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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1^ Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9/2021 R.G. promossa
DA
, in persona del sindaco p.t., (C.F.: , elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Messina, Via Mamertini is. 106 (studio Avv. Francesco Celona), rappresentato e difeso dall' Avv. Assunta D'Anna (C.F.: giusta C.F._1
procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: – P.I.: ), P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. (ME), Via Roma n. 167, presso lo studio dell'Avv. Teresa Bartolone (C.F.: ) da cui è rappresentata e C.F._2
difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 882/2020 pubblicata in data 10 novembre 2020 nella causa civile iscritta al n.
1313/2017 R.G. avente ad oggetto: altri contratti d'opera
***************
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata;
2)dichiarare inammissibili e rigettare con qualsiasi statuizione le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto;
5)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
1)” In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2)sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti di legge;
3)nel merito, rigettare il gravame proposto e conseguentemente confermare la sentenza impugnata;
4) in via gradata, e solo nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza di primo grado, si insiste nella declaratoria della sussistenza dell'indebito arricchimento in capo al con condanna Parte_1
dello stesso al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 18.295,20 oltre interessi di legge, ai sensi dell'art. 2041 C.C.; 5)condannare l'appellante alle spese
e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il , in persona del Parte_1
sindaco p.t., ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha accolto la domanda proposta da
[...]
PP del LA condannando l' al pagamento in CP_2 CP_3
favore della prima della somma di € 18.295,20 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Con ordinanza pronunciata in seno alla udienza del 16 aprile 2021 la Corte ha, da un canto rigettato la richiesta di inibitoria per mancanza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.; dall'altro ha ritenuto insussistenti le condizioni per la pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. 2 Dopo alcuni rinvii per carico di ruolo è stata fissata la data del 12 febbraio 2024 ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e repliche.
************************
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il non abbia assolto Parte_1
interamente l'obbligo, su di esso gravante, di istituire il servizio di trasporto per i portatori di handicap e che pertanto è obbligato a pagare all' – Sezione di CP_1
il relativo corrispettivo. Pt_1
In particolare, mentre risulta essere stato attivato e garantito, in proprio, il servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione siti in – Oreto/Barcellona P.G. Pt_1
e Santa Lucia del LA – Villafranca Tirrena, non risulta che il medesimo servizio sia stato attivato presso il centro ove l'interessata effettuava la terapia riabilitativa, ubicato in località . Controparte_1
Nell'odierno grado ha resistito l' originaria attrice la quale, previa richiesta di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ha chiesto il rigetto della impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sollevate dall' appellato vanno rigettate, la prima per non essere stata minimamente argomentata;
la seconda per essersi la Corte già pronunziata con ordinanza del 16 aprile 2021.
Quanto al merito, si osserva quanto segue.
Sostiene l'appellante di aver stipulato in data 24 gennaio 2008 apposita convenzione con l' – sezione di Barcellona P.G. in favore della quale, dietro Controparte_1
presentazione di idonea documentazione giustificativa dei servizi prestati, effettuava
i pagamenti regolarmente imputati ad appositi capitoli di spesa.
Prosegue nella narrazione sottolineando di aver così operato nel rispetto della disposizione di cui all'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 a norma del quale “Gli 3 Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5”, e di aver, scaduta la convenzione stipulata con la di Barcellona P.G., dato continuità, senza interruzioni, CP_1
ai servizi imposti dall'art. 6, comma 1, n. 2, lett.c) della L.R. 18/04/1981 n. 68 mediante la partecipazione ai Piani di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 27.
Tutte queste considerazioni – già svolte in primo grado – non sarebbero state prese in considerazione dal Giudicante il quale ha ritenuto, erroneamente, che
l'obbligazione di cui trattasi deriva direttamente dalla legge nella quale trova la propria fonte costitutiva dell'obbligo di pagamento (sentenza impugnata, pag. 4, rigo
13 e segg.).
Il motivo è fondato e merita di essere accolto.
La definizione della presente contesa postula preliminarmente una sintetica ricostruzione storica della specifica normativa regionale che regolamenta la fattispecie, desunta, in particolare, dall'autorevole quadro delineato dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 1235/2000 (che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia avente ad oggetto il pagamento da parte del del corrispettivo per il trasporto, effettuato da un privato, di Pt_1
soggetti disabili all'interno del territorio comunale).
