Sentenza 15 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2004, n. 7148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7148 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LI SA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato VINCENZO ACUNTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NO EF, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, difesa dagli avvocati LORENZO BRUNO MOLINARO, GIAMPAOLO NO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
NO CI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1977/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 31-5-1989 NO BE, proprietario di un fabbricato per civile abitazione in Casamicciola con annessa zona di terreno di mq. 135, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Napoli la confinante Di GL SA, denunciando una serie di abusi che la stessa aveva commesso nell'esecuzione di lavori inerenti la sua proprietà, che costituivano altrettante violazioni di legge sulle distanze legali e della normativa antisismica;
ne chiedeva, pertanto, la condanna alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi o all'arretramento della fabbriche, al risarcimento dei danni ed al ripristino del cortile comune.
Si costituiva la convenuta, per contestare la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, e per proporre, a sua volta, domanda riconvenzionale di condanna dell'attore alla demolizione delle opere che lo stesso aveva costruito sul terrazzo in violazione della servitus altius non tollendi costituita a favore del proprio fabbricato, nonché alla eliminazione delle piantagioni e dei vani di aerazione aperti nella sua proprietà.
Istruita la causa, l'adito tribunale, con sentenza del 30 maggio 198 9, condannava la convenuta ad arretrare le sue fabbriche a distanza di 10 metri dall'immobile di proprietà NO ed a ripristinare l'originario livello del cortile comune, con demolizione del tratto di due metri del muro di contenimento ivi realizzato;
rigettava le altre domande proposte dall'attore nonché la riconvenzionale spiegata dalla convenuta, che condannava alle spese del giudizio. Proposto appello principale dalla Di GL ed appello incidentale dal NO, e costituitasi in giudizio, dopo il decesso di questo, l'erede NO NI, la corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 18 luglio 2000, ha rigettato l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, e quindi della domanda proposta da NO BE, ha condannato la Di GL a risarcire a NO NI, quale erede del predetto NO BE, i danni provocati dall'occupazione del cortile comune, dallo scavo in esso eseguito e dalla costruzione di un tratto di muro di contenimento, danni da liquidarsi in separato giudizio;
ha rigettato per il resto l'appello incidentale e, dichiarate compensate per metà le spese di entrambi i gradi del giudizio, ha condannato la Di GL al pagamento alla NO della residua metà.
La corte ha rigettato l'appello principale della Di GL, osservando, innanzitutto, che, una volta assodato che i fabbricati delle parti in causa sono "frontistanti", correttamente il tribunale ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, la disciplina prevista dallo strumento urbanistico locale, che prescrive il rispetto delle distanze stabilite dall'art. 9 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, ed ha statuito conseguentemente che, non risultando la costruzione della Di GL a distanza legale, prevista in 10 metri, da quella del NO, la stessa deve essere arretrata fino a tale distanza dall'immobile di proprietà di quest'ultimo.
Quanto, poi, all'altro motivo di appello, con il quale la ricorrente si è doluta che il tribunale, nell'ordinare l'arretramento delle fabbriche ed il ripristino del cortile comune, non aveva tenuto conto dell'impossibilità per lei di adempiere gli obblighi scaturenti dall'atto per notaio Albore del 6 giugno 1985, a causa del sequestro penale cui erano state sottoposte le opere, la corte ha rilevato che il tribunale non ha affatto condannato la Di GL a costruire la scalinata di cui si fa cenno nel citato atto notarile, per cui la censura così come formulata non coglie nel segno;
e ciò a prescindere dal fatto che, considerato il periodo di tempo durante il quale si è protratto il sequestro del cantiere (febbraio 1994 - 1^ febbraio 1995), ella avrebbe avuto, comunque, la concreta possibilità di eseguire quanto consensualmente stabilito nel 1985. Ha escluso, inoltre, la corte, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dalla Di GL, che il NO abbia realizzato sul terrazzo di sua proprietà una qualsiasi costruzione in violazione della servitus altius non tollendi costituita a favore della proprietà di essa Di GL, non risultando che il filare di piante collocato dal NO lungo il muretto di recinzione del terrazzo opposto al fabbricato Di GL rappresenti un impedimento al godimento del fondo dominante che con detta servitù si è voluto assicurare al proprietario di questo.
Quanto all'appello incidentale del NO, la corte territoriale l'ha ritenuto fondato limitatamente, peraltro, all'omessa pronuncia, da parte del tribunale, sulla domanda di condanna, ritualmente formulata dall'attore, della Di GL al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione del cortile comune ed alle opere su di esso abusivamente realizzate;
e, ritenuta accertata ed incontestabile la potenzialità dannosa dei comportamenti addebitati alla convenuta in relazione a tali fatti, ha condannato la stessa al richiesto risarcimento, rimettendo a separato giudizio la liquidazione dei danni.
Ricorre per la cassazione della sentenza SA Di GL, deducendo sei motivi di gravame.
Resiste con controricorso NI NO, Nessuna attività difensiva ha svolto IA NO, anch'essa erede di BE NO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente:
1) Violazione dell'art. 4 comma 1^ dalla legge 1-6-1971 e dell'art. 2 della legge 19-11-1968 n. 1187.
