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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.3202 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3202 tra TT Pt_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:52 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per TT ST l'avv. CULTRERA GIUSEPPE , oggi sostituito dall'avv. SILVIA MARGHERITA
Per l'avv. Controparte_1
MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. SILVIA LEONE
L'avv. MARGHERITA insiste in ricorso discutendo la causa. L'avv. LEONE si riporta agli atti discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito,
decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3202 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3202 /2024 tra
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliata in Noto (SR), Via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. CULTRERA Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede Prov.le , rappresentata e difesa CP_1
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569; Per_1
- resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi della Legge ai sensi della Legge n. 18/1980 e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma
3, art. 3 L. 104/92;
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 05.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 31.07.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondate.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, sia nella relazione Persona_2
scritta depositata il 17.05.2024 che nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e non si è espresso in ordine al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo nel senso di ritenere che: “Ritengo che tale complesso patologico sulla base degli elementi desunti dalla ricostruzione anamnestica e dalla valutazione delle condizioni cliniche attuali rende la stessa invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/88 124/98) grave al
100%, non ravvedendosi la necessità di assistenza continua da parte di terzi così come valutato dalla Commissione Medica dell'ASL di Siracusa in occasione della seduta del 22.09.2023… in risposta alle osservazioni dell'avvocato di parte ricorrente si conferma la valutazione espressa nella mia consulenza in quanto l'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali non evidenzia limitazioni funzionali, né deambulatorie né cognitivo-mnesiche, tali da soddisfare i requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento e non si è espresso in ordine al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_2
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di Persona_3
accertamenti più specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, non
3 riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento, ma riteneva sussistenti i requisiti per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, stabilendone la decorrenza sin dal 22.09.2023, data della visita collegiale della commissione ASL di Siracusa, concludendo nel senso di ritenere che “Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al
D.M. del 5/2/1992 ritengo che la perizianda, a causa delle numerose e gravi malattie in diagnosi indicate, presenti un'invalidità pari al 100% e, pertanto, ella sia da considerare ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave sin dal 26/10/2022, epoca della domanda amministrativa. La perizianda, come ho potuto personalmente evidenziare nel corso delle operazioni peritali e come conferma la documentazione sanitaria, può deambulare autonomamente e può compiere, senza necessità di assistenza continua, gli atti quotidiani della vita. sin dal 22/9/2023 ha avuto i Parte_3
requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/1992”.
All'udienza del 17.06.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita parziale accoglimento quanto al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità dal 22.09.2023.
La relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la sussistenza del Parte_2
requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dal 22.09.2023.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato Parte_2
il 31.07.2024 a seguito di ATP:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riconosce in capo a il requisito Parte_2
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata in data 30.04.2025 dal dott. , con Persona_3
decorrenza dal 22.09.2023.
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3202 tra TT Pt_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 giugno 2025, alle ore 9:52 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per TT ST l'avv. CULTRERA GIUSEPPE , oggi sostituito dall'avv. SILVIA MARGHERITA
Per l'avv. Controparte_1
MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. SILVIA LEONE
L'avv. MARGHERITA insiste in ricorso discutendo la causa. L'avv. LEONE si riporta agli atti discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito,
decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3202 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 17/06/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3202 /2024 tra
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliata in Noto (SR), Via Ducezio n. 3, presso lo studio dell'avv. CULTRERA Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( ), con Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 presso la sede Prov.le , rappresentata e difesa CP_1
[... dall'avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, rep. n. 80974/21569; Per_1
- resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento ai sensi della Legge ai sensi della Legge n. 18/1980 e per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma
3, art. 3 L. 104/92;
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 05.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 31.07.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione della indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, pretese che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondate.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, sia nella relazione Persona_2
scritta depositata il 17.05.2024 che nella risposta alle osservazioni di parte ricorrente, non ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento e non si è espresso in ordine al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, concludendo nel senso di ritenere che: “Ritengo che tale complesso patologico sulla base degli elementi desunti dalla ricostruzione anamnestica e dalla valutazione delle condizioni cliniche attuali rende la stessa invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/88 124/98) grave al
100%, non ravvedendosi la necessità di assistenza continua da parte di terzi così come valutato dalla Commissione Medica dell'ASL di Siracusa in occasione della seduta del 22.09.2023… in risposta alle osservazioni dell'avvocato di parte ricorrente si conferma la valutazione espressa nella mia consulenza in quanto l'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali non evidenzia limitazioni funzionali, né deambulatorie né cognitivo-mnesiche, tali da soddisfare i requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento.”.
Il CTU, pertanto, ha negato la sussistenza dei requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento e non si è espresso in ordine al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità.
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_2
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di Persona_3
accertamenti più specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuando una valutazione parzialmente divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, non
3 riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per la concessione della indennità di accompagnamento, ma riteneva sussistenti i requisiti per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità, stabilendone la decorrenza sin dal 22.09.2023, data della visita collegiale della commissione ASL di Siracusa, concludendo nel senso di ritenere che “Facendo riferimento alla tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al
D.M. del 5/2/1992 ritengo che la perizianda, a causa delle numerose e gravi malattie in diagnosi indicate, presenti un'invalidità pari al 100% e, pertanto, ella sia da considerare ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave sin dal 26/10/2022, epoca della domanda amministrativa. La perizianda, come ho potuto personalmente evidenziare nel corso delle operazioni peritali e come conferma la documentazione sanitaria, può deambulare autonomamente e può compiere, senza necessità di assistenza continua, gli atti quotidiani della vita. sin dal 22/9/2023 ha avuto i Parte_3
requisiti sanitari per essere riconosciuta portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi del comma 3 articolo 3 della legge 104/1992”.
All'udienza del 17.06.2025 la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione merita parziale accoglimento quanto al riconoscimento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità dal 22.09.2023.
La relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 2413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la sussistenza del Parte_2
requisito sanitario per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità con decorrenza dal 22.09.2023.
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande del ricorrente, possono essere integralmente compensate tra le parti;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso depositato Parte_2
il 31.07.2024 a seguito di ATP:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, riconosce in capo a il requisito Parte_2
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata in data 30.04.2025 dal dott. , con Persona_3
decorrenza dal 22.09.2023.
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 17/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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