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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 23/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. R.G. 3515/2019 del Tribunale di Tivoli
promossa da c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv.to ZEGA DANIELE, per procura in atti,
[...]
PARTE OPPONENTE
nei confronti di c.f rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
ELAL MA, per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la al fine di sentire accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria Istanza ed eccezione
avversa: a. Nel rito ed in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, disporne la revoca per difetto
di contraddittorio e decorrenza dei termini di cui all'art. 644 cpc e ai sensi dell'art
188 disp. att. Cpc b. Sempre in rito e sempre in via preliminare, accertare e
dichiarare la nullità della domanda avanzata in sede monitoria dalla per CP_1
mancanza dei requisiti di cui all'art 163 n. 3 cpc. c. Nel merito, nella denegata
ipotesi in cui il Giudice Istruttore sia di diverso avviso rispetto alla superiori
eccezioni, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia e, quindi disporre la revoca
del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza dei contratti azionati, mancando la
prova del consenso ex art 1324 cc
d. Sempre nel merito, ed in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità e
l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e quindi disporne la revoca per la
presenza dell'applicazione di interessi ultra-legali nonché per l'applicazione di una
illegittima ricapitalizzazione degli interessi. e. Nel merito, accertare e dichiarare la
nullità e l'inefficacia dei contratti di fideiussione azionati per i motivi sopraesposti e,
per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo. f. In ogni caso revocare il
Decreto Ingiuntivo opposto per i motivi tutti sopra specificati Con vittoria di spese,
competenze ed onorari”.
Si costituiva la Banca opposta la quale concludeva:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, per i motivi di cui all'atto che
precede: in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale: rigettare
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
in via subordinata: condannare gli
opponenti a pagare la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di
giudizio.
Con vittoria di spese e compensi legali.”
La causa veniva istruita con il deposito della documentazione agli atti;
veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto in quanto “..ritenuto, quanto alla richiesta di concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, che se l'opponente (come nel
caso di specie) abbia disconosciuto tempestivamente la propria sottoscrizione deve
ritenersi annullata, ai soli fini della decisione sull'esecutività dell'ingiunzione, la
rilevanza istruttoria della scrittura (prescindendosi, pertanto, da valutazioni
sommarie sulla sua fondatezza); ritenuto pertanto, che allo stato non possa
concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto (invero, va altresì
evidenziato come l'art. 186 ter cod.proc.civ. preveda, anche se con riferimento alle
ordinanze ingiunzione, che “La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta
ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o
abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico”).
Veniva espletata ctu contabile e le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi atti e all'udienza del 23/1/25 dinanzi a questo Giudice.
***** L'opposizione formulata è fondata e provata e deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'eccezione di parte opponente in merito all'inutilizzabilità dei contratti di garanzia e documenti tutti disconosciuti è fondata ed assorbente e deve essere accolta.
Nel presente giudizio, gli opponenti hanno disconosciuto formalmente, sin dal primo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la conformità delle sottoscrizioni apposte alle scritture private prodotte da parte opposta, segnatamente i contratti di fideiussione ritenuti posti a fondamento della pretesa monitoria.
Si costituiva in giudizio la nella qualità di mandataria della CP_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e Controparte_2
manifestando contestualmente l'intenzione di avvalersi dei contratti fideiussori disconosciuti, chiedendo che venisse accertata la loro autenticità mediante procedura di verificazione.
Il giudizio preseguiva con espletamento di ctu contabile e nessun provvedimento veniva preso in merito alla verificazione alla quale evidentemente la parte opposta aveva rinunciato.
Il disconoscimento è pienamente valido e conforme al disposto dell'art. 214
c.p.c., secondo cui “la parte contro cui è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, deve farlo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”. Orbene, pur avendo parte opposta nella comparsa di costituzione manifestato la volontà di avvalersi del documento disconosciuto, la stessa non ha mai attivato, con atto autonomo e specifico impulso processuale, il subprocedimento di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c.
Il documento disconosciuto, non essendo stato sottoposto a verificazione, è
pertanto da ritenersi privo di efficacia probatoria e non può essere utilizzato per fondare la pretesa monitoria.
La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di disconoscimento di scrittura privata e mancata istanza di verificazione, la scrittura deve considerarsi priva di efficacia probatoria.
Secondo Cass. civ. n. 3602/2024 “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova”.
Il giudice non deve tenerne conto (…) e la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarne elementi favorevoli”
Ed ancora Cass. civ. n. 3603/2024 ..“La scrittura, ove non ne sia stata verificata l'autenticità, è inutilizzabile, in mancanza della sua certa attribuibilità alla parte contro cui è prodotta, come fonte di prova”
La Corte precisa che:
la parte che produce il documento ha l'onere di chiedere la verificazione;
senza tale istanza, il documento rimane “mutus”, irrilevante nel giudizio, anche a favore dello stesso che lo ha prodotto . Concludendo, non può essere attribuita alcuna efficacia probatoria al documento disconosciuto, a meno che la parte chieda la verificazione e solo se, all'esito della stessa, risulti veridicità e originalità.
Parte opposta, dunque, non ha fornito prova del proprio credito.
Parte opponente, di contro, ha fornito prova di quei fatti estintivi impeditivi o modificativi che hanno condotto all'accoglimento dell'opposizione.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve solo provare il proprio credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed il debitore deve provare l'esistenza di fatti modificativi,
impeditivi o estintivi del diritto di credito fatto valere.
Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria, introdotto con l'atto di cui all'art. 645 cpc il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato della prova relativa ai fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
La conferma del decreto ingiuntivo è quindi collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. (Cass. 10503/13).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice Dott.ssa Adriana Mazzacane,
definitivamente pronunciando, così provvede: 1)accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 665/19, emesso dal
Tribunale di Tivoli oggetto del presente giudizio di opposizione;
2)pone definitivamente a carico della parte opposta le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto;
3)condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parti opponenti che liquida in euro 7.062,00 oltre accessori di legge e secondo lo scaglione di riferimento ex D.M. 55/14.
Tivoli 23/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Mazzacane