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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/07/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1794/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 1794/2024, promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Anna Varner ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Omar Bertanelli convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione all'udienza del 19 marzo 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “IN VIA PRINCIPALE: considerata
l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia, disporre: - a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Trento n. 371/08 del 20 febbraio/12 maggio 2008, la caducazione di tutti gli obblighi, in capo al padre, di mantenimento ordinario e straordinario della figlia, - per l'effetto, condannare la Resistente, ex art. 2033 c.c., alla restituzione al Ricorrente dell'importo di € 16.058,28, ovvero
1 altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre a interessi, stante l'anzidetta raggiunta indipendenza economica della figlia, a far tempo dal febbraio 2022; IN
VIA SUBORDINATA: - considerato il mutato impiego del Ricorrente e il nuovo nucleo famigliare, ridurre la contribuzione a € 100,00 al mese per la figlia, ovvero
a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, Voglia l'Ill.mo Tribunale Adìto Nel merito Per i motivi tutti dedotti con la comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2024, rigettarsi integralmente le domande formulate dal sig. sia in via Parte_1 principale, sia in via subordinata e, per l'effetto, confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 371/08 del 20.02.2008, pubblicata in data
12.05.2008, sia per quanto concerne la misura del contributo mensile al mantenimento, sia per quanto attiene alla quota di partecipazione alle spese straordinarie (pag. 7, terzo capo decisorio del
P.Q.M.
). In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre R.F. al 15%, IVA (se dovuta), CNPA (come per legge)
e anticipazioni (ove sostenute).”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. ha agito in questa sede chiedendo la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
371/08 di data 20 febbraio 2008 in punto di mantenimento della figlia maggiorenne
(nata il [...]), chiedendo accogliersi le seguenti condizioni: ER
“IN VIA PRINCIPALE: considerata l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia, disporre: - a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di
Trento n. 371/08 del 20 febbraio/12 maggio 2008, la caducazione di tutti gli obblighi, in capo al padre, di mantenimento ordinario e straordinario della figlia, - per l'effetto, condannare la Resistente, ex art. 2033 c.c., alla restituzione al
Ricorrente dell'importo di € 16.058,28, ovvero altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre a interessi, stante l'anzidetta raggiunta indipendenza economica
2 della figlia, a far tempo dal febbraio 2022; IN VIA SUBORDINATA: - considerato il mutato impiego del Ricorrente e il nuovo nucleo famigliare, ridurre la contribuzione a € 100,00 al mese per la figlia, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”.
Il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 371/08, questo Tribunale ha provveduto sulle condizioni accessorie del divorzio (pronunciato con sentenza non definitiva del
23 novembre 2006), ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 500,00, ER rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Il sig. ha, quindi, rappresentato che, dopo la pubblicazione della detta Pt_1 sentenza, la figlia è divenuta economicamente autosufficiente, risultando ER occupata presso uno studio legale ed essendo iscritta, sin dal mese di febbraio 2022, all'Albo degli assistenti sociali del Trentino Alto-Adige.
In ragione di ciò, il ricorrente ha chiesto revocarsi l'obbligo di mantenimento della figlia, domandando al contempo la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate a titolo di mantenimento a far data dal mese di febbraio 2022 (quantificate in euro 16.058,28).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la sig.ra ha, innanzitutto, rappresentato che alla data del CP_1 deposito del ricorso, la figlia non era più alle dipendenze delle studio ER legale, essendo il rapporto cessato il 23 maggio 2024; la convenuta ha poi dato atto che il percorso di studi della figlia è terminato il 31 ottobre 2023, con il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e
Valutazione dei Servizi Sociali, titolo che le ha consentito di iscriversi alla Sezione
A dell'Albo Professionale, mentre in precedenza la stessa si era potuta iscrivere solo alla Sezione B del medesimo Albo (avendo al tempo conseguito la sola Laurea
Triennale). Infine, la convenuta ha dedotto che la figlia ad oggi ha un incarico meramente temporaneo, non a tempo indeterminato.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 29 marzo 2025.
La domanda è in parte fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
3 Giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori è espressamente sancito ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole”), ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori”).
Tale obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma perdura sino a quando il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337septies c.c., che prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni” (cfr. Cass. 358/2023). Infatti, va ricordato che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr.
Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che il padre abbia assolto l'onere di dimostrare la raggiunta autosufficienza economica della figlia (“In tema ER
4 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta
a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cass. 12121/2025).
Ed invero, va considerato che la ragazza non solo ha concluso il percorso universitario ma anche reperito una occupazione corrispondente ai suoi studi e alla sua formazione. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che ER ha conseguito la Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali in data 31 ottobre 2023 (doc. 5 parte convenuta), si è iscritta nella sezione A dell'Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Trentino
Alto Adige in data 12 febbraio 2024 (doc. 6 parte convenuta) ed è stata assunta con contratto a tempo determinato con le mansioni di Assistente Sociale con decorrenza dal 3 giugno 2024 (doc. 9 parte convenuta). Con riguardo a quest'ultimo aspetto, osserva il Collegio che tale attività è retribuita (“cat. D liv. Base 1^ posizione retributiva”) e viene svolta a tempo pieno di 36 ore dal 3 giugno 2024 al 31 luglio
2024 e a tempo pieno di 27 ore dal 1 agosto 2024 al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 9).
