Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei sigg: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 19/2024 R.G. promossa da:
(CF ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore Sig. (C.F. ), e dai Parte_2 CodiceFiscale_1
condomini:
, nato a [...] [...], C.F. ; Controparte_1 Pt_1 CodiceFiscale_2
, nato a [...] [...], C.F. ; CP_2 Pt_1 CodiceFiscale_3
, nata a [...] [...], C.F. ; Controparte_3 Pt_1 CodiceFiscale_4
, nato a [...] [...], C.F. ; CP_4 Pt_1 CodiceFiscale_5
, nata a [...] [...], C.F. ; Controparte_5 Pt_1 CodiceFiscale_6
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_6 CodiceFiscale_7
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_7 CodiceFiscale_8
, nato a [...] [...], C.F. ; Controparte_8 Pt_1 CodiceFiscale_9
, nata a [...] [...], C.F. ; Controparte_9 Pt_1 CodiceFiscale_10
, nato a [...] [...], C.F. Parte_3 Pt_1 CodiceFiscale_11 tutti elettivamente domiciliati a , in Via Umberto I n. 303, presso lo studio dell'Avv. Pt_1
Alessandro Carrubba (C.F. ) che li rappresenta e difende congiuntamente e CodiceFiscale_12
disgiuntamente all'Avv. Vincenzo Prestianni, giusta procura in atti;
1
residente in [...], elettivamente domiciliato in , Via Canfora Pt_1
n. 128/A, presso lo Studio dell'Avv. Salvatore Vittorio (C.F. ) che lo C.F._14
rappresenta e difende giusta procura in atti;
, nato a , il 09.10.1966, (c.f. ), residente in Parte_4 Pt_1 C.F._15
Mascalucia (CT), Via degli Alpini n.4, elettivamente domiciliato in , P.zza Cavour n.18 presso Pt_1 lo studio dell'Avv. Antonino Saltalamacchia (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._16
giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 3.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
- in persona del suo amministratore pro tempore - e i condomini ,
[...] CP_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e convenivano in giudizio,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
innanzi il Tribunale di Catania, , , Controparte_11 Controparte_12 [...]
, , , Controparte_13 Controparte_14 Controparte_10 Parte_4 CP_15
al fine di ottenere la condanna - in solido - dei
[...] Controparte_16
convenuti al risarcimento dei danni patiti.
Gli attori esponevano di aver acquistato dalla D.A.LI. Costruzioni S.r.l. (oggi liquidata e cancellata dal registro delle imprese) unità immobiliari site in due distinti fabbricati uniti tra loro, realizzati nel 2014 dalla predetta società nel Comune di , in (civici 16 e 18) i quali Parte_1 Parte_1
risultavano affetti da gravi vizi di costruzione.
Deducevano in particolare che tali edifici sarebbero stati realizzati in maniera non conforme al progetto approvato, alle concessioni rilasciate nonché alle prescrizioni contenute all'interno degli elaborati strutturali ed a quanto riportato nel certificato di collaudo statico.
Dunque, identificati i soggetti chiamati a rispondere per i gravi difetti dell'opera e per le dichiarazioni omesse o rese in sede di stipula dei rogiti (costruttore, impresa esecutrice, venditore, direttore dei lavori, collaudatore tecnico che ha accertato la conformità ex art.3 comma 2 L.R. n. 17/94, responsabile di cantiere), chiedevano al Tribunale adito di: “condannare i convenuti, in solido tra loro,
2 a risarcire agli attori tutti i danni dagli stessi patiti (oltre agli interessi ed alla rivalutazione), e patendi e che verranno quantificati da DA CT (che sin da ora deve intendersi richiesta) nonché di tutte le somme che si renderanno necessarie per le seguenti motivazioni ed in particolare: a) per rendere gli immobili, di proprietà degli attori, comprese le parti condominiali, conformi alle concessioni edilizie n. 18/12, 6/14, 55/14, 72/14 ed alla normativa antisismica (allegato 5); b) per il completamento dell'iter burocratico per l'ottenimento delle relative certificazioni;
c) per eliminazione di tutti i vizi di costruzione e relativo ripristino;
d) per i danni derivanti dalla ridotta commerciabilità dei beni, oggetto di compravendita di ciascun condomino/attore, il cui valore di acquisto, per le motivazioni di cui in premessa, dovrà essere ridotto del 50% e/o per come verrà quantificato da DA CT (che sin da ora deve intendersi richiesta); - condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, a favore degli attori della complessiva somma di € 50.000,00 quale risarcimento del maggior danno, come verrà provato;
- con vittoria di spese e compensi”.
