Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22051/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2024 da ato a MILANO il 28/04/1969 Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...], 14 BERGAMO ITALIA
l'avv. BUFFONI BARBARA e STUCCHI ROBERTA
ATTORE
nei confronti di
PALERMO (PA), 10/03/1967) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]38. MILANO ITALIA
CONVENUTA
Con comunicazione all' Controparte_2 MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.7.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI di DIVOZIO
CONCLUSIONI voglia codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, contrariis reiectis, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 7479/2020 resa dal Tribunale di Milano in data 11.11.2020 e pubblicata in data 20.11.2020 e, in particolare, a modifica del punto 4) della predetta sentenza:
Nel merito, in via principale:
1) Esonerare il Signor Pt 1 con decorrenza dalla data della domanda, dall'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli PE 1 e PE 2 e dunque revocare l'obbligo di versare
Nel merito, in via subordinata:
2) Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, disporre, con decorrenza dalla data della domanda, la riduzione dell'importo mensile a titolo di contributo al mantenimento di PE 1 e PE_2 , nell'importo che sarà ritenuto di giustizia e comunque non superiore ad € 100,00 mensili per ciascun figlio.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
hanno contratto matrimonio a Milano ilParte 1 e Controparte_1
21/06/1997
Dal matrimonio sono nati il 16.9.2002 PE 1 ed PEsona 3
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 9 gennaio 2015 con verbale omologato in data 23 marzo 2015
Con sentenza n. 7479/2020, resa in data 11 novembre 2020, pubblicata in data 20 novembre
2020 nell'ambito del procedimento RG. N. 10436/2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Pt 1 e CP 1 alle
condizioni dai medesimi concordate con il quale ha tra l'altro previsto che "il Signor Pt 1
corrisponderà, fino alla vendita dell'immobile di Via Bassini 54 un assegno mensile pari a € 650,00,
tale assegno passerà dalla vendita dell'immobile automaticamente ad € 800,00 (€ 400,00 cad.) entro il giorno 5 di ogni mese, in via anticipata da rivalutarsi annualmente con le variazioni Istat", oltre al 50% delle spese "scolastiche e le eventuali spese universitarie di PE_1 e PE 2 (tassa di
iscrizione, libri di testo, materiale didattico ecc.) quelle per attività sportive, per corsi parascolastici,
per le vacanze individuali di PE 1 e PE 2 , nonché le spese medico sanitarie non fruibili da
SSN e quelle specialistiche" Parte 1Con ricorso iscritto a ruolo in data 18/06/2024 ha chiesto a questo
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio con revoca di ogni obbligo contributivo nei confronti dei figli PE 1 ed PE_2 che ioni ragione dell'età dei conclusi o interrotti studi debbono addebitare solo alla propria colpevole inerzia il mancato eventuale raggiungimento della necessaria autosufficienza economica. Aggiungeva il ricorrente che
PE 1 studiava con profitto presso il liceo linguistico Manzoni di Milano, al termine del quale, nell'anno 2021 si è diplomata con il massimo dei voti.
PE 2 , invece, frequentava l'istituto tecnico IIS James Clerk Maxwell a Milano, concluso nel 2022 con la qualifica di perito elettronico.
Nel periodo immediatamente successivo al divorzio, PE_1 dopo essersi diplomata, nel
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settembre 2021 si è iscritta alla facoltà di Fashion marketing presso l'Istituto Europeo di
Design (IED - Università privata) di Milano, salvo interrompere il percorso dopo circa un mese e mezzo. Successivamente ha lavorato per qualche settimana in un negozio di Pokè, e l'anno successivo si è iscritta nuovamente all'Università, questa volta di Pavia, alla facoltà di lingue e culture moderne, percorso anch'esso abbandonato.