Alla luce di quanto sopra, nonché considerata l'età della ragazza (26 anni), ritiene il
Collegio che sia divenuta economicamente autosufficiente, avendo la ER stessa dimostrato di essere capace di reperire attività lavorativa corrispondente alla propria formazione e, quindi, alle proprie inclinazioni e aspirazioni, evidenziandosi che tale attività, ancorché a tempo determinato, si è svolta a tempo pieno, per un apprezzabile lasso temporale (“In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito,
e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della
5 menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (cfr. Cass. 40282/2021).
Va, dunque, in questa sede revocato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso. ER
A tal fine, ritiene il Collegio che nel periodo precedente, non fosse ER economicamente autosufficiente, osservandosi, da un lato, che la ragazza ha lavorato presso lo studio legale indicato dal padre per soli due giorni (dal 21 al 32 maggio 2024, cfr. doc. 4 parte convenuta), dall'altro lato, che la stessa, nel mese di febbraio 2022 – data a partire dalla quale viene fondata la richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento della figlia –, era ancora una studentessa (la laurea magistrale è stata conseguita il 31 ottobre 2023), senza che risulti dirimente la circostanza che la figlia si fosse iscritta, sin dal mese di febbraio
2022, nella sezione B dell'Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Trentino Alto Adige (doc. 7). Ed invero, non vi è prova che, in tale periodo
(antecedente rispetto al deposito del ricorso), la ragazza abbia svolto attività lavorativa, risultando, invece, come detto, che solo dopo il conseguimento della laurea magistrale è avvenuta l'iscrizione nella sezione A del detto Albo e che solamente in seguito è stata assunta con mansioni di Assistente Sociale. ER
La domanda di ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. va, dunque, rigettata.
Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
371/08 di data 20 febbraio 2008, revoca l'obbligo a carico del padre sig. Pt_1 di contribuire al mantenimento della figlia a far data dal deposito
[...] ER del ricorso.
Rigetta la domanda ex art. 2033 c.c..
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 1794/2024, promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Anna Varner ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Con l'avv. Omar Bertanelli convenuta
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Rimessa in decisione all'udienza del 19 marzo 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: “IN VIA PRINCIPALE: considerata
l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia, disporre: - a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di Trento n. 371/08 del 20 febbraio/12 maggio 2008, la caducazione di tutti gli obblighi, in capo al padre, di mantenimento ordinario e straordinario della figlia, - per l'effetto, condannare la Resistente, ex art. 2033 c.c., alla restituzione al Ricorrente dell'importo di € 16.058,28, ovvero
1 altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre a interessi, stante l'anzidetta raggiunta indipendenza economica della figlia, a far tempo dal febbraio 2022; IN
VIA SUBORDINATA: - considerato il mutato impiego del Ricorrente e il nuovo nucleo famigliare, ridurre la contribuzione a € 100,00 al mese per la figlia, ovvero
a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di lite, oltre ad accessori di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattese, Voglia l'Ill.mo Tribunale Adìto Nel merito Per i motivi tutti dedotti con la comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2024, rigettarsi integralmente le domande formulate dal sig. sia in via Parte_1 principale, sia in via subordinata e, per l'effetto, confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Trento n. 371/08 del 20.02.2008, pubblicata in data
12.05.2008, sia per quanto concerne la misura del contributo mensile al mantenimento, sia per quanto attiene alla quota di partecipazione alle spese straordinarie (pag. 7, terzo capo decisorio del
P.Q.M.
). In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre R.F. al 15%, IVA (se dovuta), CNPA (come per legge)
e anticipazioni (ove sostenute).”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il sig. ha agito in questa sede chiedendo la Parte_1 modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
371/08 di data 20 febbraio 2008 in punto di mantenimento della figlia maggiorenne
(nata il [...]), chiedendo accogliersi le seguenti condizioni: ER
“IN VIA PRINCIPALE: considerata l'indipendenza economica raggiunta dalla figlia, disporre: - a modifica delle condizioni di cui alla Sentenza del Tribunale di
Trento n. 371/08 del 20 febbraio/12 maggio 2008, la caducazione di tutti gli obblighi, in capo al padre, di mantenimento ordinario e straordinario della figlia, - per l'effetto, condannare la Resistente, ex art. 2033 c.c., alla restituzione al
Ricorrente dell'importo di € 16.058,28, ovvero altro, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre a interessi, stante l'anzidetta raggiunta indipendenza economica
2 della figlia, a far tempo dal febbraio 2022; IN VIA SUBORDINATA: - considerato il mutato impiego del Ricorrente e il nuovo nucleo famigliare, ridurre la contribuzione a € 100,00 al mese per la figlia, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia”.
