Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott. Francesco Bruno Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 328/2023 R.G., vertente
TRA
(P. IVA/c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giuseppina Aurillo del Foro di
Avellino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Via F.P. Petronelli
n. 10.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pier CP_1
Giuseppe Tammaro, con cui elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA), alla G.
Atzori n. 233.
E
1
Giampiero Giordano, nel cui studio in Corbara, alla Via Luigi Nori n. 48, elettivamente domicilia.
APPELLATI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con Controparte_3
sede in alla via Nizza 146, (C.F. e P. IVA n. ), rappresentata e CP_3 P.IVA_2
difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Adele De Paula e Fernando Miriano, con il quale elettivamente domicilia in , alla via Nizza nr.146, presso la Struttura CP_3
Complessa Funzione Affari Legali della stessa.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
“ in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_4
con sede legale in Torino, Via Corte di Appello n. 11; “ Controparte_5
(incorporante di ),in persona del legale
[...] Controparte_6
rapp.te p.t., con sede legale in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18;
[...]
” (già ), in persona del legale rapp.te Controparte_7 Controparte_8
p.t., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
[...]
, (già ), in persona del Controparte_9 Controparte_10
legale rapp.te p.t., con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese n. 385 appresentate e difese, in virtù di procura in atti, dagli avv. Paolo de Divitiis del Foro di Napoli ed
2 Antonio Romano elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Nocera
Inferiore (SA), Via Garibaldi n. 23.
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
(già Controparte_11 Controparte_12
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti,
[...]
dall'avv. Renato Magaldi, nel cui studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32.
E
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_13
Milano alla Piazza Tre Torri n. 3,
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello alla sentenza n. 125/2023, pubblicata in data 21.01.2023, emessa dal
Tribunale di Nocera Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ha impugnato la sentenza n. n. 125/2023 con la quale il Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore la ha condannato, in solido con e l' , al Controparte_2 CP_14
pagamento in favore di , della somma di € 62.245,50, oltre rivalutazione ed CP_1
interessi; ha condannato, altresì, le coassicuratrici , CP_13 Controparte_15
, (già
[...] Controparte_16 Controparte_5
), (già ) Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e (già ), a manlevare i rispettivi assicurati Controparte_9 Controparte_10
dal pagamento dell'importo suddetto, ognuna per quanto di ragione, rigettando la
3 domanda di regresso formulata dalla convenuta e condannato i Parte_1
convenuti e i chiamati in causa, con esclusione della al pagamento Controparte_12
delle spese processuali;
ha, quindi, chiesto la riforma della impugnata sentenza, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) La Violazione falsa applicazione degli artt. 1218, 1228 e 2055 c.c. in relazione alla sua dichiarata corresponsabilità solidale nella causazione dell'evento, trattandosi di
Contr intervento svolto dal , dipendente in regime di intramoenia, senza CP_2
alcuna ingerenza della Struttura, circostanza comportante la esclusione di ogni sua condanna solidale, non essendo emersi inadempimenti di sorta ad essa imputabili
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; erronea interpretazione dei fatti;
violazione dell'art. 115 c.c. per assenza di specifica contestazione sull'operato e sulla difesa della , avendo il Tribunale affermato che la Controparte_17
responsabilità della Struttura emergesse dagli atti, laddove alcuna delle CC.TT.UU.
espletate hanno rinvenuto inadempimenti ad essa ascrivibili, e non avendo,
nemmeno il formulato alcuna specifica doglianza riguardo alle prestazioni CP_1
erogate dalla struttura durante la degenza.
3) L'erroneo rigetto della eccezione di prescrizione, in violazione degli artt. 2935 e
2947 c.c., trattandosi di intervento eseguito in data 16.12.1998 e di citazione in primo grado avvenuta nell'anno 2009.
4) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1411 e 1891 c.c., in relazione alla erronea esclusione di copertura assicurativa, valutata riguardo alla polizza n. 109.04.5748760, laddove la richiesta garanzia e manleva è stata
4 formulata in relazione alla polizza n. 109.04.10904040095 del 2.10.1997, operante all'epoca dei fatti.
5) La violazione ed erronea applicazione dell'art. 2056 c.c. per erronea valutazione del danno;
omessa ripartizione del danno secondo le responsabilità accertate.
Erroneità della sentenza anche relativamente al quantum, avendo il Tribunale,
immotivatamente, arbitrariamente e contraddittoriamente, riconosciuto al CP_1
un danno del 16% e una personalizzazione del 50% , ritenendo provata la concausalità della condotta lesiva rispetto alla patologia di cui soffriva il CP_1
già prima dell'intervento, trattandosi quindi di danno differenziale, senza, peraltro, alcuna graduazione delle diverse quote di responsabilità, potendo la struttura rivalersi nei confronti del sanitario nella misura dell'apporto causale dello stesso nella causazione dell'evento.
Si è costituito che ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
impugnata sentenza.
Si è costituito che ha chiesto l'accoglimento dell'appello Controparte_2
limitatamente alla sollevata eccezione di prescrizione, rigettandolo nel resto, con conferma della impugnata sentenza.
