Art. 8. Norme applicative
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
((Con decreto del Ministro della marina mercantile sara' fissata una ulteriore tabella di conversione da tonnellate di stazza lorda in tonnellate di stazza lorda compensata che tenga conto della Convenzione di Londra del 28 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958))
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
((Con decreto del Ministro della marina mercantile sara' fissata una ulteriore tabella di conversione da tonnellate di stazza lorda in tonnellate di stazza lorda compensata che tenga conto della Convenzione di Londra del 28 giugno 1969, ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958))