Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 17.6.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma
10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9514 - 2024 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Donatacci Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.10.2024, - premesso di aver prestato servizio in forza di Parte_1 plurimi contratti di supplenza, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2023/2024 e di essere attualmente in servizio per il corrente anno scolastico 2024/2025, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a pagina 1 di 11
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva, pertanto, che l'adito
Tribunale - previa disapplicazione della normativa interna in contrasto con i principi di rango sovranazionale - accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del CP_1 danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il non si costituiva in Controparte_1 giudizio. Per tale ragione, deve esserne dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 17.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
2.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
pagina 2 di 11 Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce, a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
[...] lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i “beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo – all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
2.2. Ciò posto, la parte ricorrente sostiene che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente, a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
2.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza Bis (con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre pagina 3 di 11 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano i docenti non di CP_4 ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L. n.
107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i pagina 4 di 11 soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
2.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-450/21),
a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa CP_1 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo pagina 5 di 11 unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della
Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
2.5. Con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività
pagina 6 di 11 di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.6. Con specifico riferimento alle supplenze brevi e temporanee, diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, occorre poi svolgere ulteriori considerazioni, in linea con il condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro in fattispecie analoghe (cfr., sentenza n.
176/2025, pubblicata il 28/03/2025; sentenza n. 524/2025, pubblicata il 26/05/2025; sentenza n.
629/2025, pubblicata il 28/05/2025) e di seguito riprodotto per quanto d'interesse.
“Al riguardo giova premettere che la Prima Presidente della Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile, con decreto del
19 marzo 2024, la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di cassazione in relazione ad alcune questioni inerenti il diritto a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, tra cui specificamente le c.d. supplenze brevi, stipulate, in determinate condizioni, al di fuori dei presupposti normativi sopra indicati, ha fornito coordinate chiarificatrici che questa Corte ritiene pienamente condivisibili.
pagina 7 di 11 Anzitutto, è stata ribadita la differenza strutturale e fisiologica tra le supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 124 del 1999 e quelle dei commi precedenti, richiamando l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 7 novembre 2016, n. 22552 al fine di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
Già in tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la Suprema Corte ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi, stabilendo (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, CP_1 quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Componendo questi principi con quelli già enunciati nella sopra citata sentenza n. 29961/2023, si ricavano – e sono stati espressamente ribaditi dalla Prima Presidente della Cassazione – criteri orientativi univoci per dirimere le ulteriori questioni controverse, quale quella delle supplenze temporanee.
È stato, invero, ribadito che la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, si giustifica “in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica”, giacché “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La necessità di rimuovere la discriminazione subita si impone, pertanto, perché sulla base di precisi parametri normativi si può riscontrare una prestazione pienamente comparabile a quella dei docenti di ruolo nel caso di docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Per contro, nella ricerca di “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, è stata esclusa l'idoneità di criteri “calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”, poiché “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”. pagina 8 di 11 Su questo crinale di indagine, come sopra evidenziato – e, per l'appunto, valorizzato dalla Prima Presidente – “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Alla stregua di queste premesse ermeneutiche, il decreto di inammissibilità del rinvio pregiudiziale ha tracciato una netta linea di confine, sviluppando quanto evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961/2023:
“8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica"”.
Con la conseguenza che per tali tipologie di incarico non si possa ravvisare una situazione comparabile sulla base del contesto normativo di riferimento e che, in assenza di effettiva discriminazione – nozione che postula, per l'appunto, la possibilità di assimilare situazioni regolate in modo differente – non si possa disapplicare la normativa interna e attribuire per le supplenze temporanee, anche qualora protrattesi per più di 180 giorni nello stesso istituto e sulla stessa cattedra, il benefico postulato dalla parte ricorrente per gli anni scolastici in questione.
In definitiva “Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio, non sussistendo una effettiva discriminazione” (cfr. punto 8.3 del decreto presidenziale del 19 marzo 2024).
