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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2176 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale e vertente tra c.f , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante in carica sig.ra Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Belcastro
-appellante contro
(c.f. e (c.f. CP_1 C.F._1 Parte_3
rappr.ti e difesi dall'avv.to Benedetto C.F._2
AT , ed entrambi elett.te dom.ti in Catanzaro alla via Schipani n. 110 presso lo studio dell'avv.to Mariagemma Talarico
- appellati e appellanti incidentali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione difesa e richiesta, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, DA CONCEDERSI INAUDITA ALTERA PARTE, e rinnovo della CTU disposta in I grado, PER TUTTI I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA, COSì STATUIRE: 1) Revocato comunque il Decreto Ingiuntivo, riformare totalmente la sentenza n. 2100/2019 pubbl. il 23/10/2019 (R. G. 4752/2013) e non notificata, emessa dal Tribunale di Cosenza, rigettando tutte le domande formulate dai Dott.ri e CP_1 nei confronti della Parte_3 Parte_1
2) In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in I grado e reiterate a mezzo del presente appello, accertata e dichiarata la responsabilità dei dott.ri e CP_1 Parte_3 nel non aver tempestivamente informato la
[...] [...] delle corrette modalità di fruizione del credito Parte_1
d'imposta maturato, per come meglio descritto nel presente atto, omettendo di predisporre la documentazione necessaria, condannare gli stessi in solido tra loro:
- Al risarcimento del danno economico subito dalla
[...]
pari a € 355.012,77, ovvero quell'altra Parte_1 somma maggiore o minore eventualmente determinata anche in via equitativa che risulterà di effettiva giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
- Al risarcimento del danno di immagine subito dalla
[...] per il procedimento penale nei confronti Parte_1 del proprio legale rappresentante pro tempore, per come meglio descritto nel presente atto, quantificabile in € 100.000,00, ovvero quell'altra somma maggiore o minore eventualmente determinata anche in via equitativa che risulterà di effettiva giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
3) Accertata e dichiarata la responsabilità del dott.ri CP_1
e nell'avere unilateralmente ed Parte_3 improvvisamente interrotto il rapporto di consulenza in essere con la e per come meglio decritto nel Parte_1 Pt_1 presente atto, condannare gli stessi al risarcimento del danno subito dalla pari ad € 37.752,00, ovvero a quell'altra Parte_1 somma maggiore o minore eventualmente determinata anche in via equitativa che risulterà di effettiva giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
pag. 2/12 4) In subordine, nell'inconcessa ipotesi di conferma, anche parziale, della avversa pretesa, dichiarare i due crediti estinti in compensazione fino a quantità corrispondenti. Con ogni altra ulteriore e consequenziale statuizione, con vittoria di spese, (anche di CTU) e competenze per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ovvero, in caso di rigetto del presente appello, con compensazione di dette spese e competenze professionali”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'avverso gravame, poiché infondato sia in fatto che in diritto;
accogliere, per contro, l'appello incidentale spiegato con la comparsa di risposta del 06.02.2020 e, per l'effetto, condannare ulteriormente la al pagamento, in Parte_1 favore degli appellati, anche del compenso dovuto per l'attività di consulenza tributaria in tema di investimenti nelle aree svantaggiate, nella misura di € 144.790,00 oltre accessori ed interessi di legge, ovvero in via subordinata, di quella di € 57.916,00, oltre accessori ed interessi di legge. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese e competenze, comprese quelle liquidate in primo grado”.