PE 2 , diplomatosi un anno più tardi - a seguito di due bocciature e del recupero di un anno si è confrontato spesso con il padre per decidere la strada da intraprendere. Il Signor Pt 1 a aiutato il figlio a redigere il CV, ad individuare le realtà che avrebbero potuto essere interessate dal suo profilo e, eventualmente, nelle more del reperimento di un'attività
lavorativa confacente al suo titolo di studio e alla professionalità maturata grazie all'istituto tecnico, lo ha accompagnato per diversi locali di Milano al fine di consentirgli di reperire un'attività lavorativa temporanea la quale, seppur non definitiva, avrebbe potuto garantirgli un'entrata e, con essa, un inizio di autonomia e indipendenza PE 2, per quanto consta,
non ha mai reperito alcuna attività lavorativa e, allo stato, non si è a conoscenza dello sviluppo del suo percorso occupazionale. Aggiungeva il ricorrente che avendo intrapreso una nuova relazione sentimentale nel 2021, anno in cui si era trasferito a vivere a Bergamo con la propria compagna, dal 2022 aveva cessato il versamento degli assegni di mantenimento nei confronti dei figli e ciò sia in ragione delle proprie mutate condizioni economiche sia con una funzione "educativa”. I rapporti con il suoi figli si erano a quel punto rovinati e sia erano poi definitivamente interrotti tanto che i figli, sebbene invitati, non avevano partecipato al suo matrimonio avvenuto il 17.12.2022. Il mese successivo la sig.ra CP
gli aveva notificato un atto di precetto recante la richiesta di pagamento delle mensilità da settembre
2022 a gennaio 2023, per un totale di € 4.257,23 e aveva successivamente intrapreso azione esecutiva,
iscrivendo a ruolo atto di pignoramento presso terzi (Tribunale di Bergamo - RG n. 953/2023), nei confronti del datore di lavoro del Signor ossia RTT S.R.L., e di INTESA SAN PAOLO Pt 1
all'esito del quale il Tribunale di Bergamo aveva disposto l'assegnazione delle somme accantonate dal datore di lavoro il quale, pertanto, mensilmente, fino allo scorso mese di maggio ha corrisposto alla GN Parte 2 della retribuzione mensile del Signor Pt 1 In data 6.9.2023 la
GN CP 1 li aveva notificato un altro atto di precetto, avente ad oggetto le somme non corrisposte nel periodo tra febbraio 2023 e settembre 2023, per un importo di € 7.429,22 e il
12.12.2023 la lettera di diffida e messa in mora e successivamente, in data 30.1.2024, ha notificato al suo datore di lavoro, RTT S.r.l., istanza di pagamento diretto, per l'importo di € 924,34 mensili
(compresa rivalutazione ISTAT), ai sensi dell'art. 473 bis n. 37 c.p.c.
Precisava quindi che per effetto degli operati pignoramenti e pagamento diretto (€ 298,29, pari ad 1/7
dello stipendio, quota del pignoramento, € 924,34, a fare tempo da febbraio 2024, quale pagamento diretto del mantenimento a favore dei figli da parte del terzo obbligato) e degli oneri sul medesimo incombenti (€ 99,99 quale cessione di 1/5 dello stipendio per un finanziamento richiesto nel mese di giugno 2021 e decorrente dalla mensilità di luglio 2021 e per 120 mesi - € 166,00 quale rata di un finanziamento contratto per l'importo complessivo di € 9.960,00 per n. 60 rate a fare tempo dal gennaio 2023) il suo stipendio si era fortemente contratto residuandogli mensilmente - a fronte di detrazioni per 1.489,05 un importo disponibile di € 800,00 / 850,00 netti con cui aveva potuto vivere solo grazie all'integrazione economica derivante dalla messa a reddito della mansarda dell'abitazione in cui lui e la moglie risiedevano, sita in Bergamo, via della Clementina 14, ricavandoci un BB, le cui prenotazioni avvengono tramite l'intermediazione di Booking.com e sono gestite dalla GN
Pt 3 (sua moglie). Aggiungeva che ad aprile 2024 aveva rassegnato le proprie dimissioni, con l'intenzione di aprire P.IVA per continuare a fare, in proprio, il lavoro di consulente informatico.
Controparte 1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati ex art. 143 c.p.c. ( la notifica presso la sua residenza di Milano via Palmanova non era possibile per mancanza di indicazione di nominativo suoi citofoni e sulle cassette della posta) non si costituiva in giudizio.
