Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1895/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
corrente in Alcamo, Cod. Fisc. e P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'Avv. Damiano P.IVA_1
Ciacio;
appellante
CONTRO
(P. IV , con sede a Mazara del Vallo, rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Pinta per mandato in atti;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo,
contrariis reiectis: Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
appello e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 749/2022 (allegato
02), resa e pubblicata in data 11.10.2022 dal Tribunale di Marsala, Sezione Civile
in composizione monocratica, Dott. Marcello Bellomo, nella causa iscritta al n.
507/2021 RG, istaurata dall'odierna appellata società e la società CP_1
notificata a mezzo P.e.c. da parte appellata in Parte_1
data 13.10.2022, dichiarando, in accoglimento dell'odierno gravame,
l'insussistenza/infondatezza delle domande tutte formulate da parte ex adversa
nel giudizio di primo grado;
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e
le istanze sollevate dall'appellato dinanzi alla Corte di Appello adita per tutti i
motivi meglio esposti nel presente atto. In tutti i casi con vittoria di spese e
compensi oltre il rimborso forfettario per le spese generali oltre IVA e CPA come
per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “ In via principale e nel Merito, Dichiarare
inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e
fattuale, l'appello proposto avverso la sentenza n. 749/2022 del Tribunale di
Marsala. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze
professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
iva e cpa da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 23.2.2021 la società propose Parte_2
opposizione avverso il precetto “in rinnovazione”, notificatole dalla
[...]
[...] [...
[...] in data 3.2.2021, con il quale le era stato intimato il Controparte_2
pagamento in favore della precettante della somma di € 6.000,00, oltre accessori e spese, in forza dell'assegno di conto corrente bancario tratto su Credito
Siciliano spa - Agenzia di Mazara del Vallo, recante n.ro 0780734916-00, datato
04.06.2020, presentato all'incasso lì 08.06.2020 e restituito impagato il
10.06.2020.
A fondamento dell'opposizione la eccepì la non autenticità della Parte_2
sottoscrizione del proprio legale rappresentante apposta sul titolo e chiese dichiararsi la nullità di esso nonché l'accertamento della insussistenza di una sua esposizione debitoria nei confronti della controparte.
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 749/2022 emessa in data 10-11/10/2022,
accogliendo l'opposizione, dichiarò la “insussistenza del diritto della
[...]
di agire esecutivamente nei confronti della opponente in Parte_1
forza dell'assegno bancario” sopra indicato, annullando, per l'effetto, il precetto, e condannò l'opposta alla refusione delle spese del giudizio sostenute dalla controparte, liquidate nella complessiva somma di € 2.097,50, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ha proposto appello la soccombente chiedendo l'integrale riforma della pronuncia col favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Ha resistito la istando per il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 16 gennaio 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La sentenza impugnata, dopo avere rilevato che la deduzione in ordine alla falsità della sottoscrizione di traenza apposta sull'assegno bancario azionato nel precetto era stata formulata in termini espressi e specifici dalla opponente, ha ritenuto che sarebbe spettato alla opposta, secondo il meccanismo previsto dagli artt.214 e ss. c.p.c., attivarsi per ottenere la verificazione onde, a fronte di tale inerzia, l'opposizione andava accolta nei termini sopra indicati.
Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere non solo ritenuto l'adeguatezza del disconoscimento ma anche, e in ogni caso, fatto mal governo dei principi afferenti al riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei giudizi di opposizione all'esecuzione.
Più precisamente l'appellante, richiamando alcuni arresti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 28874/19, 11332/2009), assume che non possa trovare ingresso in tale genere di giudizio lo speciale procedimento previsto, in corso di causa e nell'ambito degli ordinari processi di cognizione, dagli artt. 214 e ss.
c.p.c. e ciò tenuto conto che nelle opposizioni all'esecuzione spetta all'opponente dimostrare i fatti che tolgono valore alla pretesa del creditore, e ciò tanto più ove venga azionato un titolo di credito per il quale, stante la intrinseca natura di ricognizione di debito, opera la previsione di cui all'art.1988 c.c. che pone la presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, il quale nel caso in esame sarebbe comprovato dalla fattura prodotta in primo grado.
