Art. 10. (Modificazioni all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376)
Il terzultimo comma dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell' articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ".
Il terzultimo comma dell' articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni contenute nei commi primo e sesto del presente articolo sono estese anche alle assunzioni di personale straordinario presso gli uffici locali e sostituiscono le norme di cui ai primi due commi dell' articolo 9 della legge 2 marzo 1963, n. 307 ".