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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1513/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 547/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante, n. 7, e rappresentato e difeso dagli Avv. ti IZ Morosini e Roberto Sperandio APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, in data 09/08/2021 la parte ricorrente chiamava in giudizio Parte_1
l e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – presentava le seguenti CP
CONCLUSIONI “- In via pregiudiziale, avuto riguardo alla palese infondatezza ed illegittimità dell'atto impugnato, per tutti i motivi chiaramente esposti in ricorso disporre, inaudita altera parte, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, provvedimento del 7 gennaio 2021 emesso dall – sede territoriale di Roma Prenestino Casilino - con CP CP_ cui l procedeva nei confronti dell'odierno ricorrente, signor , Parte_1 alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con inizio dell'attività dal 27 gennaio 2015, nonché alla illegittima imputazione dei contributi previdenziali con decorrenza 1 luglio 2015 per un totale di € 34.400,91 (euro trentaquattromilaquattrocento/91); - in via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza cautelare di sospensione, innanzi On.le Tribunale Adito ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti;
- in via preliminare, accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione relativa alle somme richieste a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2015 – 2016 per i motivi rappresentati nel presente atto e, per l'effetto, dichiararli non dovuti;
- in via principale di merito, avuto riguardo alla palese infondatezza ed illegittimità dell'atto impugnato per tutti i motivi chiaramente esposti in ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento del 7 gennaio 2021 emesso dall – sede territoriale CP_3 di Roma Prenestino Casilino - con cui l'Ente procedeva nei confronti dell'odierno ricorrente, signor , alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti Parte_1 con inizio dell'attività dal 27 gennaio 2015”. Si è costituita in giudizio l contestando CP le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso “e/o lo dichiara comunque inammissibile” e condannava “la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge” rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, “poiché, come già illustrato, l'oggetto sociale di non è limitato alla mera Controparte_4 locazione di beni propri (attività che non è neppure quella prevalente) e poiché, in ogni caso, la parte ricorrente non ha provato che i redditi prodotti dalla società in questione siano derivati esclusivamente dall'attività di locazione di beni propri, anziché dalle ulteriori attività rientranti nell'oggetto sociale della stessa e qualificate statutariamente come attività principali” e specificando che “la comunicazione di avvenuta iscrizione alla gestione commercianti (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente) – alla quale va riconosciuta efficacia interruttiva del decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali sorti in capo alla parte convenuta per effetto dello svolgimento in modo abituale e professionale, per opera della parte ricorrente, di atti di commercio nell'ambito dell'impresa esercitata dalla stessa tramite Controparte_4
decorrere dal 27.01.2015 (data di inizio effettivo dell'attività di impresa:
[...] all. 3 al fascicolo di parte convenuta, pag. 10) – è stata pacificamente notificata alla parte ricorrente in data 14.01.2021, dunque anteriormente alla scadenza del quinquennio successivo alla data di inizio del decorso della prescrizione (data coincidente con il 6 luglio 2016, trattandosi di crediti contributivi sorti a partire dal periodo di imposta 2015)”.