Con comparse di risposta ritualmente depositate si costituivano in giudizio tutti i convenuti - ad eccezione della - contestando quanto dedotto dagli attori e chiedendo il rigetto delle CP_16
domande da essi formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di: “accertare se la costruzione del fabbricato di cui al Parte_1
, è avvenuta in conformità alle concessioni edilizie n. 18/2012 e n. 6/2014, rilasciate dal
[...]
Comune di in data 16.03.2012 e 19.02.2014, nonché alle disposizioni antisismiche, secondo Pt_1
gli elaborati progettuali vidimati dal Genio Civile;
- accertare, in caso di riscontrati vizi nell'esecuzione dei lavori, le opere necessarie, i costi necessari per la rimozione o per l'adeguamento dei manufatti viziati o non conformi”.
Venivano altresì ammessi l'interrogatorio formale e le prove testimoniali richieste dagli attori.
Nel corso della causa, gli attori avanzavano domanda di sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili dei convenuti e sino alla concorrenza della complessiva somma di € 1.500.000,00.
Il predetto sub procedimento si concludeva con ordinanza di rigetto emessa in data 2.12.2020.
Espletate le prove orali e depositata la CT, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.07.2023.
All'udienza del 3.07.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Con sentenza n. 4885/2023 pubblicata il 30.11.2023, nel giudizio iscritto al n. 17313/2019 R.G, il
Giudice unico della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania rigettava tutte le domande attoree,
3 condannava gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite (ivi comprese quelle inerenti al procedimento di sequestro conservativo) sostenute dai convenuti nella misura di euro 10.000,00 ciascuno (oltre rimb. spese gen., IVA e CPA) e poneva definitivamente a carico di parte attrice le spese di CT.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello gli originari attori per i motivi di cui si dirà appresso e nei soli confronti di e . Controparte_10 Parte_4
Costituitisi con autonome comparse, i due appellati hanno resistito all'impugnazione, eccependone preliminarmente l'inammissibilità per violazione dell'art. 331 c.p.c. e, nel merito, ne hanno chiesto il totale rigetto.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 3.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive autorizzate, e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del litisconsorzio necessario processuale sollevata da entrambi gli appellati non è fondata, atteso che parte attrice ha legittimamente rinunciato a qualunque domanda formulata in primo grado nei confronti degli altri convenuti, quali presunti condebitori solidali ex art. 1669 c.c., non sussistendo nella fattispecie alcun litisconsorzio necessario né di natura sostanziale né, tanto meno, processuale.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 5.6.2023 n. 15661; Cass. Sez. II,
27.09.2017 n. 22672; 26.09.2016 b. 18831), non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ove in tema di azione ex art. 1669 c.c. possano essere chiamati a rispondere l'appaltatore, il direttore dei lavori o anche il progettista (o altri soggetti a vario titolo coinvolti nella causazione dei lamentati danni), non determinandosi, per ciò solo, una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti.
Ancora, la Corte di legittimità ha chiarito che: “L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro” (Cass. Sez. III, 21.08.2018, n. 20860).
4 Passando ad esaminare il contenuto dell'atto di impugnazione, con il primo motivo si contesta, preliminarmente, la dichiarata decadenza ex art. 1669 comma 1 c.c. dall'azione di responsabilità esercitata nei confronti dell'Ing. progettista e direttore dei lavori di costruzione dell'edificio CP_10
condominiale in oggetto.
Il motivo non è fondato in ragione delle condivisibili argomentazioni formulate sul punto dal primo giudice.
Nella sentenza, in accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata dalla difesa del convenuto Ing.
viene espressamente e puntualmente affermato che: “Nel caso che ci occupa, la CP_10
consapevolezza della sussistenza delle irregolarità veniva acquisita dalle parti con la perizia redatta dall'Ing. e portata a conoscenza dei condomini dall'Amministratore in data 23.10.2018 Per_1
mediante la quale si dava conto della descrizione delle criticità individuate nell'immobile e delle possibili cause.
Si noti che nel successivo procedimento di A.T.P. innanzi al Tribunale di Catania, iscritto al n.
17914/2018 R.G. l'Ing. non era parte in causa. CP_10
La denuncia dei vizi, pertanto, veniva formalizzata solo in data 19 novembre 2019 data in cui veniva notificato l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, dunque oltre l'anno dalla piena conoscenza dei vizi dell'immobile.
Tale denuncia risulta, pertanto, documentalmente non tempestiva” (pag. 13).
Nonostante la perizia tecnica dell'Ing. , incaricato dal condominio di ispezionare l'edificio e di Per_1 accertare l'esistenza di vizi e/o di difetti di fabbricazione (v. delibera del 25.07.2018 in atti), non sia stata prodotta in giudizio da nessuna delle parti, gli stessi attori danno atto del suo esaustivo contenuto nell'atto introduttivo del giudizio (pag. 3), laddove premettono che: “ambedue i fabbricati risultano affetti da vizi di costruzione molto gravi, tali da convincere l'esponente amministratore, dopo averne fatto verificare l'entità da un proprio tecnico di fiducia (Ing. ) e… a ricorrere al Tribunale di Per_1
Catania per l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.c. (Ing.
”. Per_2
Dal verbale di assemblea condominiale del 25.07.2018 (all.to 19 del fascicolo di I grado), emerge che i condomini del , a maggioranza, avevano deliberato, come risulta dal Parte_5
punto 3), di effettuare una ispezione tecnica del condominio, nominando come tecnico l'Ing. Per_3
a cui l'amministratore affidava l'incarico con pec del 05.08.2018. Al punto 4) del predetto
[...]
verbale, in attesa della relazione del tecnico di fiducia Ing. , veniva già incaricato l'Avv. Per_1
Rosario Valore, per intraprendere futura azione legale per presunti vizi di fabbricazione.
5 Risulta pacifico e non contestato che nel mese di ottobre del 2018 il tecnico incaricato predisponeva la propria perizia (la difesa di parte appellata da atto - senza che sul punto ci sia stata alcuna contestazione - che si tratta di una perizia di 29 pagine depositata nel giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Catania e iscritto al n. 3179/2021 R.G. inerente l'attiguo edificio al civico 18 ed avente analogo oggetto) che, in data 23.10.2018, l'amministratore trasmetteva a tutti i condomini via email
(vedasi email depositata in giudizio in data 04.03.2020 dal convenuto Avv. ; CP_13
nell'ambito della stessa relazione verosimilmente si dava conto della descrizione delle criticità individuate nell'immobile e le possibili cause, idonee a far ottenere la precisa cognizione della situazione di non conformità strutturale delle opere, della presenza di vizi e/o difetti e della non perfetta esecuzione dell'opera; conclusioni poi in parte confermate in sede di A.T.P. dall'Ing. e Per_2 nel corso del giudizio di primo grado dall'Ing. e che denotano, quindi, una pregressa Per_4
conoscenza certamente apprezzabile dello stato dei luoghi, della gravità dei difetti e della loro derivazione causale (cfr. Cass. Sez. III, 5.11.2024 n. 28469; Cass. Sez. II, 10.11.2023 n. 31301; Cass.
Sez. II, 2.3.2022 n. 11034).
Il procedimento di A.T.P. iscritto al n. 17914/2018 R.G. non è stato promosso nei confronti dei due odierni appellati e soltanto con l'atto di citazione, notificato in data 19.11.2019, introduttivo del giudizio di primo grado iscritto al n. 17313/2019 R.G., l'azione risarcitoria è stata promossa anche nei confronti dell'Ing. nei cui confronti, pertanto, era già maturata la decadenza di un anno dalla CP_10
scoperta ex art. 1669 c.c.
