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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 1277.2021
TRA
, nato a [...] l' 08/03/1975, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall' avv. Maria Vigliotta, C.F. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Pollio n. 18;
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
e legale rapp.te p.t. Avv. Antonio Mirra, elett.te dom.to in Napoli alla Via CP_2
Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani (c.f.
) dal quale è rapp.to e difeso;
C.F._3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 327/2021, pubblicata il 16/02/2021, non notificata. pagina 1 di 15
Conclusioni: Come da atti introduttivi delle parti e da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.1.2025, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Controparte_1 in persona del sindaco p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per violazione, da parte del
[...]
C.V., del principio di cui all'art. 2043 c.c. con conseguente CP_1 responsabilità del danno da custodia ex art. 2051 c.c.; condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni nella somma di euro 129.766,00, oltre spese sostenute documentate come in atti o in quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio al sottoscritto procuratore antistatario”.
Esponeva l'attore che in data 19/02/2014, in S. Maria C.V., alle ore 13,00 circa, mentre percorreva, quale ciclista amatoriale, la via Righi rovinava al suolo a causa della presenza sul manto stradale di una buca piuttosto profonda, non segnalata e non visibile, poiché completamente ricoperta d'acqua, precisando che la presenza d'acqua era determinata da una falla esistente ai lati della strada, che non gli aveva consentito di avvedersi in alcun modo della presenza della buca;
che a causa delle gravissime lesioni riportate, era stato trasportato in ambulanza presso il P.O.S. di
Maddaloni, ove gli avevano diagnosticato la rottura del collo del femore, che aveva richiesto il suo trasferimento presso la di Caserta ove Controparte_3 veniva, poi, sottoposto al delicato intervento chirurgico di artoprotesi totale all'anca destra, che però, purtroppo, non riusciva ad evitargli danni permanenti ed il totale stravolgimento delle sue abitudini di vita, menomando per sempre ogni sua passione anche sportiva;
che sul luogo intervenivano, dopo pochi muniti, i Carabinieri di S.
Maria C.V. che, oltre a fornire il necessario supporto sino all'arrivo del 118, nel pagina 2 di 15 verbale descrivevano ed individuavano anche la buca del diametro di circa 50-70 cm, ricolma d'acqua; che in merito ai danni subiti, veniva prodotta perizia medico – legale del dott. , che riconosceva un danno biologico permanente nella Persona_1 misura del 26 – 28 % ed una ITT di 60 giorni ed una ITP di 60 giorni al 50% ed 60 giorni al 25%.
Costituitosi in giudizio il in persona del Controparte_1 sindaco p.t aveva contestato la fondatezza dell'avversa citazione, chiedendo rigettare la domanda di risarcimento avanzata dal sig. , giacché Parte_1 assolutamente infondata e sfornita di ogni idoneo supporto probatorio, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà di tale domanda.
All'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale di Controparte_1
Vetere, con sentenza n. 327/2021, pubblicata il 16/02/2021, non notificata, rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 7.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo PEC in data 16.3.2021 al Controparte_1 con cui ha convenuto l' odierno appellato dinanzi a questa Corte, al
[...] fine di ottenere, “previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda originariamente proposta in primo grado dall'appellante accertando e dichiarando la responsabilità del in persona del legale rap.te pro tempore, Controparte_4 per quanto accaduto al sig. , condannandolo al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti nella misura di € 129.766,00
(centoventinovemilasettecentosessantasei/00), o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria, oltre ancora ad € 1.081,00(mille ottantuno/00) o per spese sostenute e documentate;
condannare, altresì, il appellato al pagamento delle CP_1 spese legali, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri di legge del doppio
pagina 3 di 15 grado di giudizio, con distrazione al procuratore antistatario;
adottare ogni altra statuizione di legge”.
L'appellante ha sostanzialmente proposto un unico motivo di appello censurato la sentenza impugnata in quanto affetta da “ erronea, ingiusta, contraddittoria e apparente motivazione” del Giudice per aver questi basato il proprio convincimento sull'”arbitraria ed erronea interpretazione e valutazione degli elementi processuali e documentali”, rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa di riferimento e di una giusta decisione, impugnando specificamente la sentenza nella parte in cui alle pagine 3 e 4 ha stabilito: “… le acquisite risultanze istruttorie non consentono di ritenere sussistente la responsabilità del convenuto a norma dell'art. 2051 c.c. in ordine alla causazione dell'infortunio occorso ai danni dell'attore. In particolare, quest'ultimo non ha fornito prova esaustiva riguardo al fatto e al nesso eziologico.
Infatti, l'unico teste escusso, ha dichiarato … non ho Testimone_1 assistito all'incidente, ma mi trovavo fermo nel traffico … sono sceso per vedere cosa era successo in quanto ho visto che si era fatto un gruppetto di persone. Dopo pochi metri ho visto che c'era mio GN che si trovava letteralmente in una buca Pt_1 coperta d'acqua … All'udienza del 9.05.2008 il procuratore dell'attore ha rinunciato alla escussione degli ulteriori testi indicati, in quanto non erano presenti al momento dell'accadimento; si trattava, infatti, dei carabinieri intervenuti sul posto dopo
l'incidente. L'istante non ha quindi adempiuto al proprio onere probatorio. Eppure nella richiesta risarcitoria del 21.02.2014, inviata al C.V., è Controparte_4 espressamente affermato che il fatto avveniva alla presenza di numerosi testimoni….
Inoltre, le fotografie prodotte mostrano uno stato dei luoghi difficilmente comprensibile, in quanto vi sono raffigurate buche diverse, posizionate in punti diversi della carreggiata, in una vede addirittura una buca ma un tombino scoperto. Peraltro, il teste conferma quanto indicato nell'atto di citazione, ovvero che tutto quel tratto di strada era coperto di acqua, e tale circostanza, in mancanza di un testimone oculare alla caduta, non consente di ritenere neppure in via indiziaria che la caduta sia avvenuta effettivamente a causa della buca e non piuttosto dell'asfalto bagnato o della condotta imprudente di guida del ciclista. Inoltre, mentre nell'atto di citazione è dedotto che la zona dove è avvenuto il fatto non era conosciuta dall'attore, in quanto
l'aveva percorsa saltuariamente, il teste ha dichiarato di essere titolare di un negozio
pagina 4 di 15 sito nei pressi del luogo in cui è avvenuto l'incidente e che il GN è un ciclista amatore e si allena nel beneventano, ma spesso viene anche a trovarmi in negozio in quanto con la bici percorre anche tutta la zona di Caserta …. Non avendo assolto all'onere probatorio circa la dimostrazione del fatto e del nesso eziologico con i danni lamentati, la domanda proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi, attesa la mancanza di complessità delle questioni trattate”.
Secondo parte appellante una corretta valutazione delle risultanze documentali e processuali, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, avrebbe comportato la responsabilità del odierno appellato, per Controparte_4 tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'appellante, avendo l'attore offerto piena prova della piena legittimità e fondatezza della domanda giudiziale proposta, incombendo viceversa sul proprietario delle strade pubbliche dare prova liberatoria dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto produttivo di danno a terzi, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.
In particolare, il Giudice di prime cure non avrebbe provveduto ad una compiuta e globale ricostruzione dell'incidente, limitandosi ad una sommaria descrizione dell'evento, procedendo ad una scomposizione del fatto, enucleandone solo alcuni aspetti, omettendo completamente quanto accertato e rilevato dai Carabinieri intervenuti e dal verbale dagli stessi redatto in spregio al valore probatorio del verbale e alla fede privilegiata dallo stesso goduta. Nella loro relazione di servizio i carabinieri, invero, scrivono testualmente: “Alle ore 13,00 circa odierne, nel rientrare con l'autovettura di servizio dal Pirotecnico Militare di Capua dopo aver depositato un veicolo militare, percorrendo la via Prolungamento Augusto Righi, del comune di
[...]
notavamo, su quella via alcune autovetture ferme e nella Controparte_1 circostanza persone li presenti che si avvicinavano alla nostra macchina, riferendoci che vi era un ciclista a terra sul manto stradale. Immediatamente ci portavamo sul luogo indicato ed effettivamente notavamo la presenza di un ciclista a terra. Lo stesso, indossava abbigliamento per ciclisti e calzava il casco protettivo, era cosciente e si lamentava fortemente per dolori alla gamba e all'anca. Alla nostra presenza,
pagina 5 di 15 dichiarava di chiamarsi nato a [...] il [...], Parte_1 residente a [...], di essere poliziotto in servizio al
Commissariato di P.S. del Comune di Telese Terme. I relazionanti domandavano al
se fosse stato investito, ma lo stesso ci riferiva di essere caduto dalla Parte_1 bicicletta a causa della presenza di una buca ricoperta d'acqua. Si provvedeva, quindi ad allertare la nostra Centrale Operativa che inviava sul posto personale del Nucleo
Radiomobile che provvedeva a quanto di propria competenza. Dopo pochi minuti sul posto giungeva personale del 118, già chiamato da alcuni automobilisti, che provvedevano ad immobilizzare il ciclista su una barella, per poi trasportarlo presso il locale pronto soccorso. Si riferisce, inoltre, che sul posto effettivamente vi era la presenza di una buca, con un diametro di circa 50-70 cm e profonda circa 10-15 cm, ricolma d'acqua.”
I limiti della statuizione di primo grado, sono, altresì, evidenti secondo l'appellante anche con riferimento alla valutazione della dichiarazione resa dal teste escusso
, che contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice, appare Testimone_1 precisa e univoca nel confermare gli aspetti della vicenda, così come rappresentati dal sig. nell'atto introduttivo del giudizio. Parte_1
********
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Controparte_1 in persona del e legale rapp.te p.t., deducendo la palese
[...] CP_2 infondatezza dell'appello avendo il giudice di prime cure, proprio a fronte delle risultanze dell'istruttoria espletata, correttamente rilevato l'insussistenza di elementi utili ad affermare una responsabilità del convenuto in ordine alla CP_1 produzione dei danni lamentati, rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare
l'appello proposto dal sig. in quanto assolutamente infondato e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 327/2021 resa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
condannare l'odierno appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, maggiorate ex lege in considerazione della temerarietà dell'impugnazione proposta”.
Con ordinanza del 22.7.2021 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
con ordinanza del 2.12.2021 la pagina 6 di 15 causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2023, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al 21.1.2025.
Con decreto presidenziale del 31.12.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 21.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note (per la parte appellata il 14.1.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22.1.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 23.1.2025, concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di quaranta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
Innanzitutto si rileva che non è stato acquisito il fascicolo in parte cartaceo di ufficio del primo grado, ex art. 347, ultimo comma, c.p.c..Ciò non impedisce, tuttavia, alla
Corte, la decisione della controversia, atteso che le questioni rilevanti, a tal fine (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 10164 del 30/03/2022; Sez. 6 – 1, Ord. n. 9498 del
04/04/2019; Sez. 6 – 1, Ord. n. 27691 del 21/11/2017), sono ampiamente valutabili sulla base delle allegazioni difensive, nonché degli atti e dei documenti depositati dalle parti in primo grado (contenuti nei relativi fascicoli cartacei, ritualmente depositati anche in questo secondo grado di giudizio).
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia infondato e che, pertanto, non meriti Parte_1 accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di gravame, va rilevato, in primo luogo, che non sussiste il lamentato vizio di motivazione, posto che il Tribunale di S. Maria C.V. Napoli Nord, sia pure con motivazione succinta, ha spiegato le ragioni per cui è addivenuto alla decisione di rigettare la domanda risarcitoria di parte attrice e, cioè, si ribadisce, reputando carente la dichiarazione dell'unico teste escusso in ordine alla dinamica del sinistro, ossia sulle cause della caduta lamentata da , non Parte_1 avendo l'attore fornito prova esaustiva riguardo al fatto e al nesso eziologico.
pagina 7 di 15 In sostanza il primo giudice ha ritenuto che il teste non avessero riferito nulla in ordine alla dinamica del sinistro, così potendosi individuare il percorso argomentativo (fondato sulla carenza di prova circa l'effettiva dinamica del sinistro) della pronuncia impugnata.
Al riguardo va, infatti, detto che gli estremi della doglianza di nullità processuale della sentenza (per motivazione totalmente mancante o motivazione apparente) sono integrati nell'ipotesi di assenza della motivazione, quando cioè non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.
E ciò non è configurabile nel caso di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio aderisce “la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr.Cass. civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019).
Ciò premesso, il primo giudice ha correttamente ritenuto che, sulla base dell'unica testimonianza assunta, non vi fosse stata una prova convincente circa la dinamica dell'accaduto così come lamentato dall'attore in citazione e, in particolare, del fatto che fosse caduto proprio a causa della presenza sul manto Parte_1 stradale di una buca piuttosto profonda, non segnalata e non visibile, poiché completamente ricoperta d'acqua non potendosi escludere che ciò fosse stato causato da una condotta imprudente del ciclista o dall'asfalto bagnato.
Al riguardo va, infatti, detto che il teste escusso non ha dichiarato espressamente di avere visto cadere proprio sulla buca esistente sul manto Parte_1 stradale lamentato (e, quindi, a causa, dell'anomalia del bene in custodia dell' CP_5 convenuto), ma anzi ha riferito di un tratto di strada coperto d'acqua oltre che dell'esistenza della buca e ha individuato la zona del sinistro come conosciuta al GN che spesso a suo dire andava a trovarlo nel negozio sito nei pressi del luogo pagina 8 di 15 del sinistro laddove nell'atto introduttivo l'istante ha riferito di una zona a lui non conosciuta né di passaggio abituale.