Con ricorso depositato il 20.6.2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Velletri. Non si è costituito l restando contumace. CP
Con l'atto d'appello il censura la decisione del Tribunale per non avere Parte_1 ritenuto che l'onere probatorio relativo alla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata dell incombevano su quest'ultimo. Deduce l'appellante che “se CP
è pacifico che il Signor è amministratore unico della Immobiliare 95 S.a.s. di Parte_1 NA IZ & Co., da nessun dato risulta possibile desumere che lo stesso gestisca esclusivamente e interamente tale società (secondo punto del capo impugnato). L non ha prodotto (né ricercato) alcun atto di gestione posto in essere dal Signor CP
. Se la contestazione è quella di aver posto in essere atti di Parte_1 compravendita immobiliare che hanno prodotto un reddito di impresa, sarebbe stato agevole effettuare una visura catastale a nome del Signor o della Parte_1 CP_4 per riscontrare eventuali atti notarili di acquisto o vendita di immobili. Ma di tali acquisti
o vendite non vi è traccia alcuna, poiché la non ha mai acquistato, nel CP_4 periodo oggetto di iscrizione di ufficio, né venduto alcun immobile. L'onere probatorio in capo ad non è stato affatto assolto … se è vero che la ha prodotto CP CP_4 redditi, bisogna capire di quali redditi si tratta, perché la ha dedotto che CP_4
i ricavi sono riconducibili a locazione … E' mancata, in primo grado, una delibazione sulla tipologia dei (pochi) redditi maturati dalla Immobiliare 95. Infatti, nella documentazione depositata dall in primo grado (dichiarazioni IRAP della CP
Immobiliare 95 relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) è evidente l'assoluta mancanza, in tutte le dichiarazioni, di acquisti e/o vendite di beni immobili: in tali dichiarazioni è evidente l'assenza, nel riquadro dei costi, degli acquisti per materie prime, ovvero per gli immobili, così come è evidente l'assenza di corrispettivi per la vendita di immobili. Infatti, i ricavi sono sempre oscillanti ma al disotto dei 20.000 Euro … 1) non esiste alcuna prova di alcun atto di gestione posto in essere dal Signor Parte_1
e L non ha prodotto (né ricercato) alcun atto di gestione posto in essere
[...] CP dal Signor;
2) l'entità e la costanza dei ricavi, in uno con l'assenza di Parte_1 acquisti immobiliari, non poteva che portare all'esclusione di tali redditi dall'espletamento di attività di compravendita immobiliare;
3) la ricorrente in primo grado ha prodotto un elenco di contratti di locazione (due), un elenco delle fatture emesse a tale titolo e l non contestava tale circostanza, che, pertanto, doveva CP ritenersi pacifica (Cfr. Note autorizzate del 16 marzo 2023.”;
L'appello è fondato. Al riguardo, è doveroso preliminarmente osservare che l'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.662, al comma 203 stabilisce che:
“Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 3240 del 12/02/2010) ha già avuto modo di rilevare - in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, - che “per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996
- il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”. Detto principio ha ricevuto conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva (v. Cass. n. 11804 del 12/07/2012, secondo cui “l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., cassando la decisione di merito, ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi alla gestione commercianti, proposta da soggetto adibito ad un'attività necessaria nel processo aziendale, quale la predisposizione dei documenti di vendita, a titolo non occasionale, considerata la struttura familiare dell'impresa)”. La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”, v. Cass. Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018. Ha precisato, altresì, che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)”, v. Cass. Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018. In definitiva, nel caso di specie, alla luce del dettato normativo e della copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, l
[...]
appellato deve provare la partecipazione personale al lavoro aziendale, CP_5 con carattere di abitualità e prevalenza del socio amministratore appellante. Ebbene, il Collegio ritiene che tale prova non risulti essere stata fornita dall CP che ne era onerato Vero è che “occorre considerare che comunque è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non si porrà alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività ed a quella di amministratore, sussistendo l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata” (v. in parte motiva Cass. n. 10566/2015). Tuttavia, giova osservare che del pari è stato rilevato (v. Cass. n. 10763/18) che “in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”. Dunque, poiché anche l'attività organizzativa e direttiva può essere sussunta nell'ambito del lavoro societario come elemento da valutare in termini di prevalenza, nel caso di specie, comunque non emerge, in alcun modo, che l'odierno appellante non limitava la sua attività ad un mero profilo amministrativo, ma di fatto fosse continuo punto di riferimento in azienda per i dipendenti (quali?) e fosse sempre presente nell'azienda stessa. Quanto sopra osservato consente di ritenere fondata la opposizione spiegata dall'appellante e insussistente, pertanto, l'obbligo dell'appellante all'iscrizione alla gestione commercianti, con accoglimento dell'appello e integrale riforma della gravata sentenza. In considerazione della soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