La stessa parte attrice, in sede di memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c. del 18.11.2020, testualmente ribadisce che (pag. 4): “…diritto al risarcimento del danno da illecito che decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile… Danno di cui gli odierni attori sono venuti, compiutamente, a conoscenza con le relazioni degli Ing. (ottobre 2018) e (novembre 2019)”. Per_1 Per_2
Detta affermazione trova ulteriore conferma anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del
18.12.2020 depositata dall'Avv. , quale parte convenuta nel giudizio Controparte_13 primo grado, ma anche condomino dell'immobile de quo, che a pag. 4 conferma che: “la denunzia di essi vizi venne resa nota il 23-10-2018 proprio dal CTP incaricato dai condomini (e di cui parte avversa da espressamente contezza a pag.4 rigo 9 della memoria), mentre l'atto di citazione venne notificato al sottoscritto il successivo 19/11/2019…”.
Anche l'altro convenuto e condomino Avv. , nella sua memoria ex art. 183, Controparte_14
comma 6, n. 2 c.p.c. del 19.12.2020, a pag. 4, ribadisce che “…gli odierni attori (gli altri condomini) hanno conseguito un'apprezzabile grado di conoscenza oggettiva dei presunti difetti/vizi da cui
6 risulterebbe affetto l'immobile… nel giorno 23-10-2018 quale data della relazione dell'Ing.
[...]
, nell'occorso CTP incaricato dai condomini”. Per_5
Non appare, pertanto, condivisibile l'asserzione di parte appellante secondo cui il termine iniziale di decadenza, anche per l'Ing. dovrebbe decorrere dal deposito della perizia dell'Ing. CP_10 Per_2
avvenuto in data 04.11.2019, atteso che gli stessi condomini, in data 13.10.2019 (v. verbale di assemblea condominiale), ancora prima che venisse depositata la predetta relazione tecnica, sulla scorta della sola perizia tecnica dell'Ing. , hanno conferito mandato all'Avv. di Per_1 Pt_2
proseguire (avendo già ricevuto l'incarico professionale come da delibera assembleare del 25.07.2018)
l'azione giudiziale e risarcitoria contro la società costruttrice e venditrice, i soci della stessa, il D.L., il collaudatore e la compagnia assicuratrice Controparte_16
Ogni ulteriore censura inerente al merito della responsabilità dell'Ing. quale progettista e CP_10
direttore dei lavori ex art. 1669 c.c. rimane assorbita dalla pronuncia di decadenza della relativa azione risarcitoria.
Con il secondo motivo parte appellante ripropone la domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c. formulata nei confronti del collaudatore statico Ing. il cui operato avrebbe contribuito a Parte_4 cagionare i gravi difetti costruttivi dell'edificio condominiale, come accertati dall'Ing. e Per_2 dall'Ing. nelle rispettive consulenze tecniche. Per_4
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza e/o di prescrizione sollevata in appello dalla difesa di , trattandosi di eccezioni nuove, inammissibili ex art. 345 c.p.c., non Parte_4 rilevabili d'ufficio e non tempestivamente sollevate nel corso del giudizio di primo grado.
Il motivo non è fondato alla luce delle argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale.
Premesso che nei confronti dell'Ing. non è stata promossa alcuna azione di responsabilità Pt_4
contrattuale, mancando nella fattispecie un rapporto diretto tra gli attori odierni appellanti e lo stesso professionista incaricato del collaudo dalla società costruttrice, allo stesso viene attribuita una concorrente responsabilità extracontrattuale per avere contribuito a cagionare i gravi difetti strutturali dell'edificio oggetto di causa attraverso il certificato di collaudo statico dallo stesso redatto e sottoscritto (depositato in data 21.05.2014 presso l'Ufficio del Genio Civile di ai sensi dell'art. Pt_1
7 della L. 1086/1971 – in atti).