Infatti, l'unico teste escusso, , ha dichiarato “… sono titolare Testimone_1 di un negozio di articoli sportivi sito in via E. Della Valle già via Santella posto nei pressi del luogo dove si è verificato l'incidente…non ho assistito all'incidente, ma mi trovavo fermo nel traffico…sono sceso per vedere cosa era successo in quanto ho visto che si era fatto un gruppetto di persone. Dopo pochi metri ho visto che c'era mio GN che si trovava letteralmente in una buca coperta d'acqua…per Pt_1 comprendere la grandezza della buca dico che metà della bicicletta vi era finita dentro ed era anche abbastanza profonda in quanto la ruota era completamente coperta dall'acqua.. . la buca dove è caduto mio GN è quella che nelle fotografie viene raffigurata con la presenza di terra, erba e un tubo rosso…preciso che la buca e il tratto di strada in cui essa era presente e che fa una curva era coperto d'acqua ma non so se fosse dovuto alla rottura di una tubatura..mio GN è un ciclista amatore tesserato e si allena nel beneventano ma che spesso viene anche a trovarlo nel negozio in quanto con la bici percorre anche tutta la zona di Caserta e la salita di
Castel Morrone, di passaggio percorre anche ... dopo poco Controparte_1 tempo dal fatto sono giunti sul posto i carabinieri e l'autombulanza.. mio GN era a terra e non riusciva a rialzarsi infatti ha riportato la frattura del femore…preciso che la buca non era visibile in quanto era completamente coperta dall'acqua.. preciso che
l'acqua era presente anche su altre parti della carreggiata tanto che non si vedeva cosa c'era sotto la coltre d'acqua..”.
Il Giudice di prime cure ha da atto, inoltre, che all'udienza del 9.05.2018 il procuratore dell'attore ha rinunciato alla escussione degli ulteriori testi indicati ovvero dei carabinieri che effettivamente risultano intervenuti sul posto dopo l'incidente.
Dal verbale dei carabinieri di del 19.2.2014, si evince, Controparte_1 infatti, che gli Agenti sono intervenuti dopo il verificarsi del sinistro scorgendo i verbalizzanti il ciclista già a terra sul manto stradale, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dallo stesso sig. circa la dinamica dell'evento. Parte_1
Inoltre, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, le fotografie agli atti del procedimento di primo grado, mostrano uno stato dei luoghi difficilmente pagina 9 di 15 comprensibile, in quanto vi sono raffigurate buche diverse, posizionate in punti diversi della carreggiata ed in una si vede invero non una buca ma un tombino scoperto.
Al riguardo non è superfluo precisare che la prova della dinamica dell'incidente e, dunque, del nesso di causa tra il danno lamentato e l'azione della cosa, è un elemento della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. (norma applicabile al caso di specie), la cui prova compete al danneggiato.
In proposito, appare opportuno partire dall'esame dell'art. 2051 c.c., atteso che su tale norma sembra che l'attore abbia concretamente fondato la propria domanda fin dall'atto di citazione, avendo citato in giudizio la convenuta per il solo fatto che questa rivestisse la qualità di gestore, e quindi custode, della strada ove si verificò
l'incidente.
Invero, va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia ha base: a) nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa;
b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che produca danni a terzi.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Atteso che tale tipo di responsabilità si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello
pagina 10 di 15 stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 04/02/2004;
Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 20359 del 21/10/2005).
Ed invero, per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo ( che sia, quindi, idoneo a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti) e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 2284 del
02/02/2006; Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 25029 del 10/10/2008).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad pagina 11 di 15 escludere, dunque, la responsabilità del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024).
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cassazione civile, Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cassazione civile, Sez. 3 -
, Sentenza n. 11152 del 27/04/2023).
Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento
è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (cfr. Cassazione civile, Sez. 3 -
, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode ( cfr.
Cassazione civile, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33129 del 18/12/2024).
In altri termini, non sussiste responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell'incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa.
Per essere utilmente invocata la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., è necessario, dunque, che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita.
pagina 12 di 15 E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Dunque, non essendo stata sufficientemente provata la dinamica dell'incidente così come lamentata da correttamente il Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere ha rigettato la domanda.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello Parte_1 stesso al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 in base al valore della controversia.
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
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PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti di Parte_1 in persona del e legale rapp.te p.t. Controparte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V n. 327/2021, pubblicata il
16/02/2021, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante, al pagamento in favore Parte_1 dell'appellato in persona del Sindaco e legale Controparte_1 rapp.te p.t. delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 10.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr.Giuseppe De Tullio
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