Si è costituita la che, in via in via preliminare, ha Controparte_3
eccepito l'inammissibilità dell'appello, per la violazione del termine di cui all'art. 325
c.p.c., e, in subordine, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del motivo di appello sull'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria, con integrale riforma della decisione e rigetto per infondatezza della domanda proposta in primo grado, e della richiesta di esclusiva responsabilità dell e del dott. Parte_2
5 in ordine ai fatti di causa, ovvero, in via ancor più gradata, la Controparte_2
rideterminazione del quantum della pretesa risarcitoria.
Si sono costituite le Compagnie Assicuratrici “ , Controparte_16
“ (incorporante di “ ), Controparte_5 Controparte_6
“ ” (già “ ), e Controparte_7 Controparte_8 [...]
, (già “ , che, in via Controparte_9 Controparte_10
preliminare, hanno chiesto la riforma integrale della sentenza, con rigetto, per infondatezza, delle domande proposte dal , e sua conseguente condanna alla CP_1
restituzione di quanto già ricevuto, ovvero, in subordine, in relazione alla ritenuta graduazione delle responsabilità, con rigetto, in ogni caso, delle censure sollevate rispettivamente nei loro confronti.
Si è costituita la incorporante la che, Controparte_11 Controparte_12
in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'appello, sia ai sensi dell'art. 325
c.p.c. poiché intempestivamente proposto, sia ex art. 342 c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto anche nel merito, ovvero, in subordine, che ogni sua eventuale condanna fosse disposta in relazione alla quota di responsabilità dell'assicurato.
Sebbene regolarmente citata, la non si è costituita. Controparte_13
All'udienza del 03.10.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata, quindi, rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della regolarmente Controparte_13
citata e costituitasi.
Rileva il Collegio che l'appello è inammissibile, poiché tardivamente proposto.
6 E', infatti, fondata la eccezione di tardività dell'appello ex art. 325 c.p.c..
Occorre premettere che il codice di rito fissa due termini entro cui proporre appello, a seconda che si sia o meno provveduto alla notificazione della sentenza: nel primo caso, la sentenza deve essere impugnata, a pena di decadenza, entro il termine breve di trenta giorni decorrente dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 325 c.p.c.; nel secondo caso,
invece, la sentenza deve essere impugnata a pena di decadenza entro il termine lungo di sei mesi ( per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69) a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 327 c.c.).
Ciò posto, dagli atti emerge che la sentenza è stata notificata a tutte le parti, dall'avv.
Magaldi, difensore della in data 08.02.2023. Controparte_12
Appare, quindi, evidente che l'appello proposto in data 15.03.2023 è da dichiarare intempestivo.
Né può accedersi alla tesi dell'appellante, secondo cui, stante l'avvenuta incorporazione per fusione della nella il procuratore Controparte_12 Controparte_11
non aveva più la rappresentanza di tale società, non potendo, quindi, validamente, eseguire la notifica della sentenza.
Invero, in tali casi la notifica è del tutto valida in virtù del principio di ultrattività del mandato.
Difatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, n caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica
7 della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (Cassazione civile, sez. I, 17/10/2022, n.
30383).
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello principale, segue di diritto l'inefficacia di quelli incidentali proposti dalla , dalla “ Controparte_3 [...]
, dalla “ (incorporante di “ Controparte_16 Controparte_5 [...]
), dalla (già Controparte_6 Controparte_7
“ ), e dalla , (già “ Controparte_8 Controparte_9 [...]
). Controparte_10
Invero, la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, non necessita di particolari forme, né occorrono formule sacramentali,
essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cassazione civile, sez. III,
23/02/2021, n. 4860).
L'art. 334 c.p.c. espressamente dispone che le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331,
possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è
dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
8 In considerazione della dichiarazione di inefficacia anche di tali impugnazioni, le spese del giudizio fra l'appellante principale e gli appellanti incidentali vanno dichiarate interamente compensate.
Nulla per le spese relative all'appellata contumace.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue, invece, la condanna della alla refusione delle spese del presente grado, in favore di , Parte_1 CP_1
di e della nonché al pagamento del doppio del Controparte_2 Controparte_11
contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e su quelli incidentali spiegati dalla , Parte_1 Controparte_3
dalla “ , dalla “ Controparte_16 Controparte_5
(incorporante di “ ), dalla “ Controparte_6 Controparte_7
(Già “ ), e dalla “ , (già
[...] Controparte_8 Controparte_9
“ ) avverso la sentenza n. 125/2023 del Tribunale di Controparte_10
Nocera Inferiore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello principale
2) Dichiara la inefficacia degli appelli incidentali.
3) Condanna la a rifondere agli appellati , Parte_1 CP_1 CP_2
e le spese del presente grado di giudizio, liquidate,
[...] Controparte_11
per ciascuna parte, in € 7160,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somma che per CP_2
9 distrae in favore dell'avv. Giampiero Giordano e, per CP_2 CP_1
dell'avv. Pier Giuseppe Tammaro, dichiaratisi antistatari.
4) Nulla per le spese in relazione all'appellata contumace.
5) Dichiara interamente compensate le spese del presente grado fra l'appellante principale e gli appellanti incidentali.
6) Da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 19 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
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