- In accoglimento dell'appello e integrale riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente l'obbligo dell'appellante all'iscrizione alla gestione commercianti;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.291,00 e per il presente grado del giudizio, in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott.ssa Maria Pia Di Stefano Presidente dott. Roberto Bonanni Consigliere rel. dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.2.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1513/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 547/2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma (RM), Via Riccardo Grazioli Parte_1
Lante, n. 7, e rappresentato e difeso dagli Avv. ti IZ Morosini e Roberto Sperandio APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, in data 09/08/2021 la parte ricorrente chiamava in giudizio Parte_1
l e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – presentava le seguenti CP
CONCLUSIONI “- In via pregiudiziale, avuto riguardo alla palese infondatezza ed illegittimità dell'atto impugnato, per tutti i motivi chiaramente esposti in ricorso disporre, inaudita altera parte, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, provvedimento del 7 gennaio 2021 emesso dall – sede territoriale di Roma Prenestino Casilino - con CP CP_ cui l procedeva nei confronti dell'odierno ricorrente, signor , Parte_1 alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti con inizio dell'attività dal 27 gennaio 2015, nonché alla illegittima imputazione dei contributi previdenziali con decorrenza 1 luglio 2015 per un totale di € 34.400,91 (euro trentaquattromilaquattrocento/91); - in via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza cautelare di sospensione, innanzi On.le Tribunale Adito ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti;
- in via preliminare, accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione relativa alle somme richieste a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2015 – 2016 per i motivi rappresentati nel presente atto e, per l'effetto, dichiararli non dovuti;
- in via principale di merito, avuto riguardo alla palese infondatezza ed illegittimità dell'atto impugnato per tutti i motivi chiaramente esposti in ricorso, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento del 7 gennaio 2021 emesso dall – sede territoriale CP_3 di Roma Prenestino Casilino - con cui l'Ente procedeva nei confronti dell'odierno ricorrente, signor , alla iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti Parte_1 con inizio dell'attività dal 27 gennaio 2015”. Si è costituita in giudizio l contestando CP le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza indicata in oggetto il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso “e/o lo dichiara comunque inammissibile” e condannava “la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 3.500,00, oltre accessori di legge” rigettava l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite, “poiché, come già illustrato, l'oggetto sociale di non è limitato alla mera Controparte_4 locazione di beni propri (attività che non è neppure quella prevalente) e poiché, in ogni caso, la parte ricorrente non ha provato che i redditi prodotti dalla società in questione siano derivati esclusivamente dall'attività di locazione di beni propri, anziché dalle ulteriori attività rientranti nell'oggetto sociale della stessa e qualificate statutariamente come attività principali” e specificando che “la comunicazione di avvenuta iscrizione alla gestione commercianti (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente) – alla quale va riconosciuta efficacia interruttiva del decorso della prescrizione dei crediti contributivi previdenziali sorti in capo alla parte convenuta per effetto dello svolgimento in modo abituale e professionale, per opera della parte ricorrente, di atti di commercio nell'ambito dell'impresa esercitata dalla stessa tramite Controparte_4
decorrere dal 27.01.2015 (data di inizio effettivo dell'attività di impresa:
[...] all. 3 al fascicolo di parte convenuta, pag. 10) – è stata pacificamente notificata alla parte ricorrente in data 14.01.2021, dunque anteriormente alla scadenza del quinquennio successivo alla data di inizio del decorso della prescrizione (data coincidente con il 6 luglio 2016, trattandosi di crediti contributivi sorti a partire dal periodo di imposta 2015)”.
Con ricorso depositato il 20.6.2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la sopra richiamata sentenza del Tribunale di Velletri. Non si è costituito l restando contumace. CP
Con l'atto d'appello il censura la decisione del Tribunale per non avere Parte_1 ritenuto che l'onere probatorio relativo alla ricorrenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata dell incombevano su quest'ultimo. Deduce l'appellante che “se CP
è pacifico che il Signor è amministratore unico della Immobiliare 95 S.a.s. di Parte_1 NA IZ & Co., da nessun dato risulta possibile desumere che lo stesso gestisca esclusivamente e interamente tale società (secondo punto del capo impugnato). L non ha prodotto (né ricercato) alcun atto di gestione posto in essere dal Signor CP
. Se la contestazione è quella di aver posto in essere atti di Parte_1 compravendita immobiliare che hanno prodotto un reddito di impresa, sarebbe stato agevole effettuare una visura catastale a nome del Signor o della Parte_1 CP_4 per riscontrare eventuali atti notarili di acquisto o vendita di immobili. Ma di tali acquisti
