Articolo 6 della Legge 24 gennaio 1986, n. 16
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 febbraio 1986
Art. 6. 1. Nei casi di pensione di riversibilita' di privilegio, il trattamento originario diretto e' scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.
2. La prima parte e' riversibile per intero e l'altra secondo le modalita' previste dal precedente articolo 4.
3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, e' determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione dal servizio a causa di infermita' ascrivibile alla prima categoria.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente