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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4198/2019 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato Rosina Macchione (C.F:
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato C.F._2
Vincenzo Barone, in Sant'Anastasia (NA), alla via Nicolò Paganini n° 7
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Maria Talarico (C.F.:
1 , elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura della C.F._3
Provincia in Piazza Rossi 5- 88100 CP_1
- resistente –
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per procura notarile per notar in 02.04.2015 rep. 153.618 – racc. 31.846, dall'avvocato Persona_1 CP_1
Michele Rausei (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso la sede C.F._4
dell'Avvocatura Regionale in Reggio Calabria al Palazzo Campanella
- resistente –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso in riassunzione tempestivamente notificato il 30.09.2019 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro l'
[...]
e la , con il quale ha premesso: Controparte_1 Controparte_2
- di essere proprietario di un immobile adibito a civile abitazione ubicato in località Destro del Comune di Nocera Terinese, posto in contiguità con la strada provinciale “SP 93”, presso cui, sino al momento del verificarsi dei fatti di causa, risiedeva con la propria famiglia;
- che, nella notte tra l'undici ed il dodici del mese di Febbraio 2010, la strada provinciale a ridosso della quale insiste il suddetto fabbricato è stata interessata dallo sprofondamento del fondo stradale e dal cedimento del muro di sostegno;
- che, in ragione di quanto accaduto, il Sindaco del Comune di Nocera Terinese emetteva ordinanza di sgombero immediato dell'intera area e del fabbricato, divenuto totalmente inagibile;
- che di tali eventi è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la , Controparte_3
detentrice della strada provinciale;
- che, a sua volta, la causa del fenomeno franoso è rinvenibile nell'azione erosiva operata dal Fiume Grande, per la cui manutenzione sono responsabili la e la Controparte_3
; Controparte_2
- che il giudizio originario veniva iscritto presso il Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi al quale si svolgeva anche il giudizio di accertamento tecnico preventivo;
2 - che, con sentenza n° 455/2019, pubblicata in data 20.5.2019, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il difetto di giurisdizione per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche ed ordinava la riassunzione del giudizio ex art. 59 L.69/2009 nei termini di legge, compensando le spese.
Sulla base di tali premesse il ricorrente ha avanzato richiesta di condanna degli enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di euro 133.476,00, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, da determinarsi secondo equità;
…
Si sono costituite in giudizio sia la che l' Controparte_2 Controparte_1
, deducendo ciascuna l'esclusiva responsabilità dell'altra e, comunque,
[...]
l'infondatezza della domanda attorea;
la ha inoltre chiesto, in via subordinata, la CP_2
determinazione del rispettivo grado di responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., mentre l'Amministrazione provinciale ha eccepito anche l'eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi nei giorni 11 e 12 febbraio 2010.
...
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ed i verbali delle udienze celebratesi dinanzi al Tribunale ordinario di Lamezia Terme, le conclusioni sono state precisate con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 1.2.2022.
In particolare, il ricorrente ha così concluso:
“1)Previo accertamento della natura, dell'entità e delle cause dei danni riportati dal fabbricato dell'attore, dichiarare la responsabilità ex art. 2051 C.C. degli enti convenuti, con determinazione della quota di responsabilità a carico di ciascuno di essi;
2)Per l'effetto condannare gli Enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria di responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale, (per come accertati nel giudizio sulla scorta dell'espletata ATP -r.g. 651-1/2012 Tribunale di Lamezia Terme), pari complessivamente ad € 141.556,00 cosi determinata - € 8.934,00 a titolo di demolizione del fabbricato: - € 19.734,00 a titolo di smaltimento dei rifiuti da demolizione;
- € 80.800,00 per la costruzione del nuovo fabbricato;
-€ 3.000,00 a titolo di trasloco dei mobili: - € 29.088,00
3 a titolo di canone di locazione dall'evento (febbraio 2010) alla data della decisione (febbraio
2022) 144 mesi per canone mensile € 202,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi secondo equità; in via subordinata:
3)Accertare e dichiarare la responsabilità ex. art. 2043 cc, di ciascun Ente, con determinazione della quota di responsabilità a carico di ciascuno di essi e per l'effetto condannare gli Enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria di responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale, (per come accertati nel giudizio sulla scorta dell'espletata ATP -r.g. 651-1/2012 Tribunale di Lamezia Terme), pari complessivamente ad
€ 141.556,00 cosi determinata - € 8.934,00 a titolo di demolizione del fabbricato: - €
19.734,00 a titolo di smaltimento dei rifiuti da demolizione;
- € 80.800,00 per la costruzione del nuovo fabbricato;
-€ 3.000,00 a titolo di trasloco dei mobili: - € 29.088,00 a titolo di canone di locazione dall'evento (febbraio 2010) alla data della decisione (febbraio 2022)
144 mesi per canone mensile € 202,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi secondo equità;
In ogni caso:
4) condannare gli Enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria, al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i giudizi, da distrarre a favore del sottoscritto difensore, nonché al pagamento degli onorari CTU, pari a € 2.112,18 oltre accessori di legge, come da decreto di liquidazione (ATP – R.G. n. 656-1/2012 - Tribunale di Lamezia
Terme)”.
La e l hanno invece concluso Controparte_2 Controparte_1
in conformità alle loro rispettive comparse di costituzione.
La causa è stata infine assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte ricorrente appare fondata nei termini che seguono.
I fatti lamentati in ricorso risultano innanzitutto documentati dall'ordinanza di sgombero n°
21/2010, emessa in data 12.2.2010, con la quale il sindaco dà atto che sulla strada
4 provinciale n° 93 è in corso uno smottamento di terreno che interessa la sede viaria e le opere di sostegno della stessa, a seguito del quale l'abitazione del presenta Parte_1
vistose lesioni tali da non garantirne la staticità, ragione per la quale si ordina lo sgombero immediato dell'abitazione.
Tutte le altre circostanze di rilievo per la decisione del processo in esame sono state accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ingegnere in sede Persona_2
di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Al consulente era stato affidato l'incarico di accertare “previa verifica dello stato dei luoghi e corredo fotografico dell'immobile e dei luoghi medesimi…quali siano le cause delle lesioni strutturali che interessano l'abitazione del sig. ”, nonché di procedere alla Parte_1
quantificazione dei danni.
Orbene, il consulente d'ufficio ha precisato che il fabbricato del ricorrente, ubicato nella periferia del centro abitato del Comune di Nocera Terinese, è posto a monte della Strada
Provinciale 93 nonché sulla destra idrografica del Fiume Grande.
Ha quindi descritto, allegando documentazione fotografica, le innumerevoli lesioni strutturali riportate dal fabbricato in esame, specificando che nelle sue immediate vicinanze è presente un ulteriore manufatto pertinenziale a quello principale (destinato a locale deposito ed accessori), che però è risultato esente da dissesti.
Ha aggiunto che “il nastro stradale posto a valle dell'edificio presenta vistosi segni di cedimento del sottofondo;
tali dissesti son ben presenti sia in corrispondenza del fabbricato che una trentina di metri più a monte”; in relazione al muro di sostegno in calcestruzzo (di altezza pari a circa 2.50 metri e posto tra il bordo della carreggiata e la proprietà del ricorrente) ha rilevato la presenza di “vistosi fenomeni di dissesto;
in particolare lesioni, cedimenti e spostamenti relativi dell'ordine dei 20-30 cm”.
Ha quindi attribuito con certezza le cause delle lesioni strutturali riportate dall'abitazione del ricorrente “ai cedimenti dei terreni sottostanti le fondazioni e/o adiacenti alle stesse”, specificando che “i suddetti cedimenti sono dovuti a movimenti di tipo franoso del versante
o pendio (cfr. pag. 19 della consulenza) ed evidenziando che “i cedimenti locali dei terreni sottostanti il fabbricato del ricorrente sarebbero potuti essere evitati o quanto meno ridotti con una maggiore “attenzione tecnica” nel progettare e realizzare, da parte
5 dell' , un idoneo muro di sostegno” (cfr. pag. 21 della Controparte_1
consulenza).
Ritiene pertanto questo Tribunale che, alla luce dei detti accertamenti e conclusioni del consulente, che non risultano contestati dalle parti, si possa agevolmente concludere che la responsabilità per le lesioni strutturali subite dall'edificio del ricorrente nella notte tra l'undici e il dodici del Febbraio 2010 sono innanzitutto ascrivibili ad una precisa responsabilità per negligenza ed imperizia dell'Amministrazione provinciale di , la quale non ha ben CP_1
progettato e realizzato un idoneo muro di sostegno della sede stradale della strada provinciale n° 93, che avrebbe potuto impedire quei cedimenti dei terreni sottostanti il fabbricato del ricorrente che ne hanno cagionato le lesioni strutturali.
Ha aggiunto il consulente (cfr. pagina 20 della consulenza) che è ragionevole ritenere che la frana abbia avuto origine dal fondovalle del Fiume Grande, atteso che “proprio l'azione erosiva dei corsi d'acqua su terreni posti ai piedi dei pendii è uno dei fattori destabilizzanti dei versanti riconosciuti dal punto di vista scientifico, ed è proprio per tale ragione che vengono realizzati i diversi manufatti di arginatura degli argini fluviali (non presenti nel nostro caso)”.
E' quindi individuabile anche una precisa responsabilità omissiva dell'ente tenuto alla gestione del demanio idrico, il quale ente, non realizzando idonei manufatti a protezione degli argini fluviali del Fiume Grande, ha concorso a determinare quel movimento franoso che ha interessato anche i terreni sottostanti il fabbricato del ricorrente e che ne ha cagionato le lesioni strutturali.
Quanto all'individuazione di tale ente va in linea generale evidenziato che l'art. 86 del d.lgs.
112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la , va rilevato che, ai sensi dell'art. 88 Controparte_2
lettere b) e d) della legge regionale n° 34/2002 e della successiva delibera di giunta regionale n° 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche nonché i relativi compiti di polizia sono state attribuite dalla Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli artt. 1 legge regionale n° 14/2015 ed 1 legge regionale n° 56/2014, la Regione
6 ha nuovamente riassunto tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle
Province.
Ne consegue che, all'epoca dei fatti (risalenti all'anno 2010), gli obblighi manutentivi del
Fiume Grande e dei suoi argini ricadevano sulla . CP_3
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n° 56/2014, la CP_2
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province,
[...]
è subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente
che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso ...”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, Controparte_2
con conseguente fenomeno successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche Cass., Sezioni Unite, n° 21690 del 26/08/2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima che va ritenuta responsabile delle obbligazioni risarcitorie che scaturiscono, come nel caso di specie, da una carente manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche in generale.