o vendite non vi è traccia alcuna, poiché la non ha mai acquistato, nel CP_4 periodo oggetto di iscrizione di ufficio, né venduto alcun immobile. L'onere probatorio in capo ad non è stato affatto assolto … se è vero che la ha prodotto CP CP_4 redditi, bisogna capire di quali redditi si tratta, perché la ha dedotto che CP_4
i ricavi sono riconducibili a locazione … E' mancata, in primo grado, una delibazione sulla tipologia dei (pochi) redditi maturati dalla Immobiliare 95. Infatti, nella documentazione depositata dall in primo grado (dichiarazioni IRAP della CP
Immobiliare 95 relative agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) è evidente l'assoluta mancanza, in tutte le dichiarazioni, di acquisti e/o vendite di beni immobili: in tali dichiarazioni è evidente l'assenza, nel riquadro dei costi, degli acquisti per materie prime, ovvero per gli immobili, così come è evidente l'assenza di corrispettivi per la vendita di immobili. Infatti, i ricavi sono sempre oscillanti ma al disotto dei 20.000 Euro … 1) non esiste alcuna prova di alcun atto di gestione posto in essere dal Signor Parte_1
e L non ha prodotto (né ricercato) alcun atto di gestione posto in essere
[...] CP dal Signor;
2) l'entità e la costanza dei ricavi, in uno con l'assenza di Parte_1 acquisti immobiliari, non poteva che portare all'esclusione di tali redditi dall'espletamento di attività di compravendita immobiliare;
3) la ricorrente in primo grado ha prodotto un elenco di contratti di locazione (due), un elenco delle fatture emesse a tale titolo e l non contestava tale circostanza, che, pertanto, doveva CP ritenersi pacifica (Cfr. Note autorizzate del 16 marzo 2023.”;
L'appello è fondato. Al riguardo, è doveroso preliminarmente osservare che l'art. 1 legge 23 dicembre 1996, n.662, al comma 203 stabilisce che:
“Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". La giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 3240 del 12/02/2010) ha già avuto modo di rilevare - in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, - che “per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996
- il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”. Detto principio ha ricevuto conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva (v. Cass. n. 11804 del 12/07/2012, secondo cui “l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale, richieste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concretano nel carattere continuativo e non occasionale della partecipazione stessa. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., cassando la decisione di merito, ha respinto l'opposizione alla cartella esattoriale per contributi alla gestione commercianti, proposta da soggetto adibito ad un'attività necessaria nel processo aziendale, quale la predisposizione dei documenti di vendita, a titolo non occasionale, considerata la struttura familiare dell'impresa)”. La Suprema Corte ha avuto modo di osservare che “qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza”, v. Cass. Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018. Ha precisato, altresì, che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti)”, v. Cass. Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018. In definitiva, nel caso di specie, alla luce del dettato normativo e della copiosa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, per la sussistenza dell'obbligo all'iscrizione obbligatoria nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, l
[...]
appellato deve provare la partecipazione personale al lavoro aziendale, CP_5 con carattere di abitualità e prevalenza del socio amministratore appellante. Ebbene, il Collegio ritiene che tale prova non risulti essere stata fornita dall CP che ne era onerato Vero è che “occorre considerare che comunque è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non si porrà alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività ed a quella di amministratore, sussistendo l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata” (v. in parte motiva Cass. n. 10566/2015). Tuttavia, giova osservare che del pari è stato rilevato (v. Cass. n. 10763/18) che “in tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare quindi la partecipazione al lavoro aziendale, ma, come già osservato da questa Corte (5360/2012) deve, altresì, precisarsi che, stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”. Dunque, poiché anche l'attività organizzativa e direttiva può essere sussunta nell'ambito del lavoro societario come elemento da valutare in termini di prevalenza, nel caso di specie, comunque non emerge, in alcun modo, che l'odierno appellante non limitava la sua attività ad un mero profilo amministrativo, ma di fatto fosse continuo punto di riferimento in azienda per i dipendenti (quali?) e fosse sempre presente nell'azienda stessa. Quanto sopra osservato consente di ritenere fondata la opposizione spiegata dall'appellante e insussistente, pertanto, l'obbligo dell'appellante all'iscrizione alla gestione commercianti, con accoglimento dell'appello e integrale riforma della gravata sentenza. In considerazione della soccombenza, le spese del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellato.
P.Q.M.
- In accoglimento dell'appello e integrale riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente l'obbligo dell'appellante all'iscrizione alla gestione commercianti;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in € 3.291,00 e per il presente grado del giudizio, in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
Roma, 25.2.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
LA PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Pia Di Stefano