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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/12/2024, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4113/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BEATRICE Parte_1 C.F._1
GINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Puccini n. 311/B, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_2 C.F._2
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pascoli n. 206, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e prevalente collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Le frequentazioni tra figlio e padre saranno così articolate:
-nella prima settimana, quando il padre ha il turno di lavoro al mattino, quest'ultimo si recherà il mercoledì a prendere il figlio alla fermata del pulmino scolastico alle ore 16:30 circa (o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre sempre alle ore 16:30 circa) e lo terrà con sé fino alle ore
22 circa quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
1 -nella seconda settimana, quando il padre ha il turno di lavoro al pomeriggio, il padre si recherà comunque il mercoledì, usufruendo di un permesso lavorativo stabile, a prendere il figlio alla fermata del pulmino scolastico alle ore 16:30 circa (o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre sempre alle ore 16:30 circa) e lo terrà con sé fino alle ore 22 circa quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
nella stessa settimana il padre si recherà a prendere il figlio il venerdì alle ore 22 circa e si intratterrà con lui sino alle ore 22 circa della domenica sera;
-festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza; 15 giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive in concomitanza con le ferie lavorative dei genitori, da concordare in tempo utile;
-sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori sia in ordine ai giorni che agli orari di permanenza del figlio con ciascun genitore.
3) Il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, a decorrere dal mese di Settembre
2024 compreso, corrisponderà l'importo di E.300,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno
15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat prendendo come riferimento il mese di Settembre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7.10.2020,
e segnatamente:
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
2 - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola, se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
4) L'AUU – assegno unico universale corrisposto dall' continuerà ad essere percepito dalla CP_2
Signora al 100%. Parte_2
5) Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
6) La Signora si impegna ed obbliga a restituire la “tessera alimentare” intestata Parte_2 al Signor sempre a decorrere dal 15 Settembre 2024. Parte_1
7) A definizione dei loro rapporti di credito/debito, le parti convengono quanto segue:
- il Signor si era riconosciuto debitore della somma di complessivi E.10.000,00 nei Parte_1 confronti della Signora con impegno alla restituzione in ratei mensili di E.300,00 Parte_2 cadauno a decorrere dal 20.01.2022 e sino al 20.09.2024;
- attualmente il debito residuo del Signor nei confronti della Signora Parte_1 Pt_2
ammonta ad E.4.200,00;
[...]
- le parti espressamente convengono che egli restituisca tale somma in ratei mensili da E.100,00 ciascuno a decorrere dal mese di Settembre 2024: la Signora accetta espressamente Parte_2 tale modalità di pagamento ed i relativi tempi rinunciando espressamente ad ogni forma di interessi su tale somma e concedendo quindi n. 42 mesi al Signor per estinguere il detto Parte_1 debito;
il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la Signora potrà agire per la restituzione dell'intero importo Parte_2 residuo;
- con il corretto e integrale adempimento a tale obbligazione, il debito del Signor Parte_1 nei confronti della Signora si intenderà definitivamente estinto. Parte_2
8) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio l'11/9/2015 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 27/11/2024, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 13/9/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BEATRICE Parte_1 C.F._1
GINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Puccini n. 311/B, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SERGIO Parte_2 C.F._2
CONTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Pascoli n. 206, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e prevalente collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
2) Le frequentazioni tra figlio e padre saranno così articolate:
-nella prima settimana, quando il padre ha il turno di lavoro al mattino, quest'ultimo si recherà il mercoledì a prendere il figlio alla fermata del pulmino scolastico alle ore 16:30 circa (o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre sempre alle ore 16:30 circa) e lo terrà con sé fino alle ore
22 circa quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
1 -nella seconda settimana, quando il padre ha il turno di lavoro al pomeriggio, il padre si recherà comunque il mercoledì, usufruendo di un permesso lavorativo stabile, a prendere il figlio alla fermata del pulmino scolastico alle ore 16:30 circa (o, nei periodi di vacanza scolastica, a casa della madre sempre alle ore 16:30 circa) e lo terrà con sé fino alle ore 22 circa quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
nella stessa settimana il padre si recherà a prendere il figlio il venerdì alle ore 22 circa e si intratterrà con lui sino alle ore 22 circa della domenica sera;
-festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza; 15 giorni anche non consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive in concomitanza con le ferie lavorative dei genitori, da concordare in tempo utile;
-sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori sia in ordine ai giorni che agli orari di permanenza del figlio con ciascun genitore.
3) Il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, a decorrere dal mese di Settembre
2024 compreso, corrisponderà l'importo di E.300,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno
15 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat prendendo come riferimento il mese di Settembre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7.10.2020,
e segnatamente:
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MAGGIORI SPESE STRAORDINARIE:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
2 - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola, se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
4) L'AUU – assegno unico universale corrisposto dall' continuerà ad essere percepito dalla CP_2
Signora al 100%. Parte_2
5) Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno al 50% ad entrambi i genitori.
6) La Signora si impegna ed obbliga a restituire la “tessera alimentare” intestata Parte_2 al Signor sempre a decorrere dal 15 Settembre 2024. Parte_1
7) A definizione dei loro rapporti di credito/debito, le parti convengono quanto segue:
- il Signor si era riconosciuto debitore della somma di complessivi E.10.000,00 nei Parte_1 confronti della Signora con impegno alla restituzione in ratei mensili di E.300,00 Parte_2 cadauno a decorrere dal 20.01.2022 e sino al 20.09.2024;
- attualmente il debito residuo del Signor nei confronti della Signora Parte_1 Pt_2
ammonta ad E.4.200,00;
[...]
- le parti espressamente convengono che egli restituisca tale somma in ratei mensili da E.100,00 ciascuno a decorrere dal mese di Settembre 2024: la Signora accetta espressamente Parte_2 tale modalità di pagamento ed i relativi tempi rinunciando espressamente ad ogni forma di interessi su tale somma e concedendo quindi n. 42 mesi al Signor per estinguere il detto Parte_1 debito;
il mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio del termine e la Signora potrà agire per la restituzione dell'intero importo Parte_2 residuo;
- con il corretto e integrale adempimento a tale obbligazione, il debito del Signor Parte_1 nei confronti della Signora si intenderà definitivamente estinto. Parte_2
8) Le spese legali del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di
, nato fuori dal matrimonio l'11/9/2015 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 27/11/2024.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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