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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.L. 903 / 2024
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Tallarico, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 903/2024 R.G.L., promossa da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LIPARDI PASQUALE (c.f. ), che la rappresenta e difende come da C.F._2 CP_ mandato in atti, nei confronti dell' ; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; vista la c.t.u. depositata;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO
o Indennità di Accompagnamento (art. 1 L. n°18/80);
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = NEGATIVO;
COMPENSA tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
PONE CP_ definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, lì 10/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
R.G.L. 903 / 2024
Decreto ex art. 445 bis, 5° comma, c.p.c.
Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Francesco Tallarico, esaminati gli atti della causa iscritta al n. 903/2024 R.G.L., promossa da (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Lamezia Terme C.F._1 presso lo studio dell'Avv. LIPARDI PASQUALE (c.f. ), che la rappresenta e difende come da C.F._2 CP_ mandato in atti, nei confronti dell' ; rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° comma, c.p.c.; vista la c.t.u. depositata;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO
o Indennità di Accompagnamento (art. 1 L. n°18/80);
ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO = NEGATIVO;
COMPENSA tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
PONE CP_ definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, liquidate come da separato decreto in atti.
Lamezia Terme, lì 10/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Tallarico