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 12.3.2013, e CP_1 Parte_3 chiedevano al Tribunale di Cosenza di emettere ingiunzione di pagamento in danno della società Parte_1 rispettivamente in favore del primo per € 545.136,48 ed in favore del secondo per € 472.598,66, e per entrambi oltre accessori. A sostegno della loro richiesta, i ricorrenti facevano presente di aver svolto nell'interesse della società prestazioni Parte_1 professionali di consulenza economico-finanziaria, contabile e tributaria, sin dalla sua costituzione e sino al 31.12.2012. In accoglimento del ricorso, il Tribunale di Cosenza, in data 25.6.2013, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1095/13.
pag. 3/12 Con atto di citazione notificato il 1.10.2013, la società proponeva opposizione avverso tale Parte_1 ingiunzione e, a sostegno di tale opposizione deduceva: nullità del decreto ingiuntivo opposto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 633 c.p.c. e, comunque, insufficienza della documentazione prodotta a corredo del monitorio;
intervenuta abrogazione delle tariffe professionali;
non dovutezza delle somme pretese;
di aver subito, a causa dell'operato dei deducenti, danni per il risarcimento dei quali la società opponente spiegava domanda riconvenzionale. All'esito della costituzione degli opposti, che chiedevano il rigetto dell'opposizione e dell'avversa riconvenzionale, contestando puntualmente ogni assunto di controparte, veniva disattesa la richiesta di concessione della clausola di provvisoria esecuzione. Depositate le note ex art. 183, 6° comma n. 1, 2 e 3 da parte dell'opponente, e n. 2 e 3 da parte degli opposti, veniva ammessa ed espletata la prova per testi e, successivamente, disposta consulenza tecnica d'ufficio, nonché convocazione del CTU per chiarimenti, resi all'udienza del 22.09.2017. Con sentenza n. 2100/2019, depositata il 22.10.2019, il Tribunale di Cosenza, previa revoca del decreto opposto, riducendo l'entità delle pretese, condannava Parte_1 al pagamento di €139.718,47 oltre accessori di legge su
[...]
€135.855,41 in favore di e di €98.539,62 oltre accessori di CP_1 legge su €94.962,5 in favore di dichiarava inammissibile Pt_3 la domanda riconvenzionale, spiegata dalla società opponente e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite oltre agli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio.
2. Avverso tale pronuncia propone appello Parte_1
chiedendo altresì la sospensione dell'esecutività della
[...] sentenza. Si costituivano gli appellati anche nel presente grado di giudizio per impugnare e contestare l'avverso gravame, in quanto totalmente infondato, e chiederne quindi il rigetto, proponendo a loro volta appello incidentale.
pag. 4/12 RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la “errata valutazione in merito alla presunta tardività della deduzione inerente la mancata dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico a e in proprio”. A CP_1 Parte_3 sostegno del motivo ha affermato di aver già proposto la deduzione nell'opposizione a decreto ingiuntivo e di aver contestato e disconosciuto l'avvenuto conferimento dell'incarico. I professionisti avrebbero dichiarato di agire nell'interesse della società, al di fuori di un espresso incarico loro conferito, e non quali rappresentanti legali e/o soci dello con Controparte_2 il quale la società aveva intessuto un rapporto di mandato professionale. Il motivo è infondato per le considerazioni che seguono. Parte appellante non ha tempestivamente avanzato, nel corso del giudizio di primo grado, eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva, ma anche a voler considerare non tardiva la deduzione in ordine alla mancata dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico, vi è contraddizione, avendo questa affermato, dapprima di aver contestato l'esistenza di predetto incarico e la mancanza di prova dello stesso da parte degli appellati, per poi sostenere di aver già pagato i servizi per cui è causa ai soggetti giuridici che li avevano effettivamente resi. Si legge nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, riportato poi nell'atto di citazione in appello, che “tutte le attività di consulenza effettivamente e concretamente ricevute dalla società opponente sono già state per intero pagate in parte allo società della quale i Dott.ri e Controparte_2 CP_1 erano i legali rappresentanti e/o soci e, a partire Parte_3 dall'annualità 2010, direttamente ai predetti professionisti”. Pertanto, l'appellante ha riconosciuto di aver conferito incarico ai dott.ri e tanto da affermare di aver già corrisposto CP_1 Pt_3 loro le somme di spettanza. Sennonché, le fatture prodotte a dimostrazione dell'assunto riportano una causale del tutto generica, che non consente di ritenere ricompresa l'attività svolta dai professionisti nelle liquidazioni dei compensi operate da