In conclusione, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l e la Controparte_1
sono obbligate in solido tra loro, ciascuna per il profilo di responsabilità a Controparte_2
sé imputabile come più sopra individuato (l'Amministrazione provinciale per la mancata progettazione e realizzazione di un idoneo muro di sostegno della sede stradale della strada n° 93; la per la mancata realizzazione di idonei manufatti a CP_1 Controparte_2
protezione degli argini fluviali del Fiume Grande: mancata realizzazione di idonei manufatti a protezione degli argini in realtà anch'essa ascrivibile, ratione temporis, alla , ma CP_3
nella cui responsabilità risarcitoria è subentrata la ), al risarcimento dei danni subiti CP_2
dal ricorrente, che verranno qui di seguito quantificati.
…
Riguardo alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute soccorre, ancora una volta, la consulenza tecnica esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, avendo avuto il consulente anche l'incarico di quantificare tali danni.
7 Il consulente, dopo aver precisato che è meno oneroso procedere ad una integrale demolizione del fabbricato ed alla sua successiva ricostruzione anziché procedere ad un ripristino funzionale della struttura, ha quantificato le seguenti voci di danno:
-costi relativi all'integrale demolizione del fabbricato: euro 8.934,00;
- costi per lo smaltimento dei rifiuti da demolizione (di tipo speciale): euro 19.734,00;
- costi per la ricostruzione del nuovo immobile: euro 80.800,00;
- costi relativi al mancato utilizzo dell'immobile: euro 202,00, mensili, pari al costo di un affitto;
-costi per il trasloco dei beni mobili e delle suppellettili presenti nel fabbricato: euro 3.000,00.
Ritiene questo Tribunale di poter aderire a tutte le suddette quantificazioni, in quanto adeguatamente motivate con riferimento alla cubatura dell'edificio ed ai prezziari ufficiali ed inoltre non contestate dalle parti, ad esclusione però della voce di danno relativa ai 202,00 euro mensili quale costo per il mancato utilizzo dell'immobile.
Ed invero, come affermato dallo stesso ricorrente nella sua memoria ex art. 183 c.p.c. presentata per l'articolazione dei mezzi istruttori, egli, a seguito dell'ordinanza di sgombero,
è andato a vivere in una abitazione di proprietà della moglie: ne consegue che egli non ha subito alcun danno economico a seguito del mancato utilizzo dell'immobile, non avendo egli dovuto versare denaro per procurarsi un'altra abitazione dove vivere.
In conclusione, a titoli di danno patrimoniale spetta al ricorrente la somma complessiva di euro 112.468,00, come quantificata alla data della consulenza (28.5.2014).
…
Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto – costituzionalmente tutelato - all'abitazione.
La richiesta può essere accolta.
Costituisce principio oramai pacifico (a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite della
Suprema Corte 24 giugno-11 novembre 2008, n° 26972, n° 26793, n° 26794 e n° 26795)
che il danno non patrimoniale va risarcito, ex art. 2059 c.c., non solo se esso è conseguenza di fatti costituenti reato (art. 185 c.p.) o negli altri casi espressamente previsti dalla legge,
ma anche allorquando esso è conseguenza della lesione non bagatellare di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
8 In particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 26972 del 11/11/2008, “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non
sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente
espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse
leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe
ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno
non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona,
sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa
superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che
non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
In altri termini, dalla lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato non deriva automaticamente e per ciò solo il diritto ad essere risarciti, non dovendosi confondere la lesione in sé del diritto, che costituisce il cosiddetto danno-evento, con le conseguenze dannose di tale lesione, il cosiddetto danno-conseguenza.
E' solo quest'ultimo che va risarcito e che consiste nelle concrete conseguenze pregiudizievoli, seppure di carattere non patrimoniale, che alla vittima sono derivate dalla lesione (pregiudizi che possono consistere sia nella sofferenza interiore e nel sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, il cosiddetto danno morale interiore, sia in un impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana, il cosiddetto danno esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale); e la sussistenza di tale danno-conseguenza, di carattere non patrimoniale, non è “in re ipsa”, non può essere presunta per il solo fatto che sia stata accertata la lesione, non può risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico,ma il concreto pregiudizio subito dalla vittima deve essere da quest'ultima rigorosamente dedotto e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6, n°
29206 del 12/11/2019: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione
9 dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia
rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi
la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia
futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione
del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"; Cass., sez. 3,
n° 11269 del 10/05/2018: “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non
patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”;
Cass., sez. 3, n° 901 del 17/01/2018: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo
aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale,
o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e
la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione
di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può
connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”).
Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che vi siano tutti i presupposti per riconoscere la richiesta risarcitoria avanzata.
Risulta infatti provato, dall'ordinanza sindacale di sgombero di cui si è più sopra già detto, che, a seguito dell'evento franoso per cui è causa, il ricorrente ha dovuto lasciare l'immobile in cui abitava;
tale circostanza risulta, ad abundantiam, confermata anche dal teste Tes_1
il quale, all'udienza del 16.4.2015, ha riferito: “è vero, si è trasferito in un'altra abitazione sita in Nocera Terinese nei pressi della Piazza San Giovanni. Non so se questa abitazione sia di proprietà della moglie”.
10 Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge che, alla data dell'accertamento del consulente (28 maggio 2014), l'immobile non era stato ancora ripristinato (d'altronde i costi per il ripristino sono ingenti, come si è visto) ed il ricorrente, quindi, ancora non aveva potuto farvi ritorno per abitarvi.
