale (l'apertura della successione risale al 9/12/2013 mentre il giudizio è stato proposto nel 2019).
Per quanto invece attiene alle domande riconvenzionali, invece, esse vanno rigettate.
Non si ravvisa alcun indice, nel documento, circa la volontà delle parti di differire l'effetto traslativo ad un momento successivo rispetto alla stipula della scrittura, anzi tutte le espressioni usate dimostrano il reale intento delle parti di accordarsi su un trasferimento immediato.
Va osservato in punto di diritto che la forma dell'atto pubblico è imposta ad substantiam solo per il contratto di donazione (art 782 c.c.), mentre per i contratti traslativi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari vale, da un lato, la forma della scrittura semplice (art 1350 c.c.) e, dall'altro, quello del consenso traslativo (art 1376 c.c.). Ne deriva che la forma dell'atto pubblico, per un contratto traslativo avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione o la modifica di diritti reali aventi ad oggetto immobili, non è richiesta ai fini della validità ed efficacia dell'atto ma solo per procedere alla relativa trascrizione (art 2657 e 2658 c.c.); il requisito formale attiene pertanto alla diversa tematica connessa alla tutela dei diritti dell'acquirente in relazione all'opponibilità del suo acquisto a soggetti terzi, che possano in qualche modo vantare, sullo stesso bene, diritti incompatibili con il proprio.
Escluso quindi che la semplice forma della scrittura privata potesse impedire l'effetto traslativo, va indagato se il contratto rientri nella previsione di cui all'art 1376 c.c. o se, invece, sia un contratto ad effetti obbligatori, in particolare un preliminare, come suggerisce la difesa dei convenuti.
Anche qui, in punto di diritto, va richiamata l'attenzione sulla fondamentale regola di cui all'art 1362
c.c., che impone di interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti e che esprime appieno il concetto di contratto come atto di comune volontà, diretto alla regolamentazione delle pagina 4 di 6 proprie sfere giuridiche patrimoniali, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale (art 1322 c.c.).
Orbene, l'art 2 della vendita di diritti di comproprietà in parola è netto nel far trasparire l'intento di trasferire in via immediata tali diritti, tanto più se viene interpretato insieme all'art 3, all'art 4 ed alle premesse.
Nello specifico la premessa chiarisce che i convenuti “hanno deciso di cedere” la propria quota di un settimo e che la sig.ra ha deciso di acquistare;
l'art. 2 precisa che i convenuti “vendono e Parte_1 trasferiscono” e che la “accetta i diritti immobiliari e mobiliari” (“pari ad 1/7”); l'art. 3 Parte_1 prevede che i diritti “vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”; l'art 4 dà atto del contestuale versamento del prezzo.
In definitiva, essendosi al cospetto di un contratto di vendita di quota di comproprietà avente forma scritta ed efficacia immediatamente traslativa, le domande riconvenzionali basate su una diversa qualificazione in termini di contratto preliminare va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta che la sottoscrizione apposta alla scrittura del 10/12/1988 avente ad oggetto il trasferimento dei diritti di comproprietà, per la quota di un settimo (1/7), sul piccolo fabbricato sito in
Nola alla Piazza Santorelli 15 composto di un vano piano terra, tre vani ed accessori al primo piano nonché altro piccolo vano al secondo piano, il tutto confinante con beni , Per_2 Per_3 CP_4
e Piazza Santorelli fu apposta dai sig.ri ,
[...] Controparte_3 Parte_1 CP_1
, , .
[...] Controparte_2 Persona_1
2) Condanna i sig.ri , , , Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del sig. che si liquidano in euro Parte_1
5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 291 per esborsi, con attribuzione agli avv.ti Maria Grazia Rescigno e Daniela Rescigno, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
13/02/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6621/2019
Oggi 13 febbraio 2025 il dott. Andrea Francesco Fabbri, lette le note scritte depositate dalle parti al fine di partecipare all'udienza tenutasi con modalità cartolare e già fissata per la discussione ex art 281 sexies cpc.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6621/2019
tra
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Rescigno e Daniela Rescigno Parte_1 elett.te dom.to presso il loro studio in Cicciano alla Via Santa Croce n.1
PARTE ATTRICE
e
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
rapp.ti e difesi dall'Avv. Giuseppe Palladino, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito
[...] in Nola (NA) alla Via On.le F. Napolitano, n. 9.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate.
pagina 2 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
agisce al fine di veder accertata la veridicità delle sottoscrizioni apposte dai Parte_1
convenuti in calce alla scrittura privata del 10/12/1988, intendendo in tal modo costituire un titolo giudiziale idoneo alla trascrizione dell'atto traslativo dei diritti di comproprietà immobiliare (vd art
2657 c.c.).
Nello specifico, il deduce di aver ricevuto la quota di un settimo della proprietà sui due beni Parte_1
indicati in citazione (immobili siti entrambi in Nola, alla Piazza Santorelli n.13, in atti meglio individuati) dalla sig.ra , deceduta in data 9/12/2013, la quale, con testamento Persona_1
olografo, lo aveva istituito unico erede.
I convenuti, dal canto loro, non negano la sottoscrizione della scrittura privata in parola, qualificandola nei diversi termini di contratto preliminare, a loro dire risolto con comportamento concludente di inerzia alla stipula del definitivo;
dalla insussistenza dell'acquisto della quota di un settimo in capo a ne deriverebbe un attuale stato di comunione con l'attore, ciò che giustificherebbe Persona_1
la domanda di divisione e di restituzione dei frutti degli immobili, per averne il comunista attore goduto in via esclusiva. Instaurato regolarmente il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza che si ravvisasse la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, veniva pertanto rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies cpc
Così brevemente riassunte le posizioni delle parti, è chiaro che oggetto della domanda è il mero accertamento della sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 10/12/1988, di certo non negato dai resistenti, ed anzi confermato.
