Versione
21 febbraio 1986
21 febbraio 1986
Art. 6. 1. Nei casi di pensione di riversibilita' di privilegio, il trattamento originario diretto e' scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.
2. La prima parte e' riversibile per intero e l'altra secondo le modalita' previste dal precedente articolo 4.
3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.
2. La prima parte e' riversibile per intero e l'altra secondo le modalita' previste dal precedente articolo 4.
3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.
Giurisprudenza • 27
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