Il ricorrente, comparso all'udienza avanti al GOT del 21.10.2024 rendeva le seguenti dichiarazioni :
"Attualmente l'importo per il mantenimento dei ragazzi ammonta a 924,34 euro al mese, che fino a maggio scorso sono stati versati dal mio datore di lavoro. Poi non ho versato più niente perché mi sono licenziato perché con i redditi da lavoro non riuscivo a far fronte ai miei impegni nei confronti dei figli ed alla mia stessa sussistenza e quindi ho voluto provare a mettermi in proprio. PEcepivo
circa 2.000 euro al mese per 13 mensilità. Subivo la cessione di 1/5 dello stipendio per un prestito che rimborsavo con 99 euro al mese che ora ho estinto. Poi subivo la cessione di unsettimo dello stipendio per la fase esecutiva intentata ai miei danni da CP e per il mantenimento dei ragazzi,
pari a 298,29 uno e 924,34 l'altro. Ho poi in corso un finanziamento stipulato a gennaio 2023 che rimborso con 166 euro al mese per complessive 60 rate, che sto pagando. Ho anche preso un'autovettura a noleggio a lungo termine che rimborso con 540/550 euro al mese, ma che porterò
in deduzione, trattandosi di bene strumentale all'attività lavorativa e pago 240,37 euro al mese per l'autovettura di famiglia intestata a me ed a mia moglie. Ho iniziato il lavoro come autonomo lo scorso giugno ed al momento ho potuto contare su un'entrata media di circa 1.500 euro, ma l'attività
promette bene e confido in entrate maggiori per il futuro. Mia moglie aveva un centro estetico che ha chiuso nel 2022 ed ora si occupa di una porzione del nostro appartamento che utilizziamo per affitti brevi, con entrate molto variabili, che arrivano al massimo a 800 euro. Si trova a Bergamo
bassa. La casa è in locazione ed il canone ammonta a 862,46 euro al mese. I ragazzi non so cosa facciano. I nostri rapporti si sono interrotti per motivi economici a novembre 2022. I miei figli hanno appena compiuto 22 anni: sono gemelli ed ero rimasto che PE 2 si era appena diplomato, dopo aver frequentato un biennio di recupero, essendo stato bocciato in quarta superiore ed alle scuola medie. Si è diplomato perito elettronico. PE_1 aveva conseguito la maturità linguistica l'anno precedente, quindi nel 2021, con il massimo dei voti e so che aveva iniziato lo IED, ma dopo tre settimane ha smesso di frequentare perché non le piaceva: frequentava l'indirizzo fashion marketing.
So che l'anno successivo ha iniziato l'Università di lingue e culture moderne a Pavia ma non so dire se stia ancora frequentando;
ho il dubbio che non lo faccia perché non mi è stato chiesto di partecipare ad alcuna relativa spesa. I ragazzi mi hanno bloccato sui social e su WhatssApp;
ho provato a contattarli per gli auguri di Natale e compleanno, ma senza esito. Sono anche andato a casa loro, ma non li ho trovati. Non ho alcuna notizia. Non ho più contatti neanche con CP 1 :
mia nipote, la figlia di mio fratello, mi aveva riferito che CP aveva perso un fratello: io l'ho chiamata per farle le condoglianze, ma lei mi ha risposto che non erano affari miei: questo è stato l'ultimo contatto che abbiamo avuto: era il 2023. Confidavo davvero che CP 1 si costituisse, in
modo da avere informazioni e poter eventualmente sistemare le cose con lei."