Tutte le successive doglianze dei convenuti non giustificano il rigetto della domanda attorea, che non attiene all'accertamento dei diritti di proprietà, quanto piuttosto della veridicità della sottoscrizione apposta ad una scrittura privata.
Ne deriva che la domanda riconvenzionale di divisione e di restituzione, pur dovendo essere affrontata in quanto dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore – art 36 c.p.c. (appunto scrittura del
1988), non è idonea a paralizzare la domanda avanzata in via principale dall'attore.
La qualificazione in termini di preliminare o di definitivo, infatti, non attiene all'oggetto del giudizio promosso in via principale che si sostanzia, lo si ripete ancora una volta, nel semplice accertamento di pagina 3 di 6 chi abbia apposto la sottoscrizione al documento in parola. Su tale circostanza, non vi è dubbio alcuno: la sottoscrizione alla scrittura in parola fu apposta proprio dai convenuti, il tenore delle cui difese lo conferma appieno.
La domanda principale va pertanto accolta, atteso che sono i convenuti stessi che confermano di aver sottoscritto il documento insieme alla sig.ra . Persona_1
Nemmeno possono sorgere dubbi in merito all'interesse a veder accertata la veridicità della sottoscrizione apposta dal proprio dante causa, in quanto la posizione derivativa dell'attore è stata chiarita, rappresentata e provata a dovere. Egli ha infatti dimostrato di essere chiamato all'eredità della zia (vedi testamento prodotto in atti); ha accettato il lascito con il comportamento Persona_1
concludente della costituzione in giudizio in qualità di erede (art 476 c.c.) prima che fosse spirato il termine di prescrizione decennale (l'apertura della successione risale al 9/12/2013 mentre il giudizio è stato proposto nel 2019).
Per quanto invece attiene alle domande riconvenzionali, invece, esse vanno rigettate.
Non si ravvisa alcun indice, nel documento, circa la volontà delle parti di differire l'effetto traslativo ad un momento successivo rispetto alla stipula della scrittura, anzi tutte le espressioni usate dimostrano il reale intento delle parti di accordarsi su un trasferimento immediato.
Va osservato in punto di diritto che la forma dell'atto pubblico è imposta ad substantiam solo per il contratto di donazione (art 782 c.c.), mentre per i contratti traslativi aventi ad oggetto diritti reali immobiliari vale, da un lato, la forma della scrittura semplice (art 1350 c.c.) e, dall'altro, quello del consenso traslativo (art 1376 c.c.). Ne deriva che la forma dell'atto pubblico, per un contratto traslativo avente ad oggetto il trasferimento o la costituzione o la modifica di diritti reali aventi ad oggetto immobili, non è richiesta ai fini della validità ed efficacia dell'atto ma solo per procedere alla relativa trascrizione (art 2657 e 2658 c.c.); il requisito formale attiene pertanto alla diversa tematica connessa alla tutela dei diritti dell'acquirente in relazione all'opponibilità del suo acquisto a soggetti terzi, che possano in qualche modo vantare, sullo stesso bene, diritti incompatibili con il proprio.
Escluso quindi che la semplice forma della scrittura privata potesse impedire l'effetto traslativo, va indagato se il contratto rientri nella previsione di cui all'art 1376 c.c. o se, invece, sia un contratto ad effetti obbligatori, in particolare un preliminare, come suggerisce la difesa dei convenuti.
Anche qui, in punto di diritto, va richiamata l'attenzione sulla fondamentale regola di cui all'art 1362
c.c., che impone di interpretare il contratto secondo la comune intenzione delle parti e che esprime appieno il concetto di contratto come atto di comune volontà, diretto alla regolamentazione delle pagina 4 di 6 proprie sfere giuridiche patrimoniali, in ossequio al principio dell'autonomia negoziale (art 1322 c.c.).
Orbene, l'art 2 della vendita di diritti di comproprietà in parola è netto nel far trasparire l'intento di trasferire in via immediata tali diritti, tanto più se viene interpretato insieme all'art 3, all'art 4 ed alle premesse.
Nello specifico la premessa chiarisce che i convenuti “hanno deciso di cedere” la propria quota di un settimo e che la sig.ra ha deciso di acquistare;
l'art. 2 precisa che i convenuti “vendono e Parte_1 trasferiscono” e che la “accetta i diritti immobiliari e mobiliari” (“pari ad 1/7”); l'art. 3 Parte_1 prevede che i diritti “vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano”; l'art 4 dà atto del contestuale versamento del prezzo.
In definitiva, essendosi al cospetto di un contratto di vendita di quota di comproprietà avente forma scritta ed efficacia immediatamente traslativa, le domande riconvenzionali basate su una diversa qualificazione in termini di contratto preliminare va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta che la sottoscrizione apposta alla scrittura del 10/12/1988 avente ad oggetto il trasferimento dei diritti di comproprietà, per la quota di un settimo (1/7), sul piccolo fabbricato sito in
Nola alla Piazza Santorelli 15 composto di un vano piano terra, tre vani ed accessori al primo piano nonché altro piccolo vano al secondo piano, il tutto confinante con beni , Per_2 Per_3 CP_4
e Piazza Santorelli fu apposta dai sig.ri ,
[...] Controparte_3 Parte_1 CP_1
, , .
[...] Controparte_2 Persona_1
2) Condanna i sig.ri , , , Controparte_3 Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del sig. che si liquidano in euro Parte_1
5077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge ed euro 291 per esborsi, con attribuzione agli avv.ti Maria Grazia Rescigno e Daniela Rescigno, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
13/02/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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