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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'odierna udienza del 14.5.2025, dopo la discussione orale della causa ed all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, co.1 c.p.c. nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8836 del Ruolo
Generale Lavoro dell'anno 2024 vertente
T R A
, con l'avv.to Biuso Bartolomeo Emilio Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv.to Luigi Lorusso) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: mancato pagamento CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 15.10.2024, la ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato in qualità di bracciante agricola nell'anno 2023, per 144 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi OTD 2023, dapprima, per sole 90 giornate e, poi, per ulteriori 54 giornate, si è doluta del mancato pagamento, da parte dell' , dell'indennità di disoccupazione agricola dovuta per tale anno, CP_3
nonostante la regolare proposizione della domanda amministrativa.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che l'istante ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 per n. 144 giornate effettivamente lavorate;
2. per l'effetto, condannare
1 l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'istante CP_3
l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2023 e, precisamente, l'importo di €
2.634,66 o, altra somma maggiore od inferiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla vigente normativa;
3. condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_3
al pagamento dei compensi legali e delle spese del presente procedimento, maggiorati di rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore, antistatario;
4. con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario maggiorate del 30% in virtù dell'art. 4 del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. dell'8.03.2018 n. 37, posto che l'atto depositato è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati;
5. la ricorrente, consapevole delle conseguenze di legge per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ha reso dichiarazione -con valore di autocertificazione a tutti gli effetti di legge- nella procura ad litem allegata in calce al presente atto costituendone parte integrante anche delle presenti conclusioni nonché ulteriore autocertificazione allegata al fascicolo di parte, di andare esente dalla condanna alle spese in caso di soccombenza in quanto titolare, nell'anno precedente a quello di introduzione del presente giudizio (ultima dichiarazione), di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 co. 1,2,3 e
77 DPR 115/02 impegnandosi a comunicare eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito fino a che il processo non sia definito. Tale dichiarazione è resa in ottemperanza al disposto di cui all'art. 152 disp. att. cpc. e deve intendersi come riportata e trascritta nelle presenti conclusioni (Cass. Sez. lav. 428/14; 16284/11) (allegato 9);
6. la ricorrente, consapevole delle conseguenze di legge per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ha reso ulteriore dichiarazione allegata al fascicolo di parte con cui attesta di non dover pagare il contributo unificato in quanto in possesso di un reddito -risultante dall'ultima dichiarazione- inferiore a quello stabilito dall'art. 9 co. 1 bis DPR 115/02
(inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02) (allegato 10)”.
Si è tempestivamente costituito l' , il quale, nel merito, ha dedotto che l'indennità di CP_3 disoccupazione agricola relativa all'anno 2023 non è stata erogata per mancanza di giornate indennizzabili, anche alla luce dell'attività lavorativa non agricola svolta dalla ricorrente nel medesimo anno, risultante dal prospetto dati UNIEMENS allegato, in
2 misura di 239 giornate, comprensive sia di quelle lavorate, che di quelle non lavorate, ma coperte da contrattualizzazione.
Parte resistente ha, pertanto, chiesto il rigetto nel merito del ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
L'udienza, originariamente fissata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., è stata successivamente convertita in presenza su istanza della ricorrente per consentire la discussione orale.
Pertanto, all'odierna udienza, la causa, di natura documentale, è stata discussa oralmente dai procuratori delle parti e, sulla base delle conclusioni dagli stessi rassegnate, trascritte nel verbale di udienza che precede, decisa con la presente sentenza resa ai sensi dell'art. 429, co.1 c.p.c., assenti i difensori che hanno dichiarato di rinunciare a comparire.
2. – Nel merito, la domanda attorea è infondata sulla base delle motivazioni di seguito esposte, anche mediante richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. a quelle contenute nella sentenza n. 188/2024 resa dalla Corte di Appello di Bari -Sezione Lavoro in fattispecie similare, che questa giudice condivide e fa proprie.
Ed invero, “… in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70 e 32 l. 264/1949):
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
L'indennità di disoccupazione agricola inoltre non spetta ai lavoratori che esercitino attività agricola o non agricola di carattere autonomo, nel caso in cui tale attività sia esercitata in via normale o prevalente.
Di tale ipotesi si occupa l'art 2 del DPR 1049 del 1970 che così recita: “1. I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere
3 autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
2. Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959 n 463, e della legge 22 luglio 1966 n 613”.