Il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 371/08, questo Tribunale ha provveduto sulle condizioni accessorie del divorzio (pronunciato con sentenza non definitiva del
23 novembre 2006), ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di euro 500,00, ER rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Il sig. ha, quindi, rappresentato che, dopo la pubblicazione della detta Pt_1 sentenza, la figlia è divenuta economicamente autosufficiente, risultando ER occupata presso uno studio legale ed essendo iscritta, sin dal mese di febbraio 2022, all'Albo degli assistenti sociali del Trentino Alto-Adige.
In ragione di ciò, il ricorrente ha chiesto revocarsi l'obbligo di mantenimento della figlia, domandando al contempo la restituzione, ex art. 2033 c.c., delle somme versate a titolo di mantenimento a far data dal mese di febbraio 2022 (quantificate in euro 16.058,28).
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta contestando le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la sig.ra ha, innanzitutto, rappresentato che alla data del CP_1 deposito del ricorso, la figlia non era più alle dipendenze delle studio ER legale, essendo il rapporto cessato il 23 maggio 2024; la convenuta ha poi dato atto che il percorso di studi della figlia è terminato il 31 ottobre 2023, con il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e
Valutazione dei Servizi Sociali, titolo che le ha consentito di iscriversi alla Sezione
A dell'Albo Professionale, mentre in precedenza la stessa si era potuta iscrivere solo alla Sezione B del medesimo Albo (avendo al tempo conseguito la sola Laurea
Triennale). Infine, la convenuta ha dedotto che la figlia ad oggi ha un incarico meramente temporaneo, non a tempo indeterminato.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 29 marzo 2025.
La domanda è in parte fondata e va accolta per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
3 Giova premettere che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori è espressamente sancito ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”) ed è, altresì, annoverato nel codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole”), ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori”).
Tale obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma perdura sino a quando il genitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337septies c.c., che prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni” (cfr. Cass. 358/2023). Infatti, va ricordato che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr.
Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Nel caso che occupa, ritiene il Collegio che il padre abbia assolto l'onere di dimostrare la raggiunta autosufficienza economica della figlia (“In tema ER
4 di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta
a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici.” (cfr. Cass. 12121/2025).
Ed invero, va considerato che la ragazza non solo ha concluso il percorso universitario ma anche reperito una occupazione corrispondente ai suoi studi e alla sua formazione. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che ER ha conseguito la Laurea Magistrale in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi Sociali in data 31 ottobre 2023 (doc. 5 parte convenuta), si è iscritta nella sezione A dell'Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione Trentino
Alto Adige in data 12 febbraio 2024 (doc. 6 parte convenuta) ed è stata assunta con contratto a tempo determinato con le mansioni di Assistente Sociale con decorrenza dal 3 giugno 2024 (doc. 9 parte convenuta). Con riguardo a quest'ultimo aspetto, osserva il Collegio che tale attività è retribuita (“cat. D liv. Base 1^ posizione retributiva”) e viene svolta a tempo pieno di 36 ore dal 3 giugno 2024 al 31 luglio
2024 e a tempo pieno di 27 ore dal 1 agosto 2024 al 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 9).
Alla luce di quanto sopra, nonché considerata l'età della ragazza (26 anni), ritiene il
Collegio che sia divenuta economicamente autosufficiente, avendo la ER stessa dimostrato di essere capace di reperire attività lavorativa corrispondente alla propria formazione e, quindi, alle proprie inclinazioni e aspirazioni, evidenziandosi che tale attività, ancorché a tempo determinato, si è svolta a tempo pieno, per un apprezzabile lasso temporale (“In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito,
e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della
5 menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.” (cfr. Cass. 40282/2021).
Va, dunque, in questa sede revocato l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia a far data dal deposito del ricorso. ER
A tal fine, ritiene il Collegio che nel periodo precedente, non fosse ER economicamente autosufficiente, osservandosi, da un lato, che la ragazza ha lavorato presso lo studio legale indicato dal padre per soli due giorni (dal 21 al 32 maggio 2024, cfr. doc. 4 parte convenuta), dall'altro lato, che la stessa, nel mese di febbraio 2022 – data a partire dalla quale viene fondata la richiesta di ripetizione delle somme versate a titolo di mantenimento della figlia –, era ancora una studentessa (la laurea magistrale è stata conseguita il 31 ottobre 2023), senza che risulti dirimente la circostanza che la figlia si fosse iscritta, sin dal mese di febbraio
2022, nella sezione B dell'Albo professionale degli Assistenti Sociali della Regione
Trentino Alto Adige (doc. 7). Ed invero, non vi è prova che, in tale periodo
(antecedente rispetto al deposito del ricorso), la ragazza abbia svolto attività lavorativa, risultando, invece, come detto, che solo dopo il conseguimento della laurea magistrale è avvenuta l'iscrizione nella sezione A del detto Albo e che solamente in seguito è stata assunta con mansioni di Assistente Sociale. ER
La domanda di ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. va, dunque, rigettata.
Spese di lite compensate, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio di questo Tribunale n.
371/08 di data 20 febbraio 2008, revoca l'obbligo a carico del padre sig. Pt_1 di contribuire al mantenimento della figlia a far data dal deposito
[...] ER del ricorso.
Rigetta la domanda ex art. 2033 c.c..
Spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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