Orbene, alla luce della circostanza che il ricorrente sia stato costretto, improvvisamente ed a seguito di un evento indubbiamente traumatizzante quale l'improvvisa frana ed i conseguenti danni strutturali subiti dall'edificio, a lasciare la propria abitazione, venendo obbligato a vivere fuori di essa per un lungo periodo di tempo (alla data dell'accertamento erano passati oltre quattro anni), si può ritenere provato che il predetto, a seguito della lesione improvvisa, traumatica e di lunga durata (e, quindi, grave) del suo diritto della persona, costituzionalmente garantito, al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, abbia verosimilmente subito un non futile danno conseguenza di carattere non patrimoniale, consistente in una non lieve sofferenza interiore ed in un non lieve impatto modificativo “in pejus” della propria vita quotidiana.
Tale anno può essere equitativamente determinato nella misura di euro 5.000,00, anch'essi già rivalutati alla data dell'accertamento del consulente (28.5.2014).
…
In definitiva, l'entità del risarcimento complessivamente spettante al ricorrente risulta pari ad euro 117.468,00 (112.468,00 a titolo di danno patrimoniale;
euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale).
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data della consulenza (28.5.2014: invero, come si è detto, la consulenza ha quantificato il danno patrimoniale all'attualità rispetto alla data in cui essa è stata effettuata;
ed anche il danno non patrimoniale questa Corte lo ha quantificato alla data della consulenza, rappresentando essa l'ultimo momento certo in cui il ricorrente ancora non aveva fatto ritorno alla sua abitazione) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
11 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Come si è già più sopra anticipato, al pagamento del detto importo la e Controparte_2
l vanno condannate in solido ai sensi dell'art. Controparte_1
2055 c.c.
Quanto alla richiesta avanzata dall di determinare, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2055 comma 2 c.c., e quindi ai fini dei rapporti interni, la quota di risarcimento dovuta da ciascuna delle parti ritenute responsabili, va osservato che il Tribunale delle Acque non deve determinare l'entità del contributo causale alla produzione dello evento dannoso di ciascuno dei soggetti condannati al risarcimento dei danni, non essendo competente a pronunciarsi sulle azioni di regresso, soltanto la cui proposizione (che nel caso di specie non è stata proposta e per la quale è, comunque, competente il giudice ordinario non specializzato) obbliga a determinare la misura in cui ciascuno dei condebitori è tenuto a
12 pagare il dovuto, corrispondente alla entità percentuale della rispettiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 35 del 04/04/2006; cfr., in tempi più recenti, anche Tribunale Superiore delle Acque, sentenza n° 84/22, del 22.4.2022, dove in motivazione si legge: “Giova comunque precisare come i titoli di responsabilità di ed , pur identici, si sostanziano in funzioni CP_2 CP_4
affatto diverse: sono entrambe sì custodi, ma ad esse !a legge conferisce poteri distinti. Il
giudizio circa il diverso "grado" di responsabilità esula però da questo giudizio, attenendo ai
rapporti interni tra le due Amministrazioni, conoscibili in forza di una eventuale domanda di
regresso tra le condebitrici solidali che in questa sede non è stata proposta. In questa sede,
pertanto, trova mera applicazione l'art. 2055 c.c., secondo cui i corresponsabili, nel caso in
specie, i custodi, sono coobbligati solidali, sicché il creditore può chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione da parte di ciascuno di essi”).
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 786,00 per spese vive (contributo unificato + marca da bollo) e della somma di euro 8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.500,00; fase decisionale: euro 3.000),
così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità
del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma liquidata).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Inoltre, le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, anche di spese ed onorari relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo, pari ad euro 357,00 per spese vive e ad euro 2.300,00 per onorari, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 9 vigente all'epoca in cui tale procedimento si è
13 concluso per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (fase di studio: euro 700,00;
fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.000,00), valore così individuato tenendo conto dell'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo vanno poste integralmente e solidalmente a carico delle parti resistenti.
...
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido tra loro la e Controparte_2
l , in persona dei loro rispettivi legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 117.468,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 28.5.2014 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 28.5.2014, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna in solido tra loro la e l Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi
[...]
antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 786,00 per spese vive del presente giudizio, in euro 357,00 per spese vive del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in euro 8.500,00 per onorari del presente giudizio ed in euro 2.300,00 per onorari del procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
14 - pone a carico delle resistenti, in solido tra loro, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12961 del 24/05/2018).
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 4198/2019 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avvocato Rosina Macchione (C.F:
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato C.F._2
Vincenzo Barone, in Sant'Anastasia (NA), alla via Nicolò Paganini n° 7
- ricorrente -
e
- (C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Maria Talarico (C.F.:
1 , elettivamente domiciliata presso il Settore Avvocatura della C.F._3
Provincia in Piazza Rossi 5- 88100 CP_1
- resistente –
e
- (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per procura notarile per notar in 02.04.2015 rep. 153.618 – racc. 31.846, dall'avvocato Persona_1 CP_1
Michele Rausei (C.F.: ), elettivamente domiciliata presso la sede C.F._4
dell'Avvocatura Regionale in Reggio Calabria al Palazzo Campanella
- resistente –
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con ricorso in riassunzione tempestivamente notificato il 30.09.2019 il ricorrente indicato in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 140 del R.D. n° 1775/33 contro l'
[...]
