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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 775/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 997/2023
promossa in sede di appello da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
– CUI elettivamente domiciliato in Torino, C.F._1 P.IVA_1
.12, p tudio dell'Avv. Pasquale Ventura del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per procura allegata in primo grado
Appellante
contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino C.F. presso la quale è elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Torino, Via
Appellato
1 avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, sezione IX Civile, in data 6/05/2023, comunicata dalla cancelleria l'8/05/2023, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 1747/2023 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. . Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“In riforma dell'ordinanza emessa in data 06.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Torino, sezione IX civile, in persona del giudice dott.ssa Alessia Santamaria, nel proc. R.G. n. 1747/2023, Accertare il diritto del sig. al rilascio del permesso di soggiorno CE per Parte_1 moti re che il Questore di Imperia ne disponga il rilascio. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione:
“Respingersi l'appello perché infondato. Vinte le spese.”
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 24/07/2023:
“..omissis.. dichiara che questo ufficio non intende assumere conclusioni nella causa sopraindicata.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con l'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso del Sig. finalizzato ad ottenere il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno CE per motivi familiari. Il Giudice di prime cure ha premesso che l'azione spiegata andava ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit. Ha osservato il Tribunale che in base al disposto normativo di cui all'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in questione sussiste al ricorrere dei seguenti requisiti: 1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2 2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I. Con riferimento al primo requisito, ha evidenziato il Tribunale, che la documentazione prodotta dal ricorrente non poteva assurgere a prova di un effettivo rapporto di convivenza tra l'odierno appellante e la sorella intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano. Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha fornito, come al contrario era suo preciso onere, prova della effettiva condivisione di una vita familiare con la sorella, non avendo descritto né tantomeno provato Controparte_4 di aver con la sorella un progetto di vita in comune, né spiegato come esso concretamente si sarebbe estrinsecato nella vita quotidiana o come sarebbe stato rimodulato in futuro. Quanto al secondo requisito, il Giudice di prime Cure ha precisato che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è necessario verificare, oltre alla convivenza effettiva dello straniero con un parente entro il secondo grado, anche l'insussistenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I., ossia occorre verificare l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno de quo. Nel caso di specie la pericolosità sociale del ricorrente Parte_1 risultava in modo pacifico dalla condotta criminosa abitualmente tenuta dal ricorrente nell'ultimo decennio la cui descrizione operata dalla P.A: non era stato oggetto di contestazione. In buona sostanza, secondo il Giudice di prime cure, la commissione di gravi reati comuni contro il patrimonio tali da destare allarme sociale da parte del ricorrente integrava i motivi ostativi di cui all'art. 13, co. 1 del D. Lgs. 268/98. Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Avverso detta ordinanza, il Sig. ha proposto Parte_1 impugnazione con atto di citazione in appello notificato al il CP_1
06.06.2023 e depositato in data 13.06.2023 affidandosi a due motivi Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non abbia tenuto conto dello stato di detenzione domiciliare del ricorrente presso l'abitazione della sorella che impone un vincolo di convivenza con i soggetti che vivono nel medesimo luogo. Sarebbe quindi “inevitabile” che l'odierno appellante” conviva con la sorella e se ne prenda cura attesa la invalidità civile del 100% di quest'ultima. Con particolare riferimento alla pericolosità sociale, l'appellante ha dedotto che questa deve avere oltre che le caratteristiche della concretezza anche quelle dell'attualità al momento in cui viene adottato il provvedimento e che trattandosi di reati comuni essi non rientrano nei motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato che legittimano il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello sia Controparte_1
p ciale dell'appellante sia per la mancanza del requisito della effettiva convivenza.
All'udienza del 15/12/2023 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/04/2024.
Alla udienza del 19 aprile 2024 nessuno compariva e la Corte, visto l'art. 309 CPC, differiva la causa alla udienza l 20 settembre 2024.
Alla udienza del 20.9.2024 parte appellante si riportava alle conclusioni dell'atto di appello. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti per le repliche.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I) Sulla convivenza effettiva La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità 'titolata' di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle citate norme”. Occorre, infatti, porre attenzione al fatto che, quando viene richiesto un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., è proprio la convivenza effettiva a fondare il diritto ad ottenere il permesso richiesto e questa non deve essere interpretata come mera coabitazione, ma come comunanza di vita secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito, come era suo preciso onere, prova rigorosa dell'effettiva condivisione di una vita familiare con la sorella, CP_4 su cui vorrebbe fondare il titolo di soggiorno richiesto.
[...] entazione versata agli atti non assurge a prova dell'esistenza di un effettivo rapporto di connivenza tra i due fratelli e la richiesta di prova testimoniale, non reiterata in questa sede, è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime Cure, nessuna parola risulta essere stata spesa per descrivere il progetto di vita in comune
4 avviato e realizzato da e né Parte_1 Controparte_4 risulta essere stato in q o nte si estrinsechi nella vita quotidiana o come verrà rimodulato in prospettiva futura. Alcuna prova, in sintesi, risulta essere stata offerta in ordine ai fatti costitutivi del diritto invocato e nessun documento attesta l'effettivo avvio di un percorso di vita condiviso tra i due fratelli. Occorre ancora osservare che prima della “inevitabile” coabitazione conseguente al provvedimento di amissione alla detenzione domiciliare (9 marzo 2022) i fratelli non convivevano. Ne consegue che, la coabitazione, peraltro dovuta alla detenzione domiciliare, oltreché di breve durata non risulta “accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, Neppure può supplire alla mancanza di prova di effettiva condivisone di un progetto di vita in comune l'asserito prendersi cura della sorella invalida civile al 100% attesa la presenza di altre persone nella abitazione. In buona sostanza la parte appellante non ha provato la sussistenza delle condizioni di legge previste dall'art. 19 c. 2 lettera c) del T.U.I. per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno. L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
II) Sulla pericolosità sociale Correttamente il Tribunale ha ritenuto prevalente la tutela dell'ordine pubblico rispetto ai motivi familiari del cittadino straniero rimarcando che anche i reati comuni contro il patrimonio, se gravi e reiterati, ben possano integrare il parametro normativo previsto dall'art. 13, co. 1. Contr vale a dire “motivi di ordine e pubblico o di sicurezza dello Stato” ostano al rilascio del permesso di soggiorno. Quando sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero;
secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato “in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato” senza che sia necessario spiegare perché gli interessi familiari siano stati considerati subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato. L'art. l'art. 4, co. 3 del D.lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b) della legge del 30 luglio 2002, n. 189, rubricato
“Ingresso nel territorio dello Stato”, dispone che non è ammesso in Italia lo straniero “[…] che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato […] o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 del
5 codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale […]”. La giurisprudenza amministrativa è oramai consolidata nel giudicare legittimo l'automatismo espulsivo derivante dalla pregressa condanna per uno dei reati ostativi tassativamente previsti dall'art. 380, co. 1 e 2 del codice di procedura penale. Invero, la commissione di uno dei reati de quibus, caratterizzati da particolare gravità e allarme sociale, preclude la permanenza in Italia per una scelta operata a monte dal legislatore, senza che sia quindi necessario l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano (ex plurimis Cons. St., Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7582). L'unica eccezione all'operatività dell'automatismo anzidetto è costituita dalla sussistenza di eventuali legami familiari del “richiedente- condannato” con soggetti residenti in Italia. In tale ipotesi, che è quella in esame, si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, unitamente ad ulteriori elementi quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo dell'istante.
“Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art. 5, co. 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 […] e nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato[…], si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociadeguamente ali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Inoltre in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare. Questa Corte, ritiene che nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice di Prime Cure, l'onus motivazionale sia stato compiutamente assolto dal Questore. Inoltre il Tribunale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento precisando che, in presenza di condanne per reati di particolare gravità, non è necessario, ai fini del diniego, spiegare nel dettaglio il perché gli interessi familiari siano stati riconosciuti subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato.
6 La pericolosità sociale dell'appellante Sig. emerge dalla Parte_1 condotta criminosa abitualmente tenuta n 2011 (quando appena quattordicenne veniva fotosegnalato per furto aggravato in abitazione) al 2019 (possesso di chiavi o grimaldelli). Occorre altresì rilevare che i furti in abitazione, ripetuti con allarmante costanza, sono stati commessi in concorso con connazionali, ognuno con un proprio ruolo nella vicenda. A ciò si aggiungo altri reati quali resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata, ricettazione ed estorsione. Per quanto concerne la attualità, questa Corte rimarca che le reiterate condotte scriminare si sono interrotte solo quando l'appellante è stato arrestato e condotto in carcere il 13 giugno 2021 con fine pena al 14.11.2013 (e successiva ammissione alla detenzione domiciliare in data 9 marzo 2022). La consumazione di reati particolarmente gravi è indice di una spiccata pericolosità sociale e di un totale spregio di quelle che sono le regole minime di un comportamento rispettoso e volto alla volontà seria di integrarsi sul territorio. Come evidenziato dal Tribunale, l'arresto di per reati gravi Parte_1
e la mancanza di un reddito lecito (è stata p na busta paga relativa al mese di febbraio 2021), sono certamente sintomo di una spiccata pericolosità sociale e di comportamenti antigiuridici del tutto incompatibili con un'esistenza improntata al rispetto delle norme e alla volontà di integrarsi. E', invero, orientamento costante nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui “in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare” (Consiglio di Stato., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2083). Correttamente dunque è stato denegato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al ricorrente ritenendo sussistente l'interesse pubblico della necessità di escludere dal territorio nazionale gli stranieri autori di reati di particolare gravità. Corrisponde infatti all'interesse nazionale l'allontanamento dal territorio della Repubblica di persona la cui pericolosità sociale emerge da condanna per fatti che risultano gravemente contrastanti con i principi fondamentali dello Stato.
