Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1982, n. 4723
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Sentenza 26 agosto 1982

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Sulla base del combinato disposto degli artt. 25, 28 e 29 dello statuto della banca d'Italia (nel testo modificato dal d.P.R. n. 593 del 1969) - i quali strutturano il direttorio dell'istituto in modo da garantire continuità e speditezza all'attività esterna di esso - è devoluto a ciascuno dei vicedirettori generali sia il potere di surrogare il governatore e il direttore generale nelle loro attribuzioni in caso di loro assenza od impedimento, sia quello di attestare, con la propria firma, l'assenza o l'impedimento dei medesimi e, quindi, anche il potere vicario di rappresentare la banca d'Italia nei rapporti con i terzi pure nei giudizi in cui sia parte. Conseguentemente per la rappresentanza dell'istituto in giudizio il conferimento della procura ad litem può essere validamente effettuata dal parte del vicedirettore generale in virtù della riferita Competenza vicaria.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/08/1982, n. 4723
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4723
    Data del deposito : 26 agosto 1982

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