e la , con il quale ha premesso: Controparte_1 Controparte_2
- di essere proprietario di un immobile adibito a civile abitazione ubicato in località Destro del Comune di Nocera Terinese, posto in contiguità con la strada provinciale “SP 93”, presso cui, sino al momento del verificarsi dei fatti di causa, risiedeva con la propria famiglia;
- che, nella notte tra l'undici ed il dodici del mese di Febbraio 2010, la strada provinciale a ridosso della quale insiste il suddetto fabbricato è stata interessata dallo sprofondamento del fondo stradale e dal cedimento del muro di sostegno;
- che, in ragione di quanto accaduto, il Sindaco del Comune di Nocera Terinese emetteva ordinanza di sgombero immediato dell'intera area e del fabbricato, divenuto totalmente inagibile;
- che di tali eventi è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la , Controparte_3
detentrice della strada provinciale;
- che, a sua volta, la causa del fenomeno franoso è rinvenibile nell'azione erosiva operata dal Fiume Grande, per la cui manutenzione sono responsabili la e la Controparte_3
; Controparte_2
- che il giudizio originario veniva iscritto presso il Tribunale di Lamezia Terme, dinanzi al quale si svolgeva anche il giudizio di accertamento tecnico preventivo;
2 - che, con sentenza n° 455/2019, pubblicata in data 20.5.2019, il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava il difetto di giurisdizione per essere competente il Tribunale regionale delle acque pubbliche ed ordinava la riassunzione del giudizio ex art. 59 L.69/2009 nei termini di legge, compensando le spese.
Sulla base di tali premesse il ricorrente ha avanzato richiesta di condanna degli enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di euro 133.476,00, e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, da determinarsi secondo equità;
…
Si sono costituite in giudizio sia la che l' Controparte_2 Controparte_1
, deducendo ciascuna l'esclusiva responsabilità dell'altra e, comunque,
[...]
l'infondatezza della domanda attorea;
la ha inoltre chiesto, in via subordinata, la CP_2
determinazione del rispettivo grado di responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c., mentre l'Amministrazione provinciale ha eccepito anche l'eccezionalità dell'evento meteorico verificatosi nei giorni 11 e 12 febbraio 2010.
...
Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo ed i verbali delle udienze celebratesi dinanzi al Tribunale ordinario di Lamezia Terme, le conclusioni sono state precisate con il deposito telematico di note scritte dei difensori in sostituzione dell'udienza del 1.2.2022.
In particolare, il ricorrente ha così concluso:
“1)Previo accertamento della natura, dell'entità e delle cause dei danni riportati dal fabbricato dell'attore, dichiarare la responsabilità ex art. 2051 C.C. degli enti convenuti, con determinazione della quota di responsabilità a carico di ciascuno di essi;
2)Per l'effetto condannare gli Enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria di responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale, (per come accertati nel giudizio sulla scorta dell'espletata ATP -r.g. 651-1/2012 Tribunale di Lamezia Terme), pari complessivamente ad € 141.556,00 cosi determinata - € 8.934,00 a titolo di demolizione del fabbricato: - € 19.734,00 a titolo di smaltimento dei rifiuti da demolizione;
- € 80.800,00 per la costruzione del nuovo fabbricato;
-€ 3.000,00 a titolo di trasloco dei mobili: - € 29.088,00
3 a titolo di canone di locazione dall'evento (febbraio 2010) alla data della decisione (febbraio
2022) 144 mesi per canone mensile € 202,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi secondo equità; in via subordinata:
3)Accertare e dichiarare la responsabilità ex. art. 2043 cc, di ciascun Ente, con determinazione della quota di responsabilità a carico di ciascuno di essi e per l'effetto condannare gli Enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria di responsabilità, al risarcimento del danno patrimoniale, (per come accertati nel giudizio sulla scorta dell'espletata ATP -r.g. 651-1/2012 Tribunale di Lamezia Terme), pari complessivamente ad
€ 141.556,00 cosi determinata - € 8.934,00 a titolo di demolizione del fabbricato: - €
19.734,00 a titolo di smaltimento dei rifiuti da demolizione;
- € 80.800,00 per la costruzione del nuovo fabbricato;
-€ 3.000,00 a titolo di trasloco dei mobili: - € 29.088,00 a titolo di canone di locazione dall'evento (febbraio 2010) alla data della decisione (febbraio 2022)
144 mesi per canone mensile € 202,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da determinarsi secondo equità;
In ogni caso:
4) condannare gli Enti convenuti, in solido e/o ciascuno per la propria, al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i giudizi, da distrarre a favore del sottoscritto difensore, nonché al pagamento degli onorari CTU, pari a € 2.112,18 oltre accessori di legge, come da decreto di liquidazione (ATP – R.G. n. 656-1/2012 - Tribunale di Lamezia
Terme)”.
La e l hanno invece concluso Controparte_2 Controparte_1
in conformità alle loro rispettive comparse di costituzione.
La causa è stata infine assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 4.6.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte ricorrente appare fondata nei termini che seguono.
I fatti lamentati in ricorso risultano innanzitutto documentati dall'ordinanza di sgombero n°
21/2010, emessa in data 12.2.2010, con la quale il sindaco dà atto che sulla strada
4 provinciale n° 93 è in corso uno smottamento di terreno che interessa la sede viaria e le opere di sostegno della stessa, a seguito del quale l'abitazione del presenta Parte_1
vistose lesioni tali da non garantirne la staticità, ragione per la quale si ordina lo sgombero immediato dell'abitazione.
Tutte le altre circostanze di rilievo per la decisione del processo in esame sono state accertate dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'ingegnere in sede Persona_2
di accertamento tecnico preventivo svoltosi dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme.