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate some in dispositivo applicando i parametri previsti dallo scaglione di valore indeterminabile - complessità basso delle sole fasi di studio (€ 2.058,00) e introduttiva (€ 1.418,00) non essendo stata espletata attività
7 istruttoria ed non avendo il depositato comparsa CP_1 conclusionale, per complessivi Euro
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 06.05.2023 e pubblicata in data 08.05.2023 nel procedimento n. 1747/2023 R.G dal Tribunale Ordinario di Torino, rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato. Condanna il l'appellante al pagamento, in favore del appellato, CP_1 delle spese di giudizio che liquida in € 3.476,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 997/2023
promossa in sede di appello da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
– CUI elettivamente domiciliato in Torino, C.F._1 P.IVA_1
.12, p tudio dell'Avv. Pasquale Ventura del Foro di Torino, che lo rappresenta e difende per procura allegata in primo grado
Appellante
contro
, in persona del Controparte_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino C.F. presso la quale è elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Torino, Via
Appellato
1 avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, sezione IX Civile, in data 6/05/2023, comunicata dalla cancelleria l'8/05/2023, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 1747/2023 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. . Controparte_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“In riforma dell'ordinanza emessa in data 06.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Torino, sezione IX civile, in persona del giudice dott.ssa Alessia Santamaria, nel proc. R.G. n. 1747/2023, Accertare il diritto del sig. al rilascio del permesso di soggiorno CE per Parte_1 moti re che il Questore di Imperia ne disponga il rilascio. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”.
Per la parte appellata, nella comparsa di costituzione:
“Respingersi l'appello perché infondato. Vinte le spese.”
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 24/07/2023:
“..omissis.. dichiara che questo ufficio non intende assumere conclusioni nella causa sopraindicata.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Torino con l'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso del Sig. finalizzato ad ottenere il rilascio del Parte_1 permesso di soggiorno CE per motivi familiari. Il Giudice di prime cure ha premesso che l'azione spiegata andava ricondotta all'art. 30, co. 6, d.lgs. n. 286/1998 che stabilisce che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, nelle forme di cui all'art. 20 d.lgs. n. 150/2011, contro il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, ricorrendo, in particolare, alla sezione specializzata istituita dal d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, giusta la nuova disciplina in tema di competenza delineata dagli artt. 3, lett. e), e 4 del d.l. cit. Ha osservato il Tribunale che in base al disposto normativo di cui all'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in questione sussiste al ricorrere dei seguenti requisiti: 1) convivenza con un parente entro il secondo grado che sia cittadino italiano;
2 2) assenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I. Con riferimento al primo requisito, ha evidenziato il Tribunale, che la documentazione prodotta dal ricorrente non poteva assurgere a prova di un effettivo rapporto di convivenza tra l'odierno appellante e la sorella intesa come concreta condivisione della vita in comune tra il richiedente ed il parente entro il secondo grado cittadino italiano. Secondo il Tribunale, il ricorrente non ha fornito, come al contrario era suo preciso onere, prova della effettiva condivisione di una vita familiare con la sorella, non avendo descritto né tantomeno provato Controparte_4 di aver con la sorella un progetto di vita in comune, né spiegato come esso concretamente si sarebbe estrinsecato nella vita quotidiana o come sarebbe stato rimodulato in futuro. Quanto al secondo requisito, il Giudice di prime Cure ha precisato che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c), T.U.I., è necessario verificare, oltre alla convivenza effettiva dello straniero con un parente entro il secondo grado, anche l'insussistenza di “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimino l'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 13, co. 1, T.U.I., ossia occorre verificare l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno de quo. Nel caso di specie la pericolosità sociale del ricorrente Parte_1 risultava in modo pacifico dalla condotta criminosa abitualmente tenuta dal ricorrente nell'ultimo decennio la cui descrizione operata dalla P.A: non era stato oggetto di contestazione. In buona sostanza, secondo il Giudice di prime cure, la commissione di gravi reati comuni contro il patrimonio tali da destare allarme sociale da parte del ricorrente integrava i motivi ostativi di cui all'art. 13, co. 1 del D. Lgs. 268/98. Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato il ricorso.