La legge regionale siciliana del 18 aprile 1981 n. 68 rubricata “istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i soggetti portatori di handicap”, in attuazione della pregressa normativa emanata a favore dei disabili risiedenti nel territorio regionale, ha disposto che i Comuni, singoli o associati, provvedessero all'istituzione, fra l'altro, dei “servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili- nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno”, stabilendo a tal uopo che le (allora) unità sanitarie locali, “per la gestione dei servizi di cui alla presente legge”, potessero avvalersi dell'opera di enti pubblici e privati e di associazioni, aventi determinati requisiti quali, fra gli altri, l'iscrizione in un apposito albo e la pubblicità dei bilanci, con cui era possibile stipulare “convenzioni in conformità con lo schema 4 predisposto dal Ministero per la sanità ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1979 n. 833”, con conseguente “rimborso dei costi globali sostenuti per le prestazioni date e per il mantenimento dei servizi relativi agli standards fissati”.
La successiva legge n. 16 del 28 marzo 1986 ha previsto, in primo luogo, lo stanziamento della somma di 4 miliardi di lire “da destinare alla concessione di contributi ai Comuni di residenza degli assistiti, i quali sono autorizzati ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgano attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dalle unità sanitarie locali con cui gli stessi sono convenzionati, la retta di L. 10.000 pro-die per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale di competenza, a copertura del servizio di trasporto erogato”, aggiungendo che, quanto al servizio di trasporto, la retta sarebbe stata erogata fino a quando i Comuni non sarebbero stati in grado di organizzare direttamente il servizio, che avrebbero anche potuto dare in convenzione (art. 5).
Successivamente è stata prevista la gestione diretta del servizio di trasporto da parte del o il suo affidamento a terzi mediante convenzione. Pt_1
Era stato altresì previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, sarebbe stato istituito un fondo nel bilancio della Regione (di 18 miliardi di lire) destinato, fra l'altro, alla “concessione ai Comuni singoli o associati di contributi a sostegno degli oneri derivanti dalla stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni di volontariato e cooperative iscritte all'albo regionale, per la gestione dei servizi medesimi”.
La legge n. 33 del 23 maggio 1991 ha poi aumentato a £ 12.000 il corrispettivo di cui all'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986 n. 16, con previsione di un ulteriore adeguamento per gli anni successivi.
In forza della richiamata normativa – e, in particolare, della legge regionale n.
68/1981 –, la spesa per l'istituzione del servizio gratuito di trasporto dei portatori di handicap per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativo a carattere ambulatoriale diurno è stata dunque ritenuta obbligatoria per i Comuni della regione
5 siciliana, tale che, se a detto servizio avessero provveduto in via sostitutiva enti, istituzioni e/o associazioni svolgenti attività di riabilitazione in favore dei portatori di handicap, gli stessi avrebbero avuto diritto di ottenere dai Comuni la copertura del servizio erogato con l'attribuzione della retta stabilita dall'art. 5 della legge regionale
28 marzo 1986 n. 16, aumentata dall'art. 13 della legge regionale 23 maggio 1991 n.
33, indipendentemente dalla stipula (o meno) di una convenzione.
Nel prosieguo del tempo sono stati attribuiti stanziamenti di fondi regionali essendosi stabilito, con la legge da ultimo citata, che gli oneri relativi al servizio di trasporto avrebbero fatto “carico a quote attribuite ai Comuni sul fondo di cui all'art. 44 della l.
r. 9/5/1986 n. 22 (“Fondo per la gestione sei servizi socio-assistenziali”).
Questo regime è stato ritenuto a lungo costituzionalmente legittimo, in quanto la copertura finanziaria era prevista direttamente dalla legge (così cfr. Cass. Civ. n.
11364/1999).
Tanto sinteticamente premesso, nel caso in esame il Tribunale, in accoglimento della tesi prospettata dall' attrice, ha ritenuto che l'obbligo del CP_1 Parte_1
di corrispondere la retta in favore degli enti di assistenza ai disabili
[...]
prescindesse dalla stipula di un'apposita convenzione, e ciò in virtù del citato art. 5 della legge regionale n. 16/1986 che ha posto tale obbligo a carico dell'ente locale indipendentemente dalla stipula di qualsivoglia accordo.
