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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 22.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. F. Parte_1
Pezzuto
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Bonetti e M. Mattia CP_2
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che
, con nota del 14.6.2023, aveva chiesto la restituzione della somma di € 12590,54 CP_2
indebitamente corrisposta, a decorrere dall'1.8.2021, a titolo di indennità di accompagnamento.
Rappresentava che detta prestazione era stata corrisposta sin da luglio 2020 e che, dopo la visita di revisione cui era stata sottoposta in data 9.7.2021, non aveva ricevuto alcun provvedimento di revoca/sospensione del beneficio: circostanza quest'ultima che aveva ingenerato il legittimo convincimento di aver diritto a percepire la predetta indennità.
Chiedeva pertanto che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata.
, costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del CP_2
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
****
Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
1 In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa ha tratto scaturigine- come è pacifico tra le parti- dall'esito della visita revisione effettuata in data 9.7.2021, in seguito alla quale la ricorrente- già beneficiaria dell'indennità di accompagnamento- è stata ritenuta esclusivamente invalida nella misura del 100%.
Ciò posto, come noto, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta) rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con il sorgere dei requisiti;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001,
n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
2 denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
In particolare e per quel che rileva nel presente giudizio, è stato affermato (Cass. civ.,
Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la suddetta visita (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino
3 esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n.
34013).
Nella fattispecie, l'azione di ripetizione della somma di cui alla nota impugnata è stata intrapresa dall' in quanto l'ente ha continuato ad erogare i ratei dell'indennità di CP_3
accompagnamento, nonostante il requisito sanitario legittimante la prestazione fosse stato ritenuto insussistente in occasione della visita di revisione svoltasi il 9.7.2021.
Il fatto che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di detta visita – circostanza non contestata all'esito della costituzione dell' (cfr. note del 2.5.2025, ove si fa CP_3
riferimento alla mancata notifica di provvedimenti di revoca) - risulta comprovato dalla documentazione prodotta da (cfr. lettera accompagnatoria, verbale di visita e CP_2
relativo avviso di ricevimento recapitato presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza della ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio).
In tale prospettiva non si può affermare che la ricorrente avesse riposto un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità di agire in via amministrativa o giurisdizionale per far accertare il proprio stato di salute.
In definitiva, come evidenziato in fattispecie identica alla presente dalla Corte d'Appello di Lecce, “sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del CP_2
requisito sanitario a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998- non si può ritenere che si sia ingenerata in capo al pensionato una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità” (cfr. Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 735/2023).
D'altronde nella lettera contrassegnata con il n. 68979045549-9 di raccomandata
(corrispondente a quello indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale della visita di revisione- doc. 4 e 5 fascicolo ) è chiaramente CP_2 indicato che “nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente
4 al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente
(utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”.
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di indennità di accompagnamento erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da agosto 2021 (come richiesto nella nota impugnata) sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_2
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito intervenuta in controversie analoghe alla presente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 22.5.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. F. Parte_1
Pezzuto
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Bonetti e M. Mattia CP_2
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.2.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che
, con nota del 14.6.2023, aveva chiesto la restituzione della somma di € 12590,54 CP_2
indebitamente corrisposta, a decorrere dall'1.8.2021, a titolo di indennità di accompagnamento.
Rappresentava che detta prestazione era stata corrisposta sin da luglio 2020 e che, dopo la visita di revisione cui era stata sottoposta in data 9.7.2021, non aveva ricevuto alcun provvedimento di revoca/sospensione del beneficio: circostanza quest'ultima che aveva ingenerato il legittimo convincimento di aver diritto a percepire la predetta indennità.
Chiedeva pertanto che fosse accertata la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata.
, costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti insistendo per il rigetto del CP_2
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
****
Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
1 In punto di fatto, gioverà evidenziare che l'indebito per cui è causa ha tratto scaturigine- come è pacifico tra le parti- dall'esito della visita revisione effettuata in data 9.7.2021, in seguito alla quale la ricorrente- già beneficiaria dell'indennità di accompagnamento- è stata ritenuta esclusivamente invalida nella misura del 100%.
