Art. 6.
Gli atti, contratti e formalita' inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui all' art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182 , a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi.
Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalita', contenga la contestuale dichiarazione che e' stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario al quale venne originariamente assoggettato.
L'Istituto Mobiliare italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all' art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1944, n. 361
Gli atti, contratti e formalita' inerenti alle modificazioni da apportare ai contratti di finanziamento o alle vendite dirette di macchinari ed attrezzature di cui all' art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 182 , a norma della presente legge, sono soggetti al regime fiscale previsto nei singoli provvedimenti legislativi in base ai quali i finanziamenti sono stati concessi.
Il godimento delle agevolazioni previste dal comma precedente e' subordinato alla condizione che ogni singolo atto, contratto, o formalita', contenga la contestuale dichiarazione che e' stipulato od eseguito ai sensi della presente legge ed indichi espressamente il trattamento tributario al quale venne originariamente assoggettato.
L'Istituto Mobiliare italiano e gli altri Istituti di credito, ai quali restano affidati i compiti di gestione ad essi attribuiti in base alle vigenti disposizioni, possono valersi, per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi dei provvedimenti legislativi considerati nella presente legge, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della procedura speciale di cui all' art. 9, secondo comma, del decreto legislativo 10 novembre 1944, n. 361