Articolo 209 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 208Articolo 210
Versione
14 maggio 1978
Art. 209.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorche' facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1977-78 e 1978-79, restano stabilite, per l'anno finanziario 1978, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978