Avverso detta ordinanza, il Sig. ha proposto Parte_1 impugnazione con atto di citazione in appello notificato al il CP_1
06.06.2023 e depositato in data 13.06.2023 affidandosi a due motivi Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale non abbia tenuto conto dello stato di detenzione domiciliare del ricorrente presso l'abitazione della sorella che impone un vincolo di convivenza con i soggetti che vivono nel medesimo luogo. Sarebbe quindi “inevitabile” che l'odierno appellante” conviva con la sorella e se ne prenda cura attesa la invalidità civile del 100% di quest'ultima. Con particolare riferimento alla pericolosità sociale, l'appellante ha dedotto che questa deve avere oltre che le caratteristiche della concretezza anche quelle dell'attualità al momento in cui viene adottato il provvedimento e che trattandosi di reati comuni essi non rientrano nei motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato che legittimano il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari.
3 Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello sia Controparte_1
p ciale dell'appellante sia per la mancanza del requisito della effettiva convivenza.
All'udienza del 15/12/2023 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19/04/2024.
Alla udienza del 19 aprile 2024 nessuno compariva e la Corte, visto l'art. 309 CPC, differiva la causa alla udienza l 20 settembre 2024.
Alla udienza del 20.9.2024 parte appellante si riportava alle conclusioni dell'atto di appello. La Corte tratteneva la causa in decisone concedendo il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori venti per le repliche.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I) Sulla convivenza effettiva La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità 'titolata' di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle citate norme”. Occorre, infatti, porre attenzione al fatto che, quando viene richiesto un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., è proprio la convivenza effettiva a fondare il diritto ad ottenere il permesso richiesto e questa non deve essere interpretata come mera coabitazione, ma come comunanza di vita secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito, come era suo preciso onere, prova rigorosa dell'effettiva condivisione di una vita familiare con la sorella, CP_4 su cui vorrebbe fondare il titolo di soggiorno richiesto.
[...] entazione versata agli atti non assurge a prova dell'esistenza di un effettivo rapporto di connivenza tra i due fratelli e la richiesta di prova testimoniale, non reiterata in questa sede, è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime Cure, nessuna parola risulta essere stata spesa per descrivere il progetto di vita in comune
4 avviato e realizzato da e né Parte_1 Controparte_4 risulta essere stato in q o nte si estrinsechi nella vita quotidiana o come verrà rimodulato in prospettiva futura. Alcuna prova, in sintesi, risulta essere stata offerta in ordine ai fatti costitutivi del diritto invocato e nessun documento attesta l'effettivo avvio di un percorso di vita condiviso tra i due fratelli. Occorre ancora osservare che prima della “inevitabile” coabitazione conseguente al provvedimento di amissione alla detenzione domiciliare (9 marzo 2022) i fratelli non convivevano. Ne consegue che, la coabitazione, peraltro dovuta alla detenzione domiciliare, oltreché di breve durata non risulta “accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, Neppure può supplire alla mancanza di prova di effettiva condivisone di un progetto di vita in comune l'asserito prendersi cura della sorella invalida civile al 100% attesa la presenza di altre persone nella abitazione. In buona sostanza la parte appellante non ha provato la sussistenza delle condizioni di legge previste dall'art. 19 c. 2 lettera c) del T.U.I. per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno. L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
II) Sulla pericolosità sociale Correttamente il Tribunale ha ritenuto prevalente la tutela dell'ordine pubblico rispetto ai motivi familiari del cittadino straniero rimarcando che anche i reati comuni contro il patrimonio, se gravi e reiterati, ben possano integrare il parametro normativo previsto dall'art. 13, co. 1. Contr vale a dire “motivi di ordine e pubblico o di sicurezza dello Stato” ostano al rilascio del permesso di soggiorno. Quando sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero;
secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato “in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato” senza che sia necessario spiegare perché gli interessi familiari siano stati considerati subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato. L'art. l'art. 4, co. 3 del D.lgs. n. 286 del 1998, così come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b) della legge del 30 luglio 2002, n. 189, rubricato
“Ingresso nel territorio dello Stato”, dispone che non è ammesso in Italia lo straniero “[…] che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato […] o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'art. 380 commi 1 e 2 del
5 codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale […]”. La giurisprudenza amministrativa è oramai consolidata nel giudicare legittimo l'automatismo espulsivo derivante dalla pregressa condanna per uno dei reati ostativi tassativamente previsti dall'art. 380, co. 1 e 2 del codice di procedura penale. Invero, la commissione di uno dei reati de quibus, caratterizzati da particolare gravità e allarme sociale, preclude la permanenza in Italia per una scelta operata a monte dal legislatore, senza che sia quindi necessario l'accertamento in concreto della pericolosità sociale del cittadino straniero, né la valutazione del suo grado di integrazione nel contesto sociale italiano (ex plurimis Cons. St., Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7582). L'unica eccezione all'operatività dell'automatismo anzidetto è costituita dalla sussistenza di eventuali legami familiari del “richiedente- condannato” con soggetti residenti in Italia. In tale ipotesi, che è quella in esame, si impone una valutazione comparativa discrezionale dell'interesse alla sicurezza pubblica e di quello dello straniero alla tutela dei propri rapporti familiari, unitamente ad ulteriori elementi quali la durata del soggiorno e l'inserimento sociale e lavorativo dell'istante.