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 27.3.2025 il ricorrente confermava le dichiarazioni già rese avanti al GOT aggiungendo che non ho contatti con la mia ex moglie. Non vedo i ragazzi dal novembre 2022. Ribadisco quello che ho già dichiarato davanti al GOT all'udienza del 21 ottobre del 2024. Non sto versando l'assegno previsto in sentenza dal giugno 2024 ossia dall'ultimo provvedimento di distrazione diretta delle somme in busta paga. Da allora non ho ricevuto alcuna comunicazione né dalla mia ex moglie da un suo legale con cui mi chiedeva il pagamento. Insito nella richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento per i miei figli dei quali, come ho già detto, non ho alcuna notizia. Non so cosa stiano facendo e quale progetto di vita abbiano." I procuratori dell'attore insistevano nelle rassegnate conclusioni precisando che il sig. Pt 1 si è
trasferito a Imperia dove vive in un immobile in affitto per cui corrisponde un paga un canone di locazione di € 1100 mensili;
che la mansarda di Bergamo che era su booking non forniva più alcun reddito. Depositavano in data 31.3.2025 il contratto di locazione e gli estratti conto al medesimo intesti e cointestai relativi al 2024
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei, ha rimesso la causa in decisione
OSSERVATO IN DIRITTO CHE
Sulla domanda di revoca/ riduzione dell'assegno previsto per il mantenimento dei figli
Con il ricorso e con le conformi conclusioni rassegnate l'attore chiede la modifica delle condoni di divorzio con riferimento all'obbligo sul medesimo incombente di versare l'assegno di mantenimento per entrambi i figli.
La convenuta, come pure il figli maggiorenni PE 1 ed PE_2 non si sono costituiti in
giudizio e, quindi, non vi è una loro opposizione alla richiesta di revoca del mantenimento posto a carico dell'attore.
Orbene come chiarito anche in recentissimi arresti ( Cass. Civ. sez. I, 11 settembre 2024, n.
24391) "Secondo costante giurisprudenza, è pacifico che il genitore stesso debba fornire la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di colpevole inerzia o di rifiuto ingiustificato delle opportunità di lavoro offerte” ed invero è pacifico altresì che è“ il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso a dover fornire la prova che il figlio avesse raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipendesse da un atteggiamento di colpevole inerzia o di rifiuto ingiustificato delle opportunità di lavoro offerte". Chiarisce la Suprema Corte che Non senza qualche iniziale discordanza, questa 66
Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze,
oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
In tale ottica, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età
progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38366 del 03/12/2021).
In siffatto contesto e richiamati i principi sopra delineato, ritiene il Collegio che la domanda dell'attore merita accoglimento emergenze nel concreto: a) che, attesa l'età dei ragazzi ( oggi prossimi ai 23 anni), siamo in presenza di " giovani adulti"; b) la circostanza che i medesimi ( 66
certamente PE 2 ) hanno terminato il percorso scolastico ( PE_2 diplomato dal 2022 e PE_1
diplomata dal 2021 pur avendo tentato il percorso universitario lo ha interrotto, ed in ogni caso non lo ha portato a termine, né ha dimostrato di essersi denudata con la necessaria cura ed impegno al completamento del percorso formativo. Nel contesto dato deve quindi ritenersi nessuno dei 2 figli si sia attivato con scrupolo e dedizione né ad un inserimento nel mercato del lavoro e alla ricerca di una occupazione stabile né si sia dedicato con profitto, dedizione e solerzia all'ultimazione del percorso di studi prescelto e proseguito in ragione risposta delle proprie inclinazioni con la conseguenza che,
anche in applicazione del principio di autoresposanbilità sopra richiamato, deve ritenersi insussistente la necessaria “meritevolezza" alla prosecuzione da parte del padre degli obblighi di mantenimento.
La domanda va quindi accolta con revoca in capo all'attore dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli stabilito con la sentenza di divorzio a far data dalla domanda.
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la contumacia della convenuta e l'assenza di istruttoria orale,
le spese processuali debbono esse dichiarate irripetibili-
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22051 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, nella contumacia - che dichiara- di Controparte_1 così provvede:
1) In parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 7479/2020 resa dal
Tribunale di Milano in data 11.11.2020 e pubblicata in data 20.11.2020 e, in particolare, a modifica del punto 4) della predetta sentenza REVOCA a far data dalla domanda ( giugno
2024) l'obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli PE 1 eParte 1
PE 2
2) DICHIARA irripetibili le spese processuali
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai