Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/03/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3837/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/03/2025 nella causa n. 3837/2021 avente ad oggetto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 20/08/2021, vertente tra C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. ALARIO MARIO
- opponente - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DE SO MO
- opposta - Conclusioni All'udienza del 19/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa odierna opposta, chiedeva ed Controparte_1 otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di
[...] odierno opponente, per conseguire il Parte_1 pagamento della somma di € 12.093,40, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dovuto per l'avvenuta fornitura nel relativo interesse di uva (v. decreto ingiuntivo n. 1020/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 20.08.2021; nonché allegato ricorso). Avverso il predetto decreto proponeva opposizione
[...] eccependo l'inesistenza del rapporto Parte_1 contrattuale ed il difetto di legittimazione passiva, atteso che […] tra la Parte_1
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e la non è intercorso nessun contratto e/o ordine da Parte_1 CP_1 giustificare l'emissione della fattura posta a base della procedura monitoria […], concludendo quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto Costituitasi in giudizio, insisteva Controparte_1 per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, stante la debenza delle somme richieste e l'infondatezza dell'opposizione proposta. Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria a mezzo di prova orale, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva all'odierna udienza decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, si ritiene l'opposizione così come proposta. Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve non già stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 22489/2006, n. 16911/2005, n. 15186/2004 e n. 1657/2004) sicché, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. civ. n. 419/2006). Oggetto della causa, dunque, non è stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato (o meno) emesso in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c., bensì verificare la fondatezza nel merito del credito azionato in via monitoria. Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal
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quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto). Da quanto precede, deriva altresì che, ove la pretesa azionata in sede monitoria si basi su fatture, le stesse non potranno considerarsi di per sé sufficienti all'assolvimento del proprio onere probatorio ad opera del creditore/opposto. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (in tal senso, espressamente Cass., 28 aprile 2004, n. 8126), con l'ulteriore precisazione che le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991), che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023).
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Nel caso di specie, non ci si può esimere dal rilevare come, a seguito della produzione in ingiunzione della fattura ivi espressamente indicata (v. fattura n. 4 del 31/10/2020), in uno al corrispondente estratto del registro vendite (v. registro in atti), parte opposta abbia provveduto a produrre in questa sede altresì il contratto promessa di vendita di uva fresca vendemmia 2020 intercorso con la controparte (v. contratto del 14.9.2020 di cui in atti), nonché i documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli al medesimo correlati e debitamente richiamati nella medesima fattura (v. documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli n. MW 051104/18 del 19.10.2020, nonché documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli n. MW 057105/18 del 20.10.2020). Alcun rilievo può attribuirsi, come già chiarito in corso di causa (v. ordinanza del 28/10/2022), al disconoscimento della sottoscrizione apposta al predetto contratto dalla parte opponente articolato - in maniera del tutto generica e con riferimento al solo contratto - per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. (v. memoria ex art. 183 n. 2 di cui in atti), trattandosi di documento inequivocabilmente prodotto sin dalla propria costituzione in giudizio ad opera della controparte (v. richiamata produzione parte opposta). Secondo condivisa giurisprudenza, difatti, In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma 1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza
o una difesa scritta (Sez. 2 - , Sentenza n. 9690 del 12/04/2023). Nel caso di specie, invero, la prova dell'effettiva sussistenza ed esecuzione del suddetto rapporto fondamentale risulta rafforzata anche dalla già menzionata concordanza tra la fattura in atti (v. fattura n. 4 del 31/10/2020), e l'ulteriore documentazione comunque prodotta (v. in particolare, documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli n. MW 051104/18 del 19.10.2020, nonché documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli n. MW 057105/18 del 20.10.2020 alla medesima fattura univocamente riferibili ed ivi richiamati). Secondo parimenti condivisa giurisprudenza, del resto, nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prove delta consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prove testimoniale (nella quale peraltro ammesso il riferimento alle bolle) (Cass.civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594).
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Nella fattispecie de qua, tuttavia, non vi è stato alcun rituale disconoscimento e/o contestazione delle firme apposte sui documenti di trasporto, ferma la precisazione secondo cui non potrebbe comunque assumere rilievo autenticamente dirimente il disconoscimento delle sottoscrizioni ivi apposte, posto che la merce ben potrebbe essere stata ricevuta da un terzo preposto dalla società opponente (cfr. per tutte Cass. 13258/06). In linea con l'univocità delle citate risultanze documentali, così come fornite dall'opposta, infine, si sono poste anche le scaturigini della prova orale espletata, del tutto coerenti con la dedotta sussistenza dei richiamati, e documentati nello specifico, rapporti commerciali (v. interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta, , che ha reso dichiarazioni in Controparte_2 alcun modo incompatibili con quanto dedotto), attesa anche l'impossibilità di ricavare eventuali elementi di segno diverso e/o contrario dalle dichiarazioni del legale rappresentante dell'opponente, non presentatosi - senza addure alcun giustificato motivo - all'udienza fissata per il relativo interrogatorio, pur deferitogli (v. mancata presentazione del legale rappresentante dell'opponente, all'udienza del 10/03/2023, all'uopo fissata). Alla stregua di quanto precede, dunque, avendo il creditore opposto compiutamente assolto ai propri oneri allegazionali e probatori a differenza del debitore opponente gravato della, rimasta comunque insufficiente, speculare prova liberatoria, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione, con la contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, mai contestato nel quantum (v. atto di opposizione) e già dichiarato provvisoriamente esecutivo (v. ordinanza del 28/10/2022), fermo l'assorbimento di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese La situazione di soccombenza venutasi a creare impone la condanna di parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000,00) della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 1020/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 20/08/2021, nei confronti di , in persona del legale Controparte_1
6 Tribunale di Avellino n. 3837/2021 R.G. Affari Civili Contenziosi
rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1020/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Avellino in data 20/08/2021; condanna parte opponente, , alla Parte_1 rifusione in favore di parte opposta, Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Giacomo Dello Russo;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 20/03/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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