Premesso che la "ristrutturazione del compreso baraccato viene indicato come ricadente in zona F6 (territorio destinato ad attrezzature pubbliche, scolastiche, ecc. ...)", e "che il vincolo di destinazione e l'appartenenza dell'area già edificata alla zona indicata, per il principio posto dall'art. 2 L. 19 nov. 1968 n. 1187, non abrogata, non poteva avere durata maggiore di 5 anni dall'approvazione del P.R.G., entro la quale andavano approvati i Piani particolareggiati" (così testualmente nel ricorso), rileva la ricorrente, con il motivo in esame, che, in assenza di detti piani, "il vincolo di destinazione era decaduto già all'epoca della realizzazione delle opere ed era comunque decaduto all'epoca della pronuncia di primo grado ed era cessata pertanto non solo la esecutività della previsione urbanistica, bensì la sua stessa esistenza talché non era dato ritenere oltre l'appartenenza dell'area alla Zona F6". Ne deriva, pertanto, secondo la ricorrente, che " alla stregua della normativa civilistica non più integrabile o integrata dalla norma dettata per zona vincolata, con vincoli ormai decaduti, andava quindi ritenuta a distanza regolare quanto realizzato dalla ricorrente".
Il motivo è inammissibile, non risultando che nei precedenti gradi di giudizio l'odierna ricorrente abbia dedotto e prospettato le questioni che intende sottoporre ora, per la prima volta, all'esame di questa Suprema Corte e che involgendo, tra l'altro, anche accertamenti in fatto non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
Si osserva, in particolare, che nel giudizio di appello, come è dato rilevare dalla sentenza impugnata, si è discusso solo dell'applicabilità dello strumento urbanistico locale, che prescrive il rispetto delle distanze stabilite dall'art. 9 del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, ossia della distanza di 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
e ciò per il motivo che la Di GL aveva contestato l'applicabilità della predetta norma, perché, a suo dire, "i fabbricati delle due parti in lite non sarebbero frontistanti".
Non si è fatta questione, pertanto, dell'applicabilità di altra normativa, con riguardo, tra l'altro, alla zona nella quale, come assume la ricorrente, è compreso il fabbricato interessato dai lavori e dalle opere la cui esecuzione ha dato luogo alla presente controversia.
2) Violazione dall'art. 1 D.M. 2/4/1968 n. 1444, per avere, la corte di appello, ritenuto applicabile l'art. 9 n. 2 del predetto D.M., benché all'epoca della costruzione di cui trattasi il P.R.G. del Comune di Casamicciola, approvato con D.P.R.G. Campania del 29-12- 1983, era decaduto e comunque non costituiva strumento operativo per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 431/85, che ne hanno subordinato l'utilizzabilità all'adozione ed all'adeguamento ai Piani paesistici sovracomunali.
Il motivo, oltre che inammissibile in quanto anch'esso nuovo, è comunque infondato, atteso che il D.M. predetto, emanato in base all'art. 41 quinquies della legge urbanistica 17 agosto n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della "legge ponte" 6 agosto 1967 n. 765, con lo stabilire all'art. 9, comma 1^, n. 2,il distacco di metri 10 tra fabbricati con pareti finestrate, vincola non solo i comuni tenuti ad adeguarsi a tale norma nell'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici o nella revisione di quelli esistenti, ma è immediatamente operante nei confronti dei proprietari frontisti (sent. n. 3624/99). 3) Violazione dall'art. 9 n. 1 2/4/1968 n. 1444.
Con tale motivo la ricorrente assume che, essendo risultato che l'intervento edilizio da lei effettuato è consistito nella demolizione e ricostruzione, e quindi non nella realizzazione di una nuova costruzione, e che, inoltre, è stata utilizzata la preesistente area di sedime del fabbricato, senza diminuzione dell'area precedente, l'area interessata dall'intervento medesimo, rientrante nel centro abitato di Casamicciola Terrete, è divenuta assoggettata ai limiti delle distanze previste per detta zona dall'art. 9 n. 1, che consente di effettuare la ristrutturazione dei fabbricati con distanze non inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti. Il motivo è inammissibile, vuoi perché involge un accertamento in fatto compiuto in sede di merito e quindi non ripetibile in questa sede, vuoi perché introduce, ad un tempo, una questione nuova sotto il profilo giuridico basata sulla prospettazione di un fatto, attinente alla natura dell'opera realizzata, diverso, appunto,da quello accertato in quella sede. 4) Violazione dagli artt. 671 e 873 c.c., per la mancata applicazione di dette norme più favorevoli. Il motivo è infondato, non essendo state chiarite le ragioni per le quali andava applicata, nella fattispecie, la disciplina dettata dal codice civile in materia di distanze legali.
5) Violazione degli artt. 871 e 874 c.c., in relazione alla natura della costruzione-carenza di motivazione.
Secondo la ricorrente, i fabbricati non sono frontistanti, non potendo il terrazzo di proprietà NO equipararsi ad un edificio, come immotivatamente ritenuto dalla corte, e, pertanto, "non è ammissibile assumere la violazione delle distanze in relazione a entità edilizie estranee al giudizio, quale il manufatto posto al di sotto del terrazzo" (così nel ricorso).
Il motivo è inammissibile, in quanto involgente un accertamento in fatto (natura delle costruzioni "frontistanti") non sindacabile in questa sede.
6) Violazione del combinato disposto degli artt. 873 e 874 c.c. - omessa motivazione.
Con il motivo in esame la ricorrente si duole, infine, che "nel caso di specie alcun rilievo è stato dato in sentenza al fatto accertato e pacifico che anche il fabbricato NO era stato oggetto in precedenza di intervento di generale ristrutturazione, senza che si rispettasse la distanza dettata dalla stessa normativa invocata in danno della ricorrente".
"L'omessa valutazione di un elemento di fatto decisivo si risolve in omessa valutazione censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c." (così nel ricorso).
Il motivo è inammissibile perché non contiene specifiche censure alla sentenza impugnata e perché, comunque, attiene ad accertamenti, ancora una volta relativi alla natura delle costruzioni, riservati in via esclusiva al giudice di merito.
In conclusione, il ricorso è privo di fondamento e, come tale, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in favore della parte costituita, che liquida in complessivi euro 1600,00, di cui euro 1500,00 per onorar, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2004