Al consulente era stato affidato l'incarico di accertare “previa verifica dello stato dei luoghi e corredo fotografico dell'immobile e dei luoghi medesimi…quali siano le cause delle lesioni strutturali che interessano l'abitazione del sig. ”, nonché di procedere alla Parte_1
quantificazione dei danni.
Orbene, il consulente d'ufficio ha precisato che il fabbricato del ricorrente, ubicato nella periferia del centro abitato del Comune di Nocera Terinese, è posto a monte della Strada
Provinciale 93 nonché sulla destra idrografica del Fiume Grande.
Ha quindi descritto, allegando documentazione fotografica, le innumerevoli lesioni strutturali riportate dal fabbricato in esame, specificando che nelle sue immediate vicinanze è presente un ulteriore manufatto pertinenziale a quello principale (destinato a locale deposito ed accessori), che però è risultato esente da dissesti.
Ha aggiunto che “il nastro stradale posto a valle dell'edificio presenta vistosi segni di cedimento del sottofondo;
tali dissesti son ben presenti sia in corrispondenza del fabbricato che una trentina di metri più a monte”; in relazione al muro di sostegno in calcestruzzo (di altezza pari a circa 2.50 metri e posto tra il bordo della carreggiata e la proprietà del ricorrente) ha rilevato la presenza di “vistosi fenomeni di dissesto;
in particolare lesioni, cedimenti e spostamenti relativi dell'ordine dei 20-30 cm”.
Ha quindi attribuito con certezza le cause delle lesioni strutturali riportate dall'abitazione del ricorrente “ai cedimenti dei terreni sottostanti le fondazioni e/o adiacenti alle stesse”, specificando che “i suddetti cedimenti sono dovuti a movimenti di tipo franoso del versante
o pendio (cfr. pag. 19 della consulenza) ed evidenziando che “i cedimenti locali dei terreni sottostanti il fabbricato del ricorrente sarebbero potuti essere evitati o quanto meno ridotti con una maggiore “attenzione tecnica” nel progettare e realizzare, da parte
5 dell' , un idoneo muro di sostegno” (cfr. pag. 21 della Controparte_1
consulenza).
Ritiene pertanto questo Tribunale che, alla luce dei detti accertamenti e conclusioni del consulente, che non risultano contestati dalle parti, si possa agevolmente concludere che la responsabilità per le lesioni strutturali subite dall'edificio del ricorrente nella notte tra l'undici e il dodici del Febbraio 2010 sono innanzitutto ascrivibili ad una precisa responsabilità per negligenza ed imperizia dell'Amministrazione provinciale di , la quale non ha ben CP_1
progettato e realizzato un idoneo muro di sostegno della sede stradale della strada provinciale n° 93, che avrebbe potuto impedire quei cedimenti dei terreni sottostanti il fabbricato del ricorrente che ne hanno cagionato le lesioni strutturali.
Ha aggiunto il consulente (cfr. pagina 20 della consulenza) che è ragionevole ritenere che la frana abbia avuto origine dal fondovalle del Fiume Grande, atteso che “proprio l'azione erosiva dei corsi d'acqua su terreni posti ai piedi dei pendii è uno dei fattori destabilizzanti dei versanti riconosciuti dal punto di vista scientifico, ed è proprio per tale ragione che vengono realizzati i diversi manufatti di arginatura degli argini fluviali (non presenti nel nostro caso)”.
E' quindi individuabile anche una precisa responsabilità omissiva dell'ente tenuto alla gestione del demanio idrico, il quale ente, non realizzando idonei manufatti a protezione degli argini fluviali del Fiume Grande, ha concorso a determinare quel movimento franoso che ha interessato anche i terreni sottostanti il fabbricato del ricorrente e che ne ha cagionato le lesioni strutturali.
Quanto all'individuazione di tale ente va in linea generale evidenziato che l'art. 86 del d.lgs.
112/98 ha conferito alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 ha conferito loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Per quanto riguarda nello specifico la , va rilevato che, ai sensi dell'art. 88 Controparte_2
lettere b) e d) della legge regionale n° 34/2002 e della successiva delibera di giunta regionale n° 943/05, a far data dall'1.1.2006 le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche nonché i relativi compiti di polizia sono state attribuite dalla Regione alle Province;
successivamente, a far data dall'1.8.2015, a seguito degli artt. 1 legge regionale n° 14/2015 ed 1 legge regionale n° 56/2014, la Regione
6 ha nuovamente riassunto tutte le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle
Province.
Ne consegue che, all'epoca dei fatti (risalenti all'anno 2010), gli obblighi manutentivi del
Fiume Grande e dei suoi argini ricadevano sulla . CP_3
Tuttavia, ai sensi del comma 96 del succitato art. 1 legge regionale n° 56/2014, la CP_2
, nel riassumere le funzioni che erano state in precedenza trasferite alle Province,
[...]
è subentrata anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso (“Nel trasferimento delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: c) l'ente
che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso ...”; al subentro della nei rapporti attivi e passivi in corso, Controparte_2
con conseguente fenomeno successorio, in relazione ai processi pendenti, regolato dall'art. 111 c.p.c., fa riferimento anche Cass., Sezioni Unite, n° 21690 del 26/08/2019).
Ne consegue che, in virtù della detta successione alla Provincia della Regione Calabria anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, è quest'ultima che va ritenuta responsabile delle obbligazioni risarcitorie che scaturiscono, come nel caso di specie, da una carente manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche in generale.
In conclusione, ai sensi dell'art. 2055 c.c., l e la Controparte_1
sono obbligate in solido tra loro, ciascuna per il profilo di responsabilità a Controparte_2
sé imputabile come più sopra individuato (l'Amministrazione provinciale per la mancata progettazione e realizzazione di un idoneo muro di sostegno della sede stradale della strada n° 93; la per la mancata realizzazione di idonei manufatti a CP_1 Controparte_2
protezione degli argini fluviali del Fiume Grande: mancata realizzazione di idonei manufatti a protezione degli argini in realtà anch'essa ascrivibile, ratione temporis, alla , ma CP_3
nella cui responsabilità risarcitoria è subentrata la ), al risarcimento dei danni subiti CP_2
dal ricorrente, che verranno qui di seguito quantificati.
…
Riguardo alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dal ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute soccorre, ancora una volta, la consulenza tecnica esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, avendo avuto il consulente anche l'incarico di quantificare tali danni.
7 Il consulente, dopo aver precisato che è meno oneroso procedere ad una integrale demolizione del fabbricato ed alla sua successiva ricostruzione anziché procedere ad un ripristino funzionale della struttura, ha quantificato le seguenti voci di danno:
-costi relativi all'integrale demolizione del fabbricato: euro 8.934,00;
- costi per lo smaltimento dei rifiuti da demolizione (di tipo speciale): euro 19.734,00;
- costi per la ricostruzione del nuovo immobile: euro 80.800,00;
- costi relativi al mancato utilizzo dell'immobile: euro 202,00, mensili, pari al costo di un affitto;
-costi per il trasloco dei beni mobili e delle suppellettili presenti nel fabbricato: euro 3.000,00.
Ritiene questo Tribunale di poter aderire a tutte le suddette quantificazioni, in quanto adeguatamente motivate con riferimento alla cubatura dell'edificio ed ai prezziari ufficiali ed inoltre non contestate dalle parti, ad esclusione però della voce di danno relativa ai 202,00 euro mensili quale costo per il mancato utilizzo dell'immobile.
Ed invero, come affermato dallo stesso ricorrente nella sua memoria ex art. 183 c.p.c. presentata per l'articolazione dei mezzi istruttori, egli, a seguito dell'ordinanza di sgombero,
è andato a vivere in una abitazione di proprietà della moglie: ne consegue che egli non ha subito alcun danno economico a seguito del mancato utilizzo dell'immobile, non avendo egli dovuto versare denaro per procurarsi un'altra abitazione dove vivere.
In conclusione, a titoli di danno patrimoniale spetta al ricorrente la somma complessiva di euro 112.468,00, come quantificata alla data della consulenza (28.5.2014).
…
Il ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto – costituzionalmente tutelato - all'abitazione.
La richiesta può essere accolta.
Costituisce principio oramai pacifico (a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite della
Suprema Corte 24 giugno-11 novembre 2008, n° 26972, n° 26793, n° 26794 e n° 26795)
che il danno non patrimoniale va risarcito, ex art. 2059 c.c., non solo se esso è conseguenza di fatti costituenti reato (art. 185 c.p.) o negli altri casi espressamente previsti dalla legge,
ma anche allorquando esso è conseguenza della lesione non bagatellare di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.
8 In particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n° 26972 del 11/11/2008, “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di
una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non
sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente
espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse
leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe
ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno
non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona,
sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa
superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2
Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale
inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che
non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.
In altri termini, dalla lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato non deriva automaticamente e per ciò solo il diritto ad essere risarciti, non dovendosi confondere la lesione in sé del diritto, che costituisce il cosiddetto danno-evento, con le conseguenze dannose di tale lesione, il cosiddetto danno-conseguenza.
E' solo quest'ultimo che va risarcito e che consiste nelle concrete conseguenze pregiudizievoli, seppure di carattere non patrimoniale, che alla vittima sono derivate dalla lesione (pregiudizi che possono consistere sia nella sofferenza interiore e nel sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, il cosiddetto danno morale interiore, sia in un impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana, il cosiddetto danno esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale); e la sussistenza di tale danno-conseguenza, di carattere non patrimoniale, non è “in re ipsa”, non può essere presunta per il solo fatto che sia stata accertata la lesione, non può risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico,ma il concreto pregiudizio subito dalla vittima deve essere da quest'ultima rigorosamente dedotto e provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (cfr., tra le tante, Cass., sez. 6, n°
29206 del 12/11/2019: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione
9 dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia
rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi
la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia
futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione
del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa"; Cass., sez. 3,
n° 11269 del 10/05/2018: “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non
patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici”;
Cass., sez. 3, n° 901 del 17/01/2018: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo
aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale,
o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e
la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione
di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può
connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò,
autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”).
Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che vi siano tutti i presupposti per riconoscere la richiesta risarcitoria avanzata.
Risulta infatti provato, dall'ordinanza sindacale di sgombero di cui si è più sopra già detto, che, a seguito dell'evento franoso per cui è causa, il ricorrente ha dovuto lasciare l'immobile in cui abitava;
tale circostanza risulta, ad abundantiam, confermata anche dal teste Tes_1
il quale, all'udienza del 16.4.2015, ha riferito: “è vero, si è trasferito in un'altra abitazione sita in Nocera Terinese nei pressi della Piazza San Giovanni. Non so se questa abitazione sia di proprietà della moglie”.
10 Inoltre, dalla consulenza tecnica d'ufficio emerge che, alla data dell'accertamento del consulente (28 maggio 2014), l'immobile non era stato ancora ripristinato (d'altronde i costi per il ripristino sono ingenti, come si è visto) ed il ricorrente, quindi, ancora non aveva potuto farvi ritorno per abitarvi.
Orbene, alla luce della circostanza che il ricorrente sia stato costretto, improvvisamente ed a seguito di un evento indubbiamente traumatizzante quale l'improvvisa frana ed i conseguenti danni strutturali subiti dall'edificio, a lasciare la propria abitazione, venendo obbligato a vivere fuori di essa per un lungo periodo di tempo (alla data dell'accertamento erano passati oltre quattro anni), si può ritenere provato che il predetto, a seguito della lesione improvvisa, traumatica e di lunga durata (e, quindi, grave) del suo diritto della persona, costituzionalmente garantito, al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione, abbia verosimilmente subito un non futile danno conseguenza di carattere non patrimoniale, consistente in una non lieve sofferenza interiore ed in un non lieve impatto modificativo “in pejus” della propria vita quotidiana.
Tale anno può essere equitativamente determinato nella misura di euro 5.000,00, anch'essi già rivalutati alla data dell'accertamento del consulente (28.5.2014).
…
In definitiva, l'entità del risarcimento complessivamente spettante al ricorrente risulta pari ad euro 117.468,00 (112.468,00 a titolo di danno patrimoniale;
euro 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale).
Trattandosi di debito di valore, la detta somma deve essere sottoposta a rivalutazione monetaria dalla data della consulenza (28.5.2014: invero, come si è detto, la consulenza ha quantificato il danno patrimoniale all'attualità rispetto alla data in cui essa è stata effettuata;
ed anche il danno non patrimoniale questa Corte lo ha quantificato alla data della consulenza, rappresentando essa l'ultimo momento certo in cui il ricorrente ancora non aveva fatto ritorno alla sua abitazione) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di essa vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi compensativi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n°
11 E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
Come si è già più sopra anticipato, al pagamento del detto importo la e Controparte_2
l vanno condannate in solido ai sensi dell'art. Controparte_1
2055 c.c.
Quanto alla richiesta avanzata dall di determinare, ai sensi Controparte_1
dell'art. 2055 comma 2 c.c., e quindi ai fini dei rapporti interni, la quota di risarcimento dovuta da ciascuna delle parti ritenute responsabili, va osservato che il Tribunale delle Acque non deve determinare l'entità del contributo causale alla produzione dello evento dannoso di ciascuno dei soggetti condannati al risarcimento dei danni, non essendo competente a pronunciarsi sulle azioni di regresso, soltanto la cui proposizione (che nel caso di specie non è stata proposta e per la quale è, comunque, competente il giudice ordinario non specializzato) obbliga a determinare la misura in cui ciascuno dei condebitori è tenuto a
12 pagare il dovuto, corrispondente alla entità percentuale della rispettiva responsabilità nella produzione dell'evento dannoso (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 35 del 04/04/2006; cfr., in tempi più recenti, anche Tribunale Superiore delle Acque, sentenza n° 84/22, del 22.4.2022, dove in motivazione si legge: “Giova comunque precisare come i titoli di responsabilità di ed , pur identici, si sostanziano in funzioni CP_2 CP_4
affatto diverse: sono entrambe sì custodi, ma ad esse !a legge conferisce poteri distinti. Il
giudizio circa il diverso "grado" di responsabilità esula però da questo giudizio, attenendo ai
rapporti interni tra le due Amministrazioni, conoscibili in forza di una eventuale domanda di
regresso tra le condebitrici solidali che in questa sede non è stata proposta. In questa sede,
pertanto, trova mera applicazione l'art. 2055 c.c., secondo cui i corresponsabili, nel caso in
specie, i custodi, sono coobbligati solidali, sicché il creditore può chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione da parte di ciascuno di essi”).
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Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma di euro 786,00 per spese vive (contributo unificato + marca da bollo) e della somma di euro 8.500,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 2.500,00; fase decisionale: euro 3.000),
così determinata attenendosi a valori tra i minimi ed i medi (tenuto conto della complessità
del processo, non elevata, ma nemmeno minima) di quelli previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma liquidata).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Inoltre, le resistenti vanno condannate in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, anche di spese ed onorari relativi al procedimento per accertamento tecnico preventivo, pari ad euro 357,00 per spese vive e ad euro 2.300,00 per onorari, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario, attenendosi a valori tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla tabella 9 vigente all'epoca in cui tale procedimento si è
13 concluso per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (fase di studio: euro 700,00;
fase introduttiva: euro 600,00; fase istruttoria: euro 1.000,00), valore così individuato tenendo conto dell'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposte nel procedimento di accertamento tecnico preventivo vanno poste integralmente e solidalmente a carico delle parti resistenti.
...
In assenza di richiesta in tal senso, non può essere ordinata, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna in solido tra loro la e Controparte_2
l , in persona dei loro rispettivi legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 117.468,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi) dal 28.5.2014 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella misura legale sulla sorta capitale per il primo anno, a partire dal 28.5.2014, e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna in solido tra loro la e l Controparte_2 Controparte_1
al pagamento, a favore del ricorrente e con distrazione al difensore dichiaratosi
[...]
antistatario, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in euro 786,00 per spese vive del presente giudizio, in euro 357,00 per spese vive del procedimento di accertamento tecnico preventivo, in euro 8.500,00 per onorari del presente giudizio ed in euro 2.300,00 per onorari del procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
14 - pone a carico delle resistenti, in solido tra loro, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
12961 del 24/05/2018).