La società percipiente, in ogni caso, ha ottenuto Parte_1 benefici ulteriori (come, per esempio, la domanda di accesso alle pag. 5/12 agevolazioni regionali per il settore della moda) grazie alla documentazione allegata e redatta dai professionisti per l'attività svolta successivamente a quella liquidata in favore dello studio professionale di cui e facevano parte. CP_1 Pt_3
3.1. Con il secondo motivo la parte ha eccepito la “errata valutazione del contenuto del rapporto professionale in essere con gli appellati a decorrere dal 2010, con riferimento alla presunta natura ordinaria dello stesso”. Anche tale motivo di appello è infondato. L'assunto sostenuto da parte appellante, secondo cui le attività svolte da e rientravano nelle ordinarie CP_1 Pt_3 attività di consulenza e tenuta della contabilità, è smentito dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio. Il consulente d'ufficio, nominato nel giudizio di primo grado, afferma, in risposta al secondo quesito, che “le attività svolte dai professionisti odierni opposti a parere del CTU non rientrano nelle ordinarie attività di consulenza e tenuta della contabilità” (pagina 38 della relazione di CTU). Nel dettaglio, il CTU rileva che l'attività di consulenza in materia di accesso alle agevolazioni di cui alla L. Regionale n.13\2005 “attiene a consulenza straordinaria, non riconducibile a quella fornita in via ordinaria” (pagina 14 della relazione di CTU); parimenti afferma che la consulenza in materia di credito d'imposta ex L. 296/2006 (in particolare la fase di studio e di preparazione dell'istanza modello Fas) presenta “il carattere della straordinarietà rispetto alla normale consulenza” (pagina 17 della relazione di CTU); infine, il CTU ha considerato non ordinarie anche le attività di consulenza economico-finanziaria prestata per la concessione di un leasing e di un mutuo e le attività di consulenza per la valutazione del patrimonio netto della società (pagine 39 e 40 della CTU). Parte_1
In ragione delle considerazioni che precedono, non si possono considerare (ovvero ricomprese nell'incarico affidato allo studio professionale) le attività svolte dagli appellati, in favore della società.
pag. 6/12 3.2. Con il terzo motivo si deduce la “omessa valutazione in ordine alle eccezioni di tacita rinuncia e/o originaria gratuità della prestazione professionale”. Il terzo motivo è infondato per le ragioni che seguono. Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale è onere del committente e non del professionista dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, idoneo a superare la presunzione di onerosità stabilita dall'art. 2233 c.c. In ordine al riparto dell'onere della prova in materia si ricorda il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale
“essendo l'onerosità un effetto naturale di tale contratto, si determina una corrispondente presunzione iuris tantum di onerosità, con l'effetto di riferire al committente l'onere della prova contraria” (cfr. Cass. n. 23893 del 23/11/2016). Sul punto, il committente non ha fornito la prova in ordine alla gratuità del rapporto professionale o alla tacita rinuncia ai compensi. La circostanza, dedotta dall'appellante, secondo cui i professionisti non avevano iscritto i propri compensi nel bilancio della società non è elemento dirimente, poiché il bilancio è un atto dell'amministrazione della società e non dei suoi consulenti. Non appare poi veritiera la circostanza, sempre dedotta da parte appellante, che e abbiano, attraverso fatti CP_1 Pt_3 concludenti, rinunciato ai loro compensi, per non aver richiesto le somme a loro spettanti attraverso un lungo arco temporale (nel caso di specie, durato sei anni), dal momento che risultano in atti una serie di fatture emesse in favore dei consulenti, dalle quali si può desumere che i predetti professionisti richiedevano o comunque ricevevano parte dei loro compensi. In aggiunta, si rammenta – come già sottolineato – che è la stessa parte appellante a riferire di aver effettuato pagamenti in favore dei dott.ri e CP_1 Pt_3
Peraltro, l'aver omesso di sollecitare formalmente il pagamento delle proprie spettanze non può configurare una rinuncia i compensi, qualora non sia ancora maturato il periodo legale di prescrizione. La giurisprudenza citata da parte pag. 7/12 appellante attiene a caso del tutto diverso, non accostabile a quello in esame.
