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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/09/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Dieni Mariateresa Giudice
3) Dott. Pasquali Consuelo Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Barbi Simonetta e domiciliata presso il suo studio in Poggio Rusco (MN) via Mazzini n.18, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Azzolini Andrea e domiciliato presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.66, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
25.10.2016 in Rovereto
preso atto che all'udienza del 23.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che i coniugi in data 11.05.2023 hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Rovereto in data
16.05.2023;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 54 Parte I Serie / del Registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 2016 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, tenuto conto delle rispettive capacità patrimoniali, rinunziano reciprocamente a qualsiasi assegno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 3.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Dieni Mariateresa Giudice
3) Dott. Pasquali Consuelo Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Barbi Simonetta e domiciliata presso il suo studio in Poggio Rusco (MN) via Mazzini n.18, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Azzolini Andrea e domiciliato presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.66, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il
25.10.2016 in Rovereto
preso atto che all'udienza del 23.06.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che i coniugi in data 11.05.2023 hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Rovereto in data
16.05.2023;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b)
n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già
decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice Civile di e , trascritto al n. 54 Parte I Serie / del Registro degli atti Parte_1 CP_1
di matrimonio del Comune di Rovereto per l'anno 2016 alle seguenti condizioni:
1) i coniugi, tenuto conto delle rispettive capacità patrimoniali, rinunziano reciprocamente a qualsiasi assegno.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 3.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 2