“Solo se sussistono vincoli familiari il Questore deve operare il bilanciamento tra gli opposti interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero, ai sensi dell'art. 5, co. 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286 del 1998 […] e nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, del familiare ricongiunto, ovvero dello straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato[…], si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociadeguamente ali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Inoltre in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare. Questa Corte, ritiene che nel caso in esame, come evidenziato dal Giudice di Prime Cure, l'onus motivazionale sia stato compiutamente assolto dal Questore. Inoltre il Tribunale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento precisando che, in presenza di condanne per reati di particolare gravità, non è necessario, ai fini del diniego, spiegare nel dettaglio il perché gli interessi familiari siano stati riconosciuti subvalenti rispetto alla sicurezza dello Stato.
6 La pericolosità sociale dell'appellante Sig. emerge dalla Parte_1 condotta criminosa abitualmente tenuta n 2011 (quando appena quattordicenne veniva fotosegnalato per furto aggravato in abitazione) al 2019 (possesso di chiavi o grimaldelli). Occorre altresì rilevare che i furti in abitazione, ripetuti con allarmante costanza, sono stati commessi in concorso con connazionali, ognuno con un proprio ruolo nella vicenda. A ciò si aggiungo altri reati quali resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata, ricettazione ed estorsione. Per quanto concerne la attualità, questa Corte rimarca che le reiterate condotte scriminare si sono interrotte solo quando l'appellante è stato arrestato e condotto in carcere il 13 giugno 2021 con fine pena al 14.11.2013 (e successiva ammissione alla detenzione domiciliare in data 9 marzo 2022). La consumazione di reati particolarmente gravi è indice di una spiccata pericolosità sociale e di un totale spregio di quelle che sono le regole minime di un comportamento rispettoso e volto alla volontà seria di integrarsi sul territorio. Come evidenziato dal Tribunale, l'arresto di per reati gravi Parte_1
e la mancanza di un reddito lecito (è stata p na busta paga relativa al mese di febbraio 2021), sono certamente sintomo di una spiccata pericolosità sociale e di comportamenti antigiuridici del tutto incompatibili con un'esistenza improntata al rispetto delle norme e alla volontà di integrarsi. E', invero, orientamento costante nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui “in particolari casi, connotati da condanne penali per reati di notevole gravità ed allarme sociale, l'obbligo di motivazione sul bilanciamento (con i legami familiari) può essere basato anche sulla gravità del reato, sussistendo una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale essendo oggettivamente intollerabile per il paese ospitante, non può mai bilanciarsi con quello privato alla vita familiare” (Consiglio di Stato., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2083). Correttamente dunque è stato denegato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al ricorrente ritenendo sussistente l'interesse pubblico della necessità di escludere dal territorio nazionale gli stranieri autori di reati di particolare gravità. Corrisponde infatti all'interesse nazionale l'allontanamento dal territorio della Repubblica di persona la cui pericolosità sociale emerge da condanna per fatti che risultano gravemente contrastanti con i principi fondamentali dello Stato.
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate some in dispositivo applicando i parametri previsti dallo scaglione di valore indeterminabile - complessità basso delle sole fasi di studio (€ 2.058,00) e introduttiva (€ 1.418,00) non essendo stata espletata attività
7 istruttoria ed non avendo il depositato comparsa CP_1 conclusionale, per complessivi Euro
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 06.05.2023 e pubblicata in data 08.05.2023 nel procedimento n. 1747/2023 R.G dal Tribunale Ordinario di Torino, rigetta il reclamo e conferma il provvedimento impugnato. Condanna il l'appellante al pagamento, in favore del appellato, CP_1 delle spese di giudizio che liquida in € 3.476,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 20.12.2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di Torino.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
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