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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2265/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a AL (Romania) in data 14.01.2012 (certificato di matrimonio serie CG n. 093744, sub doc. 2); considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 9.07.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 9.07.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“-Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e con riferimento al Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in Romania nel comune di AL (certificato di matrimonio serie CG n. 093744).
-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
-Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre. Persona_1
-Assegnare la casa coniugale alla madre, in funzione della collocazione prevalente della minore presso di sé e disporre che il sig. rilasci l'immobile non appena avrà reperito altra soluzione abitativa e comunque entro Parte_2
e non oltre il giorno 30 ottobre 2025.
-Disporre che il padre durante la settimana possa vedere/tenere con sé la minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nonché un week end, a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Il padre potrà altresì tenere con sé la minore per almeno sette giorni, di cui almeno quattro giorni consecutivi, durante le pagina 1 di 2 festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché due giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nonché durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi.
-Disporre a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad €. 400,00 Parte_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
-L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente (al 100%) dalla madre.
- Prendere altresì atto che si obbliga a trasferire la proprietà dell'automobile Mercedes-Benz tg. Parte_1
GW097LR al sig. e ciò a fronte del rimborso da parte del marito della somma di €. 2.500,00 Parte_2 dalla stessa a suo tempo anticipata a titolo di acconto al momento dell'acquisto del veicolo, somma che dovrà esserle versata a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. I costi relativi alla trascrizione della citata cessione presso il P.R.A., che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal versamento in favore di della somma di €. 2.500,00 come sopra indicata, saranno interamente a carico Parte_1 del sig. . Parte_2
-Spese e competenze del presente giudizio integralmente compensate.”; Venezia, 9.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la presente S E N T E N Z A esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2 rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a AL (Romania) in data 14.01.2012 (certificato di matrimonio serie CG n. 093744, sub doc. 2); considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 9.07.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate per l'udienza del 9.07.2025 appaiano conformi alla legge, non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 9.07.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“-Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e con riferimento al Parte_1 Parte_2 matrimonio contratto in Romania nel comune di AL (certificato di matrimonio serie CG n. 093744).
-Autorizzarsi i coniugi a vivere separati, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
-Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre. Persona_1
-Assegnare la casa coniugale alla madre, in funzione della collocazione prevalente della minore presso di sé e disporre che il sig. rilasci l'immobile non appena avrà reperito altra soluzione abitativa e comunque entro Parte_2
e non oltre il giorno 30 ottobre 2025.
-Disporre che il padre durante la settimana possa vedere/tenere con sé la minore quando lo vorrà, previo accordo con la madre, nonché un week end, a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Il padre potrà altresì tenere con sé la minore per almeno sette giorni, di cui almeno quattro giorni consecutivi, durante le pagina 1 di 2 festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, nonché due giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, nonché durante le vacanze estive per un periodo di almeno 15 giorni, anche non consecutivi.
-Disporre a carico di un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad €. 400,00 Parte_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia.
-L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente (al 100%) dalla madre.
- Prendere altresì atto che si obbliga a trasferire la proprietà dell'automobile Mercedes-Benz tg. Parte_1
GW097LR al sig. e ciò a fronte del rimborso da parte del marito della somma di €. 2.500,00 Parte_2 dalla stessa a suo tempo anticipata a titolo di acconto al momento dell'acquisto del veicolo, somma che dovrà esserle versata a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. I costi relativi alla trascrizione della citata cessione presso il P.R.A., che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal versamento in favore di della somma di €. 2.500,00 come sopra indicata, saranno interamente a carico Parte_1 del sig. . Parte_2
-Spese e competenze del presente giudizio integralmente compensate.”; Venezia, 9.07.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
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