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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 4408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4408 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 270/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1709/2024 pubblicata in data 11.06.2024
TRA
” corrente in Gragnano alla via Santa Parte_1
Caterina n. 19 (CF: - P. Iva ), in persona della titolare CodiceFiscale_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Gragnano alla Piazza Aubry n. 4 presso l'avv. Parte_1
Giulio Pepe da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E sito in Gragnano alla via Volte 2 - via Santa Caterina 15/29 (C.F: Controparte_1
, in persona dell'amministratore in carica , elettivamente P.IVA_2 Controparte_2 domiciliato in Gragnano alla via Santa Caterina n. 15 presso l'avv. Anna D'Antuono da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLATO: “E' presente per il l'avv. Anna D'Antuono che si riporta alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata, alle deduzioni e alle conclusioni ivi rassegnate, di cui chiede l'integrale accoglimento, nonché il rigetto dell'appello per improcedibilità e infondatezza, pagina 1 di 3 con condanna alle spese dell'appellante anche in caso di pronuncia di improcedibilità come da orientamento a riguardo dell'On.le Corte adita”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ditta individuale “ ” ha appellato la sentenza Pt_1 Parte_1 indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la sua domanda di condanna del sito in Gragnano alla via Santa Caterina n. 19, Controparte_1 all'eliminazione delle infiltrazioni provenienti dalle condutture fecali del fabbricato ed al risarcimento dei danni alla merce allocata nel proprio esercizio commerciale senza alcuna statuizione sulle spese processuali stante la contumacia del convenuto.
Il costituitosi nel giudizio di appello, ha chiesto il rigetto del Controparte_1 gravame avversario con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento ritualmente comunicato in data 12.05.2025 è stato disposto che la prima udienza, da celebrare in data 30.05.2025, fosse sostituita dal deposito telematico entro tale data di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Tale incombenza è stata curata solo dal difensore del appellato per cui il CP_1
Collegio, equivalendo il mancato deposito delle note da parte dell'appellante alla sua mancata comparizione, in base all'art. ex art. 127-ter u.c. c.p.c. secondo cui “Il giorno di scadenza del termine per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”, ha disposto il rinvio della causa al 19.09.2025 ex art. 348 co. 2 c.p.c.;
Tale ordinanza è stata ritualmente comunicata ai difensori costituiti in data 30.05.2025 disponendo ancora una volta la sostituzione dell'udienza del 19.09.2025 col deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. entro tale data.
Anche in tal caso le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. sono state depositate solo dal difensori del per cui torna applicabile l'art. 348 co. 2 c.p.c. che recita: “Se CP_1
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
La declaratoria di improcedibilità dell'appello, per il suo carattere definitivo e decisorio, deve contenere la pronunzia sulle spese (cfr. ad es. cass. n. 12636/2004) che, considerata la natura meramente processuale della presente decisione, vengono liquidate avendo riguardo ai pagina 2 di 3 compensi minimi previsti per le cause di valore indeterminato modesto dal D.M. n. 147 del 2022 in riferimento alla fase di studio della controversia ed a quella introduttiva.
Alla declaratoria di improcedibilità del gravame consegue, infine, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 il quale stabilisce che, quando un'impugnazione è rigettata integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 348 co. 2 c.p.c., dichiara l'improcedibilità dell'appello condannando la ditta individuale
“ ” al rimborso delle spese processuali sostenute dal Parte_1
Condominio appellato che si liquidano in € 1.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge. Dà atto dell'applicabilità,
a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1 proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 23.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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