Nella stessa prospettiva si è evidenziato in sentenza che, trattandosi di una obbligazione ex lege, si potesse prescindere dall'assunzione e registrazione del relativo impegno di spesa, senza per questo confliggere con i principi costituzionali essendo gli enti locali tenuti ad effettuare il servizio di trasporto dei disabili nell'ottica generale della tutela dei diritti delle persone più deboli (ex art. 2 Cost.) e della rimozione degli ostacoli di ordine sociale che di fatto ne possano limitare l'esercizio
(ex art. 3 Cost.).
Il convincimento del primo Giudice si è basato su un certo indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale l'effettuazione, da parte del di servizi di Pt_1
trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere
6 ambulatoriale e diurno in favore di soggetti portatori di handicap nella regione Sicilia non è subordinata alla concessione del contributo regionale di cui agli artt. 5 e 6 della l. r. n. 16 del 1986, essendo una provvidenza svincolata dall'adempimento degli obblighi imposti agli enti locali (tra le altre così Cass. Civ. nn. 8345/2017; 11364/1999;
S. U. n. 1235/2000).
Il Tribunale ha evidenziato che, secondo siffatto indirizzo, non vi è spazio per l'applicazione in questa materia del disposto dell'art. 191 T. U. E. L., non essendo ciò in contrasto con i principi di cui alla Carta costituzionale (in particolare rispetto all'art. 119 Cost.) in quanto la relativa copertura finanziaria è prevista direttamente dalla legge.
Questo orientamento interpretativo tuttavia - osserva la Corte - è rimasto minoritario nella giurisprudenza, essendo prevalso presso il Giudice nomofilattico l'insegnamento secondo il quale, più in generale, le prestazioni erogate nel settore dei servizi socio-assistenziali della Regione siciliana (nel cui ambito devono essere ricompresi anche i servizi per cui è causa, ossia quelli concernenti il trasporto gratuito di soggetti disabili) sono subordinate all'attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 153, comma 5, 183, 191 e 193 del d. lgs. n. 267/2000
(T.U. E. L.).
L'art. 191 del D.lgs. 267/2000, in particolare, nel testo vigente ratione temporis vigente, statuiva, al primo comma, che: “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma
5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”; e, al quarto comma: “nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2
7 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore
e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
La Suprema Corte, già a partire dalla sentenza n. 14006/2010, ha invero chiarito che, in tema di servizi socio-assistenziali nella Regione siciliana, il ricovero di persone anziane presso strutture private è subordinato, ai sensi dell'art. 20 L. R. 9 maggio
1986 n. 22, alla stipulazione di apposita convenzione da parte del nonché, Pt_1
ai sensi dell'art. 1, lett. i, L. R. 11 dicembre 1991 n. 48, che richiama l'art. 55 L. 8 giugno 1990 n. 142, all'attestazione della relativa copertura finanziaria la cui sussistenza condiziona anche il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni erogate che, pur trovando fondamento nella tutela di un diritto costituzionalmente protetto, non ne giustificano l'attuazione incondizionata, imponendosi un bilanciamento con altri interessi di pari rango, ravvisabili nelle effettive risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone, che si traducono, poi, nell'osservanza delle disposizioni sui contratti della P. A.
Né può escludersi – afferma ancora il Giudice di legittimità - l'applicabilità delle predette disposizioni per effetto del disposto dell'art. 6 L. 8 novembre 2000 n. 328
(“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) il quale, nel porre a carico del Comune di residenza gli obblighi connessi all'integrazione economica necessaria per il ricovero, fa salve a sua volta le modalità stabilite dalla legge n. 142 del 1990 (secondo cui gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria), disposizione questa applicabile anche ai Comuni della Regione siciliana.
Sulla stessa scia interpretativa si collocano, sempre in tema di servizi socio- assistenziali con particolare riferimento al ricovero di persone affette da problemi sanitari presso strutture private, altre più recenti pronunce, quali la n. 24655/2016 e la n. 32310/2018, affermative di una serie di principi senz'altro valevoli per tutti i
8 servizi rientranti nel settore socio-assistenziale della Regione (quale – si ripete - il servizio di trasporto dei soggetti disabili, oggetto precipuo della presente disputa).