3.3. Con il quarto motivo si deduce la “erroneità della liquidazione in favore degli opposti odierni appellanti dell'esborso sostenuto per ottenere il parere dal competente ordine professionale prodotto in sede di richiesta di emissione del decreto ingiuntivo”. Il quarto motivo è infondato. Il giudice di primo grado ha liquidato soltanto le spese vive sostenute per il parere del competente ordine professionale e non tutte le spese della fase monitoria. La revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione non costituisce un motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese vive sostenute in fase monitoria, poiché occorre avere riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. n. 24482/2022).
3.4. Con il quinto motivo si deduce la “errata declaratoria di inammissibilità delle spiegate domande riconvenzionali della e mancato accoglimento delle stesse”. Attraverso le Parte_1 domande riconvenzionali, l'odierna società appellante chiedeva che gli fosse riconosciuto il risarcimento del danno economico e di immagine subito dalla in conseguenza di un errore Parte_1 professionale degli appellati. Il quinto motivo è infondato per le considerazioni che seguono. L'errore professionale dei consulenti, denunciato dall'appellante, quale causa di ingenti danni economici e di immagine, non sussiste, alla luce delle osservazioni svolte dal CTU in primo grado. L'errore cui fa riferimento attiene alla tardiva Parte_1 utilizzazione di un credito di imposta, dalla quale sarebbero derivati significati danni alla società appellante. Sul punto il CTU ha rilevato come non possa essere censurato l'operato dei dottori e poiché “quando la normativa, come nel caso in CP_1 Pt_3 esame, si presta a più interpretazioni, il professionista nell'ambito della propria attività di consulenza, consiglia la soluzione che ritiene più aderente al quadro legislativo di riferimento e alla prassi
pag. 8/12 che meglio tutela il cliente, il quale può decidere se uniformarsi all'interpretazione prospettata;
nella fattispecie, gli odierni opposti hanno fornito l'interpretazione che hanno ritenuto più corretta sulla base dell'interpretazione letterale della normativa e dei documenti di prassi e dottrina all'epoca disponibili. Per tale motivo, sebbene non si condivida l'interpretazione alla quale si sono attenuti gli odierni opposti, la sottoscritta (ovvero la consulente d'ufficio) non ritiene censurabile l'operato dei dottori e (pagina 11 CP_1 Pt_3 della relazione del CTU). Il CTU prosegue sottolineando che “si ritiene comunque che i professionisti odierni opposti abbiano adempiuto ai loro obblighi di diligenza nell'espletamento della specifica attività: i consulenti non hanno fornito un'interpretazione palesemente errata, bensì la soluzione fra le altre prospettabili che, attesa l'obiettiva incertezza sulla portata della normativa di riferimento, a loro giudizio appariva più corretta” (pagina 13 della relazione di CTU). Afferma inoltre il CTU che il diritto alla compensazione non è stato perso, ma solo differito nel tempo (pagina 12 della relazione di CTU). Per le suddette ragioni deve ritenersi che i professionisti appellati non abbiano commesso palesi errori, considerata anche l'obiettiva incertezza del quadro normativo di riferimento, e dunque la loro condotta non possa ritenersi causativa dei danni denunciati dalla società appellante.
