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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2022 depositato il 16/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Stornara -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La SPA ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 409 in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Stornara ha richiesto il pagamento di Euro 90,00 a titolo di IMU dovuta per l'anno 2016 in relazione agli immobili riportati in Catasto al Foglio Indirizzo_2
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato e la infondatezza della pretesa , sul rilievo che, siccome attestato dalla documentazione catastale prodotta, le particelle oggetto dell'atto impositivo sono state soppresse a far tempo dal 2014 , a seguito dell'autonomo accatastamento del parco eolico realizzato ed insistente sulle stesse .
Nel giudizio non si è costituito l'ente impositore, pure ritualmente evocato in giudizio.
All'esito della udienza del 22.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, siccome evincibile dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso (visure catastali) le Indirizzo_2particelle al Foglio sono state soppresse in data 19.02.2014 “per nuova costruzione” ovvero a seguito dell'autonomo accatastamento del parco eolico realizzato ed insistente sulle stesse .
Le superiori – comunque inequivoche ed inequivocabili- emergenze documentali non risultano, peraltro , contestate dall'ente impositore, non costituitosi in giudizio.
Per quanto innanzi questa Corte accoglie il ricorso.
In ragione dei principi di causalità e di soccombenza (vieppiù tenuto conto che la prefata inequivoca documentazione ha costituito , precedentemente alla proposizione del ricorso, oggetto di istanza di annullamento in autotutela, rimasta senza riscontro) condanna il Comune di Stornara al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
-Condanna il Comune di Stornara al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Foggia il 22.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente VIGORITA CELESTE, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2022 depositato il 16/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Comune di Stornara -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 409 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La SPA ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 409 in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Stornara ha richiesto il pagamento di Euro 90,00 a titolo di IMU dovuta per l'anno 2016 in relazione agli immobili riportati in Catasto al Foglio Indirizzo_2
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato e la infondatezza della pretesa , sul rilievo che, siccome attestato dalla documentazione catastale prodotta, le particelle oggetto dell'atto impositivo sono state soppresse a far tempo dal 2014 , a seguito dell'autonomo accatastamento del parco eolico realizzato ed insistente sulle stesse .
Nel giudizio non si è costituito l'ente impositore, pure ritualmente evocato in giudizio.
All'esito della udienza del 22.10.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, siccome evincibile dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso (visure catastali) le Indirizzo_2particelle al Foglio sono state soppresse in data 19.02.2014 “per nuova costruzione” ovvero a seguito dell'autonomo accatastamento del parco eolico realizzato ed insistente sulle stesse .
Le superiori – comunque inequivoche ed inequivocabili- emergenze documentali non risultano, peraltro , contestate dall'ente impositore, non costituitosi in giudizio.
Per quanto innanzi questa Corte accoglie il ricorso.
In ragione dei principi di causalità e di soccombenza (vieppiù tenuto conto che la prefata inequivoca documentazione ha costituito , precedentemente alla proposizione del ricorso, oggetto di istanza di annullamento in autotutela, rimasta senza riscontro) condanna il Comune di Stornara al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di legge.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Foggia, Sezione Seconda:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
-Condanna il Comune di Stornara al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in Euro 300,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Foggia il 22.10.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita) (Dott. Paolo Cassano)