Articolo 1 della Legge 5 ottobre 1991, n. 318
Versione
26 ottobre 1991
Art. 1. 1. I titoli professionali del personale marittimo addetto ai servizi di coperta e ai servizi di macchina sulle navi adibite al trasporto di passeggeri e di merci e sulle navi da pesca sono stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio di Stato, nel rispetto delle convenzioni internazionali di cui l'Italia sia parte.
2. Con la procedura di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i criteri per la conversione dei titoli professionali del personale marittimo rilasciati sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1991