Ciò posto, come noto, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme.
Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta) rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8/4/1975, n, 1261).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con il sorgere dei requisiti;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 10/01/2001,
n. 256).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonchè del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
2 denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
In particolare e per quel che rileva nel presente giudizio, è stato affermato (Cass. civ.,
Sez. lav. 29/10/2003, n. 16260; Cass. civ., Sez. lav. 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav., 19/09/2013, n. 21453) che "con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) .. deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta".
Tutte le disposizioni che si sono avvicendate nel tempo, infatti, sono chiare nel prescrivere che la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica.
A tale logica non sfugge neppure l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 che, nel reintrodurre l'obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca "a decorrere dalla data della visita di verifica" (Cass. civ. Sez. lav., 17/02/2017, n. 4279).
Ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la suddetta visita (Cass. civ., Sez. VI - lav. 23/12/2010, n. 26096).
Si è del resto precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino
3 esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) l'effetto di estendere
l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema" (Cass. civ., Sez. VI, 19/12/2019, n.
34013).
Nella fattispecie, l'azione di ripetizione della somma di cui alla nota impugnata è stata intrapresa dall' in quanto l'ente ha continuato ad erogare i ratei dell'indennità di CP_3
accompagnamento, nonostante il requisito sanitario legittimante la prestazione fosse stato ritenuto insussistente in occasione della visita di revisione svoltasi il 9.7.2021.
Il fatto che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di detta visita – circostanza non contestata all'esito della costituzione dell' (cfr. note del 2.5.2025, ove si fa CP_3
riferimento alla mancata notifica di provvedimenti di revoca) - risulta comprovato dalla documentazione prodotta da (cfr. lettera accompagnatoria, verbale di visita e CP_2
relativo avviso di ricevimento recapitato presso il medesimo indirizzo, indicato quale residenza della ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio).
In tale prospettiva non si può affermare che la ricorrente avesse riposto un legittimo affidamento sulla spettanza del beneficio stante la piena conoscenza degli esiti della visita medica e la possibilità di agire in via amministrativa o giurisdizionale per far accertare il proprio stato di salute.
In definitiva, come evidenziato in fattispecie identica alla presente dalla Corte d'Appello di Lecce, “sebbene l' non abbia provveduto, una volta accertato il venir meno del CP_2
requisito sanitario a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, per come previsto dall'art. 37, comma 8, l. n. 448/1998- non si può ritenere che si sia ingenerata in capo al pensionato una condizione soggettiva di affidamento nella percezione della prestazione, visto che, in forza della comunicazione dell'esito della visita, egli era consapevole del fatto di non avere più diritto a ricevere la menzionata indennità” (cfr. Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 735/2023).
D'altronde nella lettera contrassegnata con il n. 68979045549-9 di raccomandata
(corrispondente a quello indicato nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il verbale della visita di revisione- doc. 4 e 5 fascicolo ) è chiaramente CP_2 indicato che “nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia stata confermata, non è previsto alcun adempimento a suo carico: i nostri uffici provvederanno automaticamente
4 al calcolo della prestazione a cui ha diritto. Nel caso in cui la sua percentuale di invalidità sia variata - originando una prestazione economica diversa da quella già in godimento - se intende usufruire di tale prestazione, dovrà inviare telematicamente
(utilizzando il suo codice PIN) le informazioni socio-economiche e i dati per il pagamento”.
Di conseguenza, in base alla disciplina di settore, applicabile alla fattispecie (art. 37, comma 8 della legge n. 448/1998), i ratei di indennità di accompagnamento erogati dal primo giorno del mese successivo alla visita di verifica, ovvero da agosto 2021 (come richiesto nella nota impugnata) sono stati percepiti dalla ricorrente senza titolo e sono dunque ripetibili dall' . CP_2
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito intervenuta in controversie analoghe alla presente giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2
rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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