In definitiva, in queste circostanze, occorrerà verificare il mantenimento dei requisiti per la concessione della prestazione di disoccupazione in quanto, stando all'art 2 citato, il diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola si perde allorquando, pur se il lavoratore sia iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, risulti l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, artigiani o commercianti (ovverosia nelle c.d. gestioni autonome), o quando risulti che “i lavoratori esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato”.
La norma successiva, ovvero l'art. 3 del medesimo decreto, si occupa invece delle situazioni in cui vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, e ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
Dispone il detto articolo che: “I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità…I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.”
4 Orbene, in considerazione della ratio dell'Istituto che è quella di porre il lavoratore al riparo dallo stato di bisogno derivante dal mancato svolgimento della prestazione lavorativa, è stato precisato in giurisprudenza che l'evento che dà luogo alla tutela previdenziale non è la disoccupazione in genere ma l'inattività derivante dall'estinzione o dall'interruzione di un rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 1732 del 06.02.2003).
In coerenza col detto principio, è infatti prevista la detrazione dall'indennità in parola, ordinariamente riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate (entro il limite massimo di 365 giornate annue), delle giornate di lavoro autonomo o dipendente, agricolo e non agricolo, prestate dal lavoratore istante nell'anno: non sussistendo, in tali casi, il requisito giustificativo della provvidenza che è l'inattività dell'istante…”
(Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro, sentenza n. 188/2024).
Tanto premesso, appare condivisibile la prospettazione difensiva dell' , in base alla CP_3
quale, nella specie, l'indennità di disoccupazione agricola non è dovuta per mancanza di giornate da indennizzare.
Ed invero, come evidenziato dall' convenuto nella memoria di Controparte_4
costituzione, anche sulla scorta della documentazione in atti (v., in particolare, provvedimento di riconoscimento giornate relativo all'anno 2023 allegato al ricorso introduttivo del giudizio e prospetto dati UNIEMENS allegato alla memoria di costituzione), nel 2023 la ricorrente ha lavorato per 144 giornate come agricola giornaliera e per 240 giornate come lavoratrice non agricola, in forza di contratti part- time per 240 giornate (di cui 35 effettivamente lavorate e 205 non lavorate).
Tale circostanza esclude il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola poiché, effettivamente, sottraendo dalle giornate dell'anno solare (365) tutte le giornate di lavoro agricolo e non agricolo risultanti per tabulas (144+240=384), non residuano giornate da indennizzare.
La difesa articolata dalla ricorrente nelle note di TS depositate in data 31.1.2025, oltre a non “dialogare” con la tesi difensiva dell , non appare neppure coerente con la CP_3
documentazione acquisita.
Ed invero, nelle predette note la ricorrente ha evidenziato: “…Controparte sostiene, nella propria memoria difensiva, che la domanda proposta dalla ricorrente deve essere rigettata, in quanto non risultano giornate indennizzabili per lavoro extra agricolo.
CP_ Come risulta dalla documentazione depositata dall i flussi uniemens relativi all'anno 2023 attestano la sussistenza di lavoro extra agricolo svolto part-time, senza
5 indicare di fatto a quanto ammontano le giornate lavorate. Come noto, la disoccupazione agricola spetta anche in presenza di lavoro extra agricolo purché venga rispettato il criterio della prevalenza…”.
Orbene, per un verso, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nelle note in questione, dal prospetto dati UNIEMENS allegato alla memoria di costituzione (oggi richiamato dall'avv. Biuso nel corso della discussione orale) si evince chiaramente che nel 2023 ella ha lavorato per 240 giornate come lavoratore non agricolo in forza assunzioni part-time, di cui 35 effettivamente lavorate (circostanza, questa, confermata dall'avv. Biuso all'odierna udienza: “…dal documento denominato flussi CP_3
UNIEMENS si evince che la ricorrente ha lavorato n. 35 giorni nel settore extra- agricolo”: si veda verbale di udienza telematico che precede) e 205 non lavorate.
Per altro verso, con specifico riferimento al contratto di lavoro part-time verticale, devono calcolarsi non soltanto le giornate di effettivo espletamento dell'attività lavorativa, ma anche le giornate in pausa connaturali alla tipologia di tale tipologia di contratto (in tal senso, si veda Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, Sentenza n.
884/2024, che ha escluso l'indennizzabilità delle giornate in pausa).
Ne consegue che, non residuando giornate indennizzabili per l'anno 2023, il ricorso deve essere integralmente respinto.
3. - Spese irripetibili stante il deposito, da parte della ricorrente, della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., valida ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede nel contraddittorio delle parti:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Foggia, 14.5.2025
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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