Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
In tema di impugnazioni cautelari, è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato che lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione a una soltanto delle imputazioni, nel caso in cui l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe alcun vantaggio per il ricorrente, al quale la misura risulti applicata anche per altri titoli di reato. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata emessa, oltre che per il delitto di associazione per delinquere, anche in relazione a numerosi delitti-fine di ricettazione e di riciclaggio, mentre con il ricorso ci si era limitati a contestare la gravità indiziaria con riferimento al solo delitto-mezzo). (Diff: n. 4038 del 1995, Rv. 202205-01).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 33623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33623 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL RR che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. proposta nell'interesse di PE LU avverso l'ordinanza con cuill dicembre 2022 il GIP del Tribunale di Foggia ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli, nonché per 39 delitti fine di riciclaggio e ricettazione. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato deducendo: 2.1 vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato associativo. Il presente giudizio trae origine da una complessa attività di indagine che prende le mosse da una serie di furti di autoveicoli perpetrati utilizzando una Jaguar bianca. Secondo la prospettazione accusatoria sussiste un'associazione per delinquere strutturata in quattro sottogruppi c:apeggiati da quattro Penale Sent. Sez. 2 Num. 33623 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/06/2023 distinti soggetti, e l'odierno ricorrente sarebbe inserito in quello fac:ente capo a MI FR EO. - Questa ricostruzione sarebbe, a giudizio del ricorrente, meritevole di censura poiché gli indagati svolgevano attività lavorativa in quattro diverse strutture imprenditoriali e ogni polo commerciale è autonomo e distinto e opera in concorrenza cori gli altri sottogruppi, sicchè i rapporti tra gli appartenenti ai diversi sottogruppi si sostanziano nella compravendita di ricambi auto. E' emerso essere pratica diffusa nell'ambito del commercio di questi beni 'acquisto di pezzi di ricambio da rivendere a privati, sicché non sussiste un vero e proprio patto associativo tra i diversi sottogruppi, come emerge dalla spietata contrattazione che caratterizza le telefonate aventi ad oggetto la compravendita di ricambi auto. La sussistenza di una continuativa collaborazione propria dell'associazione a delinquere viene smentita dalla circostanza che tra i diversi sottogruppi vi erano manifeste dazioni di denaro in occasione delle diverse vendite dei pezzi di ricambio. È emerso piuttosto che tutti gli indagati hanno agito secondo logiche di natura individualistica, al solo fine di massimizzare i profitti personali. Il ricorrente ne desume che non appare provata la presenza di una struttura organizzata e idonea a realizzare gli obiettivi criminosi e al più può emergere un concorso di persone nel reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e carenza di interesse. 1.1 Il ricorrente ha censurato esclusivamente il giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato associativo, trascurando di considerare che gli sono stati contestati oltre al reato associativo anche 25 reati fine di riciclaggio e ricettazione, in quanto soggetto facente parte del gruppo capeggiato da MI FR EO, e che la misura cautelare è stata applicata anche in relazione ai detti reati. Il principale profilo di inammissibilità è pertanto costituito dalla carenza di interesse. L'articolo 568, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397). Il collegio conosce la risalente pronunzia secondo cui l'imputato ha interesse ad impugnare un provvedimento restrittivo della libertà personale anche quando il gravame sia limitato a una sola della imputazioni, poiché II venir meno del titolo custodiale per 2 una delle accuse consente il riacquisto della libertà nel caso in cui, per qualsiasi motivo, per il più grave reato venga meno il titolo legittimante l'applicazione della misura (Sez. 1, Sentenza n. 4038 del 04/07/1995 Cc. (dep. 03/08/1995 ) Rv. 202205 - 01). Ma tale principio va letto alla luce della regola generale secondo cui ogni impugnazione deve essere diretta a realizzare un obiettivo sostanziale favorevole all'impugnante. Più recentemente questa Corte ha precisato che in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata). (Sez. 2 - , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022 Cc. (dep. 26/04/2023 ) Rv. 284489 - 01) Sulla scia di questa pronunzia deve ribadirsi che nel caso in esame l'impugnazione non è sostenuta da adeguato interesse, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso relativo al giudizio di gravità indiziaria per il solo reato associativo, meno grave rispetto alle altre 25 contestazioni di riciclaggio e ricettazione, non sortirebbe alcun concreto effetto positivo nei confronti dell'indagato ricorrente, considerato che la misura cautelare è stata applicata anche in relazione ai più gravi reati in ordine ai quali non è articolata alcuna censura. 1.2 II motivo di ricorso è comunque generico in quanto pedissequa reiterazione della censura formulata in sede di riesame, che è stata respinta da pagina 9 dell'ordinanza con condivisibili e corrette valutazioni da parte del tribunale„ sottolineando che l'argomento difensivo non è affatto dirimente e non incide sulla configurabilità del vincolo associativo, quantomeno all'interno del gruppo facente capo a MI. Inoltre, come segnalato anche dal tribunale, il difensore omette del tutto di confrontarsi con una serie di elementi sintomatici, limitandosi a valorizzare l'assenza di una cassa comune del sodalizio, senza dire che la commissione di un rilevante numero di reati fine che non sono stati in alcun modo presi in considerazione dalla difesa costituiscono un altro significativo elemento dell'esistenza dell'associazione, cioè di un accordo criminoso stabile finalizzato alla commissione di una pluralità di reati. 2.Si impone di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa "delle ammende. Roma 9 giugno 2023 Il consigliere estensore MA PtI. IN SE B RA I Il Presi ente •