Invero, l'Ing. a seguito delle periodiche visite di collaudo (v. allegati n. 6 verbali in atti) e dei Pt_4
controlli dallo stesso esercitati durante la costruzione dell'edificio, ha attestato l'assenza di segni di dissesto o di lesioni, la solidità e la stabilità dell'insieme strutturale, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, l'assenza di difformità o di vizi di natura strutturale, la sostanziale rispondenza dimensionale delle strutture al progetto approvato, l'avvenuta osservanza delle norme
7 sismiche della L. 64/74 e ha concluso “dichiarando idonee le strutture all'uso previsto nel progetto depositato al Genio Civile di ”. Pt_1
Sul punto, il CT Ing. , dopo avere verificato la piena regolarità urbanistica dell'edificio di Per_4
, realizzato nel rispetto e in conformità alle concessioni edilizie nn. 18/2012, 6/2014, Parte_5
55/2014 e 72/2014, ha spiegato che “sotto il profilo strutturale sussistano effettivamente rilevanti difformità dell'eseguito rispetto a quanto progettualmente previsto ed autorizzato”, aggiungendo che i provvedimenti concessori sopra richiamati, “hanno regolarizzato gli immobili dal punto di vista urbanistico, non sono stati accompagnati da varianti strutturali, ovvero dalla presentazione di un ulteriore e diverso progetto delle strutture che includesse le modifiche introdotte, o meglio da introdurre, sia per le parti di opere da non realizzare che per la diversa conformazione strutturale di altre parti;
l'unico progetto esistente ed autorizzato dal Genio Civile ha quindi determinato che la diversa modalità di esecuzione di alcune opere, pur urbanisticamente regolari, ha indotto l'insorgere di difformità di natura strutturale” (pag. 22).
Ai paragrafi 3.1.a), 3.1.b) e 3.1.c) il CT ha dettagliatamente decritto le diverse difformità di natura esecutiva inerenti al piano interrato e ai giunti tecnici della palazzina e del corpo scala, specificando che dette difformità e le omesse realizzazioni di alcune parti dell'opera, seppure regolari sotto il profilo urbanistico, dovevano essere indicate nella relazione strutture ultimate, redatta dal progettista e direttore dei lavori, e nel collaudo delle strutture a firma dell'Ing. Pt_4
Il CT ha dato atto che le difformità strutturali nella realizzazione del complesso edilizio implicano che il processo edificatorio è stato realizzato (formalmente) in violazione alla normativa antisismica e che detta violazione - secondo l'orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. II, n. 1981/2016) - ingenera la sussistenza di una presunzione di pericolo che rende l'opera potenzialmente pericolosa per la pubblica e privata incolumità, ma in concreto ha più volte precisato che “sotto il profilo sostanziale non può aprioristicamente affermarsi che queste (con riferimento alle opere) comportino la sussistenza di una effettiva condizione di pericolo” (pag. 43) e che “le difformità rilevate non assumono una valenza di particolare rilievo” (pag. 44).
Soltanto una approfondita e invasiva verifica di vulnerabilità da effettuarsi sulle strutture delle due palazzine censite ai nn. 16 e 18, nei rispettivi vani garage e nei relativi appartamenti, consentirebbe al
CT “di determinare se le strutture così come realizzate siano idonee a fronteggiare il rischio simico con i livelli prescritti dalle dette norme ed in secondo luogo, laddove tali livelli non dovessero essere assicurati, potrà consentire l'individuazione degli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti nel rispetto dalle norme antisimiche (D.M. 17 gennaio 2018) (pag. 46).
8 Trattasi di indagine che, allo stato, come condivisibilmente dedotto dal primo giudice, non è possibile effettuare poiché coinvolgerebbe altro condominio (civico n. 18) e i singoli proprietari degli appartamenti estranei al presente giudizio (coinvolti in altro giudizio pendente in primo grado e iscritto al n. 3179/2021 R.G.).
Il richiamo effettuato dalla difesa degli appellanti alla disciplina del supercondominio (art. 1117 bis c.c.) e alla presunta comunione di alcune opere inerenti alle due palazzine che giustificherebbe il coinvolgimento nel presente giudizio di tutti i condomini delle due palazzine non è pertinente e non consente di superare le difficoltà tecniche e giuridiche di un accertamento tecnico consistente “in indagini strumentali e saggi, evidentemente distruttivi…” (pag. 47), da effettuarsi in un altro edificio.
Non è pertanto ammissibile o altrimenti utile il richiamo del CT o l'espletamento di altra consulenza tecnica collegiale come richiesta in appello.
Pur ritenendo che quanto attestato dall'Ing. nel certificato dallo stesso redatto non tiene conto Pt_4
della parziale non conformità dello stato dei luoghi rispetto all'originario progetto delle strutture autorizzato dall'Ufficio del Genio Civile di in data 9.5.2012, non è stata raggiunta una prova Pt_1
adeguata che la sua condotta professionale abbia cagionato al condominio e ai singoli condomini che hanno agito in giudizio concreti danni di natura patrimoniale suscettibili di risarcimento (intervenuta revoca dell'abitabilità, ridotto valore commerciale degli immobili, eliminazione dei vizi di costruzione, ripristino dello stato dei luoghi...).
A fronte dei positivi e confortanti controlli di laboratorio, dei saggi sui materiali impiegati e delle prove sclerometriche sulle fondazioni, sui pilastri e sulle travi effettuati e/o verificati dal Collaudatore appellato non c'è alcuna effettiva e valida prova contraria che l'edificio necessiti di interventi strutturali necessari per raggiungere i livelli di sicurezza sia in ambito gravitazionale che sismico prescritti dalle norme antisismiche.
Anche in relazione agli ulteriori vizi e/o gravi difetti lamentati dagli appellanti, il CT ha evidenziato come le infiltrazioni “siano prevalentemente riconducibili alle modalità di realizzazione in continuità della pavimentazione, anche in corrispondenza dei giunti tecnici, che ha comportato l'intervenuta inefficienza del sistema di impermeabilizzazione.
Per quanto riguarda invece le micro fessurazioni presenti nella pavimentazione del piano garage si osserva come tale elemento non assume la funzione di elemento strutturale ma comunque, in base a quanto osservato, si può indicare come la natura delle microfessure e l'assenza di ulteriori e corrispondenti fenomeni indicano come tale problematica non sia riconducibile a dissesti strutturali o cedimenti fondali della costruzione” (pag. 27).
9 Entrambe le problematiche riscontrate dal CT, probabilmente riconducibili alle scelte progettuali e alla fase esecutiva dei lavori di costruzione dell'edificio, non sono certamente addebitabili all'attività svolta dal Collaudatore assolutamente estraneo alla fase di progettazione e alla direzione ed esecuzione dei lavori.
La Suprema Corte ha ricondotto l'art. 1669 c.c. nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, al fine di consentire ai danneggiati da gravi difetti dell'edificio, una tutela non minore, ma anzi, come vuole il legislatore, rafforzata rispetto a quella che sarebbe loro offerta dall'art. 2043 c.c.
Sul punto, condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass Sez. II, 14/01/2014, n. 632; Cass. Sez.
II, 18/12/2015, n. 25541), ha affermato che: "La denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore".
Non ricorrono, pertanto, i presupposti di fatto e di diritto indicati dalla giurisprudenza di legittimità per ricondurre ex art. 1669 c.c. all'operato dell'Ing. i presunti gravi difetti di costruzione lamentati Pt_4
dagli appellanti.
In base al principio della soccombenza gli appellanti vanno solidalmente condannati alla rifusione delle spese del presente giudizio di appello in favore dei due appellati, che si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (scaglione da euro 26.001,00 a euro
52.000,00), come dichiarato in appello, dell'attività difensiva effettivamente svolta e della non particolare complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e quelli minimi per la sola fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore e da
[...] Controparte_1
, , , ,
[...] CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, e , nei confronti di Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Parte_3
e avverso la sentenza n. 4885/2023 pubblicata il Controparte_10 Parte_4
10 30.11.2023 ed emessa dal Giudice unico della Quarta Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 17313/2019 R.G..
Condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione in favore di e Controparte_10 Pt_4
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida per ciascuno degli appellati in
[...]
complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.148,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisionale, oltre IVA,
CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 30.12.2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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