3.5. Con il sesto motivo si deduce la “errata valutazione del danno procurato dagli opposti per aver unilateralmente interrotto i rapporti di consulenza contabile, fiscale e societaria in essere nel 2012”. La società asserisce che parte dell'attività afferente all'annualità 2012 non sarebbe stata svolta dai due professionisti e che pertanto nulla accrediterebbero da Parte_1
Anche il sesto motivo è infondato. Il CTU ha infatti accertato con rilievo ineccepibile che “per quanto si ricava dagli atti, la documentazione contabile relativa al 2012 è stata riconsegnata alla cliente prima della chiusura del bilancio e della registrazione delle scritture di assestamento”. Sempre sulla base degli atti di causa, ha constatato che “gli odierni opposti hanno, comunque, aggiornato la contabilità al 31.12.2012 sulla scorta dei documenti in loro possesso e, dunque, i
pag. 9/12 compensi pattuiti e non ancora saldati, appaiono dovuti” (pagina 29 della relazione di CTU). In aggiunta, sempre dalla relazione di CTU emerge che “la con lettera Parte_1 raccomandata a.r. datata 7 dicembre 2012 ha revocato l'incarico ai suddetti professionisti, che con successive missive (pure in atti) hanno sollecitato invano un incontro con il legale rappresentante della società, finalizzato a determinare le politiche da adottare per la chiusura del bilancio di esercizio”. Alla luce delle predette osservazioni, si evince che gli appellati non hanno unilateralmente interrotto i rapporti professionali nel 2012, ma sono stati sollevati da parte appellante dal loro incarico (lettera raccomandata), e comunque hanno diligentemente aggiornato la contabilità dell'intera annualità sulla base della documentazione in loro possesso.
3.6. Con il settimo motivo si deduce la “errata applicazione dei principi di cui all'art. 196 cpc in relazione al rigetto di rinnovazione della CTU”. Il motivo è infondato. Essendosi in presenza di una CTU già svolta in primo grado, completa ed esauriente, non vi sono i presupposti per un rinnovo dell'indagine che – in assenza di specifiche contestazioni suscettibili di contrastare i dati e le valutazioni offerte dal primo consulente – rivestirebbe il carattere di una mera ricerca esplorativa.
4. L'appello incidentale – volto ad ottenere compensi aggiuntivi per consulenza tributaria, esclusi dal primo giudice - è inammissibile, perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine perentorio di impugnazione previsto dall'art. 343 c.p.c. ossia oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza. L'udienza di citazione era stata fissata per il giorno 28.2.2020 e l'appello incidentale è stato depositato nella giornata di sabato 8.2.2020, mentre l'ultimo giorno utile era da considerarsi venerdì 7.2.2020. La tardività dell'appello incidentale si desume chiaramente dai principi affermati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “nei termini a ritroso (com'è quello per il deposito
pag. 10/12 dell'appello incidentale) lo slittamento contemplato dall'art. 155 c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato” (cfr. Cass. N. 14767/2014).
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante. Tenuto conto del valore della controversia. della tariffa forense e dell'effettiva attività difensiva svolta, le spese devono essere liquidate in euro 20.119,00 (scaglione fino ad euro 520.000,00, le quattro fasi, valori medi) ma, in ragione della reciproca soccombenza e avuto riguardo alle rispettive entità delle poste in gioco, vanno compensate per un quarto. La pronuncia di rigetto di entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione, salva la valutazione della cancelleria circa la sussistenza dei presupposti del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 2100/2019 pubblicata il
[...]
23.10.2019 dal Tribunale di Cosenza e sull'appello incidentale proposto da e avverso la medesima CP_1 Parte_3 pronuncia, così provvede:
- rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale e per il combinato effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante principale al pagamento delle spese sostenute nel presente grado di giudizio da e CP_1 Pt_3 liquidate i compensi in complessivi euro 20.119,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge, compensate le stesse per un quarto;
pag. 11/12 - visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo degli appellanti in via principale e in via incidentale di pagare ciascuno un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza;
Così deciso, in data 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina
CU e della dott.ssa Francesca Scerbo MOT nominate con D.M. 3.9.2025
pag. 12/12