Si evidenzia in tali pronunce – per quanto qui di specifico interesse - che con la legge regionale n. 22 del 1986 la Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai Comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, prevedendo poi (all'art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali devono essere attuati con tre modalità: 1) mediante gestione diretta;
2) mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro;
3) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e) della stessa legge.
Cosa analoga è stata fatta dal legislatore nazionale con la legge n. 328 del 2000 che, all'art. 6, ha demandato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale: proprio questa legge ha peraltro specificato che le relative funzioni sono esercitate dai Comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 (come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265).
Se ne è desunto che il mero fatto che le prestazioni di assistenza rese da un soggetto
(privato) in via sostitutiva rientrino tra quelle attribuite ai Comuni non costituisce in sé fonte di un'indiscriminata obbligazione di pagamento ex lege, in quanto la delega a soggetti estranei all'apparato organizzativo dell'ente locale deve essere adottata a conclusione dell'afferente procedimento amministrativo-contabile e comunque sempre entro i limiti dei fondi disponibili.
Per questa ragione – ha osservato il Giudice nomofilattico - l'obbligo del di Pt_1
rendere uno dei servizi in questione è sempre oggi subordinato all'attestazione della relativa copertura finanziaria, ex artt. 183 e 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo i quali, in particolare, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, quinto comma, del d.lgs.
9 citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio come previsto dal successivo art. 193.
Ancor più di recente, con sentenza n. 390 del 13 gennaio 2021, il Giudice nomofilattico, in una fattispecie pressoché identica alla presente (in cui si controverteva proprio del pagamento di somme pretese da una società privata nei confronti del per il servizio di trasporto di disabili eseguito dal Controparte_4
maggio 2005 al dicembre 2006), ha censurato il convincimento della Corte territoriale secondo cui il disposto dell'art. 191 d. lgs. n. 267/2000 (sopra riportato) opererebbe solo per le obbligazioni derivanti da contratto, quelle cioè che traggano la loro fonte in una convenzione tra l'ente locale ed il soggetto privato, e non per quelle che, come nel caso che ci occupa, derivino direttamente dalle specifiche leggi regionali citate
(nn. 68/191 e 16/1986, oltre alla legge regionale n. 33/1991, art. 13) – le quali, si ripete, hanno contemplato l'istituzione presso i Comuni siciliani del servizio, direttamente o tramite terzi, di trasporto gratuito di soggetti portatori di handicap, per consentire loro la frequentazione di centri educativi-riabilitativi -.
Richiamato l'indirizzo invalso nella giurisprudenza della stessa in subiecta materia
(quello da ultimo esposto), la Suprema Corte ha in particolare sottolineato
(testualmente) che “pur in presenza dell'obbligo per il di provvedere al Pt_1
servizio di trasporto in questione, e del relativo diritto dei soggetti che erogano detto servizio ad ottenere la copertura economica del servizio, deve confermarsi la necessità per il di rispettare la prescritta procedura contabile Pt_1
(individuazione del soggetto scelto anche in convenzione, previsione della spesa, impegno della stessa e sua comunicazione al terzo), prescritta dalla legge n. 267/2000, pienamente applicabile anche ai Comuni della Regione siciliana, mancando la quale non può sostenersi un impegno automatico, rigidamente e tassativamente previsto dalla legge solo in particolari casi (cfr. art. 183 L. 267/00), con la conseguenza che, in difetto di osservanza di dette prescrizioni, o di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, deve, invece, ritenersi che il rapporto obbligatorio intercorra con il funzionario o amministratore che ha consentito la spesa, come prescritto dalla legge”. 10 Orbene, declinando questo chiaro ed ormai granitico insegnamento nel caso in esame - il quale, come detto, è perfettamente sovrapponibile alla fattispecie esaminata dalla Corte di legittimità -, non essendovi ragione alcuna di discostarsi dai principi affermati dal Giudice nomofilattico, anche per la loro piena conformità alle regole costituzionali, non può condividersi la statuizione di prime cure che, proprio dalla mancanza di una convenzione tra il e l' ha Parte_1 CP_5
fatto discendere la non applicabilità al caso di specie della normativa T. U. E. L. in tema di previsione della spesa e del relativo impegno sull'assunto, disapprovato dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità secondo quanto si è detto, che il regime della procedura contabile di cui agli artt. 153, 183, 191 e 193 d. lgs. n. 267/2000 (T.
U. E. L.) debba trovare applicazione per le obbligazioni ex contractu ma non anche per quelle che, come nella specie, trovano la propria fonte direttamente nella legge.
Al contrario, rileva questo Collegio che, non risultando rispettata, nella fattispecie in esame, la doverosa procedura contabile ritenuta imprescindibile secondo l'insegnamento giurisprudenziale riportato, nessuna pretesa può essere fondatamente avanzata dall' oggi appellata nei confronti dell'Ente, CP_1
stante l'assenza di un valido rapporto obbligatorio intercorso con lo stesso, ipotizzabile semmai solo col “funzionario o amministratore che ha consentito la spesa”.
Ed infatti, in mancanza di apposita deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonché dell'impegno contabile, e/o comunque in assenza di una formale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, alcun obbligo di pagamento può radicarsi in capo al Parte_1
in ordine alle somme richieste dall' la quale, per ottenere la corresponsione CP_5
dei pretesi importi, avrebbe dovuto rivolgersi, semmai, al funzionario o amministratore che ha (eventualmente) consentito la spesa, come prescritto dal su riportato art. 191, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
Deve dunque trovare accoglimento l'appello del con Parte_1
particolare riferimento alla doglianza con la quale viene evidenziata proprio l'assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con l' e, soprattutto, il difetto CP_1
11 dell'impegno di spesa necessario per rendere giustificata, ove mai, la pretesa di controparte.
La mancata osservanza della procedura contabile costituisce, nella specie, argomento dirimente per il rigetto della pretesa attorea, in via assorbente e preclusiva di ogni altra questione (pur sollevata da parte appellante), risultando pertanto superflua, in questo contesto, la disamina delle altre articolazioni del motivo di gravame, in particolare la tassatività o meno della indicazione nominativa dei centri riabilitativi.
L'accoglimento dell'appello, con conseguente totale riforma della pronuncia impugnata, impone di rivedere ex officio il regime delle spese processuali del primo grado, che vanno regolate tenendo conto dell'esito complessivo della lite, dato che, come è noto, la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. Civ. nn. 9064/2018;
11423/2016).
In questa prospettiva, tenuto conto che, all'esito del presente grado, l'Associazione appellata (già attrice in primo grado) è risultata totalmente soccombente, essendo stata rigettata ogni sua domanda, per la regola della soccombenza ex art. 91, comma
1, c. p. c. va posto a suo carico il rimborso delle spese processuali di primo e secondo grado.
Esse devono essere liquidate per entrambi i gradi in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali,
i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.
12 M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza
d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <
Civ., n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, avuto riguardo al valore della controversia determinato in base alla domanda – scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – e applicando i valori tariffari medi, si liquida la somma di € 5.077,00 a titolo di onorario
– di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisionale –, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Per il secondo grado, avuto riguardo agli stessi criteri e parametri di cui sopra, si liquida la somma di € 5.809,00 a titolo di onorario – di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione (v. sul punto specifico Cass. Civ. 29857/2023) ed € 1.911,00 per la fase decisionale –, oltre rimborso del c.u. e delle altre spese vive documentate in atti, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nella causa civile iscritta al N.
9/2021 R.G. promossa dal , in persona del sindaco p.t. contro Parte_1
, in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. così provvede:
• in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dall' Controparte_6
sezione di;
[...] Controparte_1
13 • condanna l' sezione Controparte_6
di , in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., al Controparte_1
rimborso delle spese di primo e di secondo grado in favore del Parte_1
, in persona del Sindaco pro tempore, liquidate – quanto al primo grado
[...]
– in complessivi € 5.077,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) e – quanto al secondo grado – in complessivi € 5.809,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti) oltre, per il presente grado, al rimborso del c. u. e delle altre spese vive documentate in atti e, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (se dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 26 febbraio 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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