Tanto premesso, secondo questa Corte, una corretta opzione ermeneutica può allora condurre alla conclusione secondo la quale può integrare una minima prospettiva “annuale” della didattica, l'incarico temporaneo che sia conferito entro il 31 dicembre e fino al 30 giugno di ciascun anno, ossia fino al termine delle attività didattiche, requisito quest'ultimo a parere di questa Corte ineludibile, e che abbia una durata, ancorchè frazionata purchè continuativa sulla stessa cattedra di insegnamento presso lo stesso istituto, di almeno 180 giorni con la precisazione che il termine di 180 giorni non rileva qui quale residuato analogico pagina 9 di 11 proveniente da altre norme (p.e. sulla ricostruzione di carriera), bensì quale misura minima idonea ad assicurare la soglia di rilevanza della supplenza. Entro tali coordinate una tale didattica può ritenersi “annuale” - nel senso precisato dalla
Suprema Corte - ed in tal guisa equiparabile a quelle derivanti dalle supplenze di cui all'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/1999”.
2.7. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) Le supplenza temporanee conferita alla parte ricorrente per l'anno scolastico 2018/2019, seppur protrattasi per una durata superiore ai 180 giorni, si è conclusa prima del 30 giugno, sicchè, in difetto di quel requisito ineludibile idoneo ad integrare una minima prospettiva annuale della didattica, la domanda attorea non può trovare accoglimento, non potendo ritenersi sussistenti analoghe
“condizioni di impiego” rispetto ai contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 124/1999 e non essendo stata nemmeno profilata una eventuale violazione commessa dall'amministrazione scolastica nel conferimento dell'incarico di supplenza;
diversamente, quanto agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, si tratta di incarichi aventi durata fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per il quale, secondo la
Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”;
b) per quanto riguarda, infine, la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, la stessa è insita nel contratto a tempo determinato per il corrente anno scolastico avente termine finale al 30.6.2025 e comprovante il perdurante inserimento all'interno del sistema scolastico al momento della presente pronuncia.
Alla luce di ciò, in parziale accoglimento della domanda principale deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato limitatamente agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, con conseguente condanna del CP_1 all'attribuzione in favore della ricorrente della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad euro 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Le spese processuali, liquidate sulla base del decisum, sono poste a carico del resistente e si CP_1 liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di lavoro, fino ad euro 5.200,00), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Si precisa che nulla viene liquidato a titolo di aumento ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, non apparendo la peculiare tecnica informatica prescelta dal ricorrente (e caratterizzata dall'impiego di file in pagina 10 di 11 formato compresso .zip) idonea a soddisfare l'esigenza di agevolare la consultazione dei documenti (in argomento, cfr. Cass. Sez. Lav., 19 luglio 2023, n. 21365, secondo cui “7. La disposizione normativa ha introdotto la possibilità di utilizzare più raffinate tecniche informatiche per la redazione di atti giudiziari e di documenti, nella specie la possibilità di "consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati": la tecnica di redazione a cui fa riferimento la norma consente di "navigare" all'interno dell'atto (e dei documenti allegati) con tecniche "ipertestuali" (indici ipertestuali e riferimenti incrociati), in modo da "saltare" direttamente (cliccando su specifiche parole) tra varie parti dell'atto oppure alla lettura dei documenti allegati oppure ad un sito web (avente contenuti rilevanti per la controversia). L'elaborazione di un testo mediante queste tecniche richiede, all'autore, una specifica (e più complessa) strutturazione del testo da redigere e comporta, per il lettore (avvocato della controparte e giudice), il vantaggio di ridurre significativamente i tempi di consultazione”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9514/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del CP_5
a) rigetta la domanda di volta ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” Parte_1 per l'anno scolastico 2018/2019;
b) dichiara il diritto di ad ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025;
b) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 all'attribuzione in favore della parte ricorrente della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (cinque annualità pari ad euro 2.500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
c) condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.314,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato pari ad € 49,00 nonché IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Alfredo Donatacci.
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.6.2025
Il Giudice
Lilia M. Ricucci
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