Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 23083 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello in materia di contratti bancari
TRA
avv. ( ), rappresentato e difeso da se medesimo Pt_1 Pt_2 C.F._1
e dall'avv. Pasquale Capobianco
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Iban Filippelli e dall'avv.
Maria Pia Fierro
APPELLATA
CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispettivi atti di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti di Parte_3
avverso la sentenza n. 38617/2023 del Giudice di Pace di Napoli con la quale CP_2
era stata rigettata la domanda proposta da essa originaria parte attrice con compensazione delle spese tra le parti.
L'appellante, con articolati motivi di gravame, ha dedotto la erroneità della sentenza di primo grado in quanto il giudice, sulla base della documentazione esibita e della istruttoria orale espletata, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 11 /2010, escludere qualsiasi sua responsabilità e riconoscere la responsabilità in capo alla convenuta per i CP_1
prelievi non da esso appellante autorizzati effettuati dalle carte ad esso intestate.
Instauratosi il contraddittorio la parte appellata resisteva al gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
I fatti storici che hanno dato origine al presente giudizio risultano sostanzialmente incontestati tra le parti dovendosi certamente escludere, sulla base delle stesse prospettazioni della originaria parte attrice, che la originaria parte attrice sia stata vittima del reato informatico di phishing. I fatti, per altro, risultano documentati anche dalla denuncia effettuata dalla originaria parte attrice.
Nel caso di specie è del tutto superfluo argomentare in ordine al fenomeno del phishing.
In particolare è la stessa originaria parte attrice a dedurre (cfr. citazione introduttiva del giudizio di primo grado e denuncia presentata) che in data 10-11-2018, tra le ore 8,oo e le ore 8,30 gli era stato sottratto dall'autovettura (da cui era sceso per recarsi ad un bar) il proprio zainetto dove erano collocati, tra l'altro, il portafoglio con dentro alcune carte di credito.
Orbene la questione relativa alla custodia del PIN delle suddette carte – su cui argomentano le parti e lo stesso primo giudice - non appare dirimente. Solo per precisione deve sottolinearsi comunque una qualche imprudenza in capo al atteso Pt_1
che il PIN delle carte, come dichiarato dalla unica testimone escussa in primo grado, era conosciuto o comunque conoscibile anche da altri soggetti e le carte stesse utilizzate da altri soggetti (innanzitutto dalla stessa teste escussa). coiuto glio dove si trovavano documenti …nonché la carta banco posta” e di aver provveduto nella immediatezza, “accortasi del furto… alle ore 16,07 a bloccare la carta banco posta…tramite il servizio call center”; l'attrice ha aggiunto che si era accorta di un acquisto illegittimo effettuato dalla sua carta per importo di Euro 1.100,oo “nonostante avesse già bloccato la carta” e di due prelievi precedenti (sempre non autorizzati) alle ore
16,01 per Euro 350,oo e per Euro 250,oo.
La originaria parte convenuta ha dedotto che la parte attrice aveva sostanzialmente essa
Ciò che appare dirimente, al fine di escludere qualsiasi responsabilità in capo alla banca convenuta, è il colpevole ritardo nel quale è incorso l'attore nel denunciare il furto delle carte e nel bloccare le possibili operazioni che avrebbero potuto essere fraudolentemente effettuate ai suoi danni.
Invero la teste ha univocamente dichiarato che già dalle ore 9,oo del 10-11-2018 il Pt_1
era a conoscenza della avvenuta sottrazione delle carte (e ciò trova conferma nella stessa denuncia effettuata dal soltanto intorno alle ore 13,oo e cioè cinque ore dopo). Pt_1 Tuttavia il provvedeva a “bloccare” le carte soltanto con chiamata al numero Pt_1
verde delle ore 13,05 dello stesso 10-11-2018 e quindi parecchio tempo dopo che erano stati già effettuati gli illegittimi prelievi (avvenuti introno alle ore 10,oo) oggetto del presente giudizio.
In via generale può rilevarsi come la fattispecie in esame rientra nella tematica dell'uso non autorizzato di strumenti elettronici di pagamento e va decisa sulla scorta delle disposizioni in materia dettate dal dlgs. n. 11/2010 attuativo della direttiva 2007/64/CE.
In punto di suddivisione delle responsabilità per operazioni di pagamento non autorizzate il citato dlgs n. 11/2010 richiede che si valuti da un lato il comportamento del cliente rispetto agli obblighi di diligenza nella custodia dello strumento di pagamento e dei dispositivi ad esso collegati, dall'altro la condotta dell'intermediario tenuto ad adempiere il proprio mandato con la diligenza professionale e qualificata dell'art. 1176, comma 2, cc, attraverso la predisposizione di misure di sicurezza adeguate ai più evoluti standard tecnici per prevenire possibili frodi.
La normativa disciplina all'art. 12 la responsabilità del titolare dello strumento di pagamento per il caso di uso non autorizzato del medesimo conseguente a smarrimento, sottrazione o indebito utilizzo qualora questi non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi previsti dall'art. 7 tra cui quello di adottare le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento.
Resta fermo poi l'obbligo dell'intermediario di dimostrare la correttezza delle operazioni di pagamento sotto il profilo tecnico e contabile, il dolo o la colpa grave del cliente, nonché, in termini più generali, l'affidabilità del servizio erogato occorrendo perciò stabilire se il cliente abbia violato, con grave ed inescusabile negligenza, gli obblighi di custodia dello strumento e di riservatezza dei dispositivi personalizzati ad esso abbinati o se, piuttosto, sia stato l'intermediario ad aver contravvenuto all'obbligo di adeguare il servizio erogato agli standard di sicurezza più evoluti, secondo la tecnologia attualmente in uso (in uso cioè al momento delle operazioni contestate).
Nel caso di specie il primo giudice ha – seppure implicitamente - tenuto adeguatamente conto da un lato che la originaria parte convenuta e attuale appellata ha specificamente dedotto la violazione degli obblighi di custodia gravanti sul cliente (da intendere in senso ampio anche come colpevole diffusione dei propri dati sensibili) ed ha specificamente ricondotto tale violazione alla colpa grave;
dall'altro lato che la originaria parte convenuta, cui incombeva il relativo onere, ha fornito piena dimostrazione di aver predisposto adeguati strumenti idonei a prevenire l'uso non autorizzato dal titolare della carta.
In particolare nel caso di specie le operazioni non autorizzate non sarebbero state possibili se non con l'utilizzo del PIN che, presumibilmente, era conservato (come spesso imprudentemente accade al fine di evitare di dimenticare ricordarsi il codice) insieme alla carta nel portafoglio illecitamente sottratto alla parte istante.
Ma ciò che è decisivo è la violazione da parte del Leanza dell'obbligo imposto dall'art. 7 lettera b) del DL 11/2010 che prescrive che il titolare della carta debba comunicare senza indugio la intervenuta sottrazione della stessa.
Ove tale obbligo fosse stato tempestivamente adempiuto le carte sarebbero state bloccate ben prima dei prelievi non autorizzati oggetto del presente giudizio Co In definitiva, essendo stato dimostrato l'adempimento da parte della banca agli obblighi di protezione e sicurezza imposti dalla legge, ed essendo stato ammesso dalla originaria parte attrice che si è trattato di un furto – tardivamente denunciato - del portafogli dove era custodita la carta (evento certamente non imputabile alla e CP_1
presumibilmente anche il PIN (con un comportamento integrante, come sopra detto, la colpa grave) deve essere esclusa qualsiasi responsabilità della originaria parte convenuta
(cfr. in termini analoghi ed in fattispecie simili Cass. Ordinanza n. 7214/2023; Cass. sentenza n. 3780/2024).
Va in conseguenza confermata la sentenza impugnata.
Le ragioni della decisione, la natura della controversia e la esistenza di numerosi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità in parte contrastanti tra loro costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (anche per questa parte confermandosi la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta l'appello avverso la sentenza n. 38617/2023 del Giudice di Pace di Napoli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al contributo unifiato versato.
Così deciso in Napoli lì 4 aprile-2025
dott. Giovanni Tedesco