Il motivo è infondato. 5
È noto che l'assegno, al pari della cambiale, oltre a integrare prova scritta idonea a consentire l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'art. 642 c.p.c, costituisce esso stesso titolo esecutivo che legittima l'immediato avvio dell'espropriazione forzata.
Per assumere tale efficacia, tuttavia, occorre che l'assegno rechi tutti i requisiti prescritti, a pena di invalidità, dall'art. 1 R.D. 1736/1933, tra cui figura la sottoscrizione, elemento questo essenziale e non surrogabile mediante il ricorso a elementi integrativi di carattere presuntivo o esterni al titolo.
Nel caso di specie la società opponente ha espressamente disconosciuto la sottoscrizione apposta sul titolo di credito, ponendo la questione come motivo della sua opposizione.
A fronte di tale diretto e specifico disconoscimento, la società opposta non ha avanzato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. ma ha solo chiesto la formale ammissione delle prove documentali, peraltro di formazione unilaterale, allegate alla sua comparsa di costituzione (v. memoria 183 c.p.c. del 27.7.2021) ed il
Tribunale ha ritenuto che, “in mancanza di specifica iniziativa dell'opposto in
ordine alla verificazione della sottoscrizione de qua ed in mancanza di diverse ed
ulteriori deduzioni e allegazioni difensive da parte di quest'ultimo- deve
dichiararsi la insussistenza del diritto della convenuta ad agire in via esecutiva
nei confronti della società attrice in forza dell'assegno bancario indicato in
precetto”.
Siffatta motivazione appare immune dai vizi denunciati e, anzi, conforme ai più
recenti arresti giurisprudenziali sul tema. 6
In un caso del tutto analogo alla fattispecie in esame, invero, la Suprema Corte
ha ribadito che “il disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni che, per
consolidato orientamento, non richiede il rispetto di formule sacramentali o
vincolate, è idoneo, nell'ambito di un giudizio di opposizione a precetto, a privare
di efficacia l'assegno (o la cambiale), in virtù di quanto stabilito dagli articoli 214 e
216 c.p.c., non essendo necessaria una querela di falso: spetterà al creditore
proporre eventuale istanza di verificazione, dal momento che, per effetto del
disconoscimento, viene contestata non già la regolarità formale del titolo
esecutivo, bensì la sua stessa esistenza” (Cass. civ. sez. III, 19 settembre 2022,
n. 27381).
In tale pronuncia la Suprema Corte, confrontandosi con l'orientamento giurisprudenziale difforme richiamato dall'appellante, ha dato continuità
all'opposto indirizzo secondo cui non vi è ragione di non ritenere applicabile anche nelle opposizioni esecutive, le quali danno luogo ad un processo ordinario di cognizione - onde bisogna avere riguardo alla posizione sostanziale delle parti rispetto al rapporto dedotto e non al fatto, meramente estrinseco e casuale, che la lite sia stata iniziata dall'una o dall'altra parte - il meccanismo previsto dagli artt.214 e ss. c.p.c. che opera anche con riguardo ai titoli di credito i quali per la loro peculiarità, essendo titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, ben possono essere contestati a monte, nella loro stessa consistenza di scritture private, come avviene nel caso in cui venga negata l'autenticità della firma di traenza.
In altre parole, e aderendo a tale condivisibile arresto, va evidenziato che, in presenza di un siffatto disconoscimento, non si configura la deduzione di meri 7
fatti estintivi o modificati della pretesa creditoria, che graverebbe sull'opponente dimostrare, ma si contesta a monte l'esistenza del titolo esecutivo stragiudiziale,
cosicché spetterà a chi di esso intende avvalersi, ossia all'opposto, fornire prova positiva della sua genuinità attraverso l'attivazione del procedimento di verificazione.
E' evidente, poi, che il richiamo alla previsione dell'art.1988 c.c. sia inappropriato trattandosi di norma che presuppone che la autenticità della scrittura privata contenente la ricognizione di debito risulti incontestata o già accertata giudizialmente.
Per tali ragioni l'appello va integralmente rigettato.
In ossequio alla regola della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute per questo grado dalla appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, nei parametri tariffari minimi in considerazione della semplicità della causa. Di esse si dispone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 749/2022 pubblicata dal Tribunale di Marsala l'11/10/2022.
Condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre spese generali, CPA 8
ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
Pinta, ai sensi dell'art.93 c.p.c..
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012
n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Palermo, 6.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo