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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9848 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10652/21 del R.G.A.C.C. vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Florindi del Foro di Chieti ed elettivamente domiciliato in Ortona (CH) in via Galileo
Galilei n.10 giusta procura in atti
ATTORE
E
(P. IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FE NI unitamente e disgiuntamente all'Avv. Claudio Mecozzi, giuste procure in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento/prestito personale.
CONCLUSIONI: come in atti
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 19/05/2023
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
(di seguito ) agiva in giudizio per chiedere l'accertamento della Parte_1 Pt_1 nullità parziale del contratto di finanziamento n. 20087733715114, stipulato con la
(di seguito in data 17/09/2013, a seguito di Controparte_1 CP_1 una perizia di parte che aveva accertato una serie di criticità nel rapporto contrattuale. (cfr. contratto di finanziamento in doc. 1; cfr. perizia di parte in doc.
3 - fascicolo attore)
, nella propria prospettazione, lamentava l'indeterminatezza delle condizioni Pt_1 contrattuali per la presenza di anatocismo e interessi usurari, la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale avanzando, per l'effetto, domanda di risarcimento del danno e di restituzione delle somme ritenute non dovute.
Resisteva in giudizio contestando le avverse deduzioni, in quanto frutto di CP_1 erronee metodologie di calcolo, instando per il rigetto della domanda.
Ammessa la produzione documentale di ambo le parti, rigettata la richiesta di CTU contabile, la causa, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene decisa.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente rilevato che parte attrice non contesta né la stipula del contratto di finanziamento, che ha estinto anticipatamente, né l'effettiva erogazione della somma pattuita, ma solleva eccezioni in ordine alla validità delle condizioni economiche sulla base di una consulenza tecnica di parte.
Le doglianze - indeterminatezza delle condizioni contrattuali per la presenza di anatocismo e interessi usurari, difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - sono prive di pregio.
Non può trovare accoglimento, alla luce della giurisprudenza che si è formata in materia, la doglianza relativa alla presenza di anatocismo in dipendenza dell'applicazione al rapporto di un piano di ammortamento c.d. alla francese.
Il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata dalle pronunce della
S.C. n. 21095/04 e n. 24418/10, è quello relativo alla produzione di interessi occulti sugli interessi già scaduti che dà luogo ad indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, infatti, ed è bene ricordarlo, non è ex se illecito, come prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c.
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è, però, che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel metodo francese, poiché vengono pagati prima gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo, visto che inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi, - come risulta anche dagli allegati estratti conto ricevuti e mai contestati nel corso del rapporto ( cfr. estratti conto in doc. 3 – fascicolo convenuto ) - ma tale modalità non ha come conseguenza che gli interessi, calcolati sulla residua quota di capitale alta, sebbene complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana, maturino interessi su interessi.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano - nel mutuo “all'italiana” con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale e detto capitale si mantiene costante - ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati e il debitore ha il vantaggio di godere di rate ad interessi costanti uguali e, quindi, di gestire meglio i propri flussi di cassa.
Tale scelta non produce effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla
Cassazione.
Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Va, infine, osservato, che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), non pone limite alcuno di opzione quando vi sia il consenso delle parti
- come nel caso di specie - rendendo per tale via le modalità di determinazione del piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, la convenienza rispetto ad un altro diverso piano o criterio di calcolo, privo di conseguenze normative, anche sotto il profilo della indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali .
Sul punto gli (cfr. sentenza n. 25205 del 27.11.2014) hanno chiarito che l'oggetto Parte_2 del contratto è determinato ogni qualvolta risulta identificato il contenuto delle obbligazioni dedotte senza margine di incertezza o discrezionalità.
Nel caso di specie, il contratto sottoscritto e accettato dalle parti, disciplinava in modo dettagliato tutte le condizioni economiche del rapporto, specificando il capitale erogato, il
TAN, il TAEG, le modalità di calcolo degli interessi, l'ammontare delle singole rate, il tipo di piano di ammortamento adottato (cfr. art 3 – contratto di finanziamento – ultimo periodo) nonché ogni altra spesa pattuita tra le parti.
Ciò esclude in radice la possibilità di ritenere il contratto affetto da indeterminatezza o da difetto di causa concreta, risultando invece pienamente conforme ai requisiti di trasparenza e completezza richiesti dalla normativa di settore.
Parimenti infondata è la doglianza, espressa a pagina 16 dell'atto di citazione, del superamento del tasso soglia come conseguenza della sommatoria, operata dal perito di parte, fra la penale del 10% sulle mensilità scadute ed impagati ed il tasso di mora del
14,60%,
In primo luogo, occorre rilevare che le due clausole operano su presupposti differenti e non sovrapponibili.
La penale ha ad oggetto esclusivamente le rate scadute e rimaste impagate, ed è applicabile sin dal momento del semplice ritardo nel pagamento;
viceversa, gli interessi moratori trovano applicazione solo successivamente alla risoluzione del contratto, gravando sull'intero importo residuo dovuto alla data della decadenza dal beneficio del termine.
Per tali ragioni, deve escludersi la possibilità di sommare aritmeticamente i due oneri contrattuali ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), come invece sostenuto dall'attore, in quanto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere inammissibile una sommatoria meccanica tra tassi distinti. È stato infatti ribadito che ciascun onere va autonomamente confrontato con il relativo tasso soglia, senza operazioni di addizione tra elementi eterogenei che condurrebbero a una rappresentazione non corretta del costo complessivo del credito (cfr. Cass. Civ., n. 23192/2017; Cass. Civ., n. 350/2013).
Nel caso di specie, il contratto di prestito personale è stato stipulato in data 17 settembre
2013 e, ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà, deve farsi riferimento al tasso soglia - determinato ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno
2013 - relativo al terzo trimestre dell'anno, pari, per la categoria “credito personale”, al
12%, con conseguente tasso soglia antiusura pari al 19,10%.
Orbene, né la penale del 10%, né l'interesse di mora del 14,60%, autonomamente presi, risultano superiori a detto tasso soglia, con conseguente loro piena legittimità ai sensi dell'art. 1815 c.c.
La doglianza relativa all'usurarietà viene fatta derivare, nella prospettazione attorea, anche dall'asserita errata indicazione del TAEG, con conseguente richiesta di “nullità del contratto ex art. 117, co. VI, TUB.”
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Come chiarito da costante giurisprudenza e dalla prassi della Banca d'Italia, il TAEG, denominato anche ISC (indice sintetico di costo), non costituisce né un tasso di interesse in senso tecnico, né una condizione economica contrattuale da applicare al finanziamento, ma un indicatore meramente informativo del costo complessivo dell'operazione, che tiene conto sia degli interessi corrispettivi sia di ulteriori oneri, spese e costi accessori.
Con specifico riferimento al calcolo del TAEG, non può ritenersi condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui “il costo della polizza va senz'altro conteggiato”. (cfr. pag. 4 conclusionale attore) Sul punto è dirimente la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha affermato con la sentenza n. 3460/2024 (I sez. civ.) che, ai fini della verifica della soglia usura, le spese assicurative possono essere incluse nel calcolo del TAEG solo qualora risultino necessarie per ottenere il credito, e non quando - come nel caso di specie - esse siano meramente facoltative e liberamente sottoscritte dal cliente.
Dalla documentazione contrattuale e precisamente dall'art. 12 del contratto, emerge con chiarezza che la polizza assicurativa era qualificata come “facoltativa”, e non richiesta come condizione necessaria per la concessione del finanziamento.
Ne consegue che il conteggio effettuato dal Professionista di parte attrice, comprensivo dei costi assicurativi, non può essere assunto come parametro valido per determinare il superamento del tasso soglia d'usura.
Da ultimo, la pretesa nullità del contratto ex art. 117, co. VI, TUB per asserita difformità tra
TAEG indicato e TAEG effettivamente applicato non può trovare accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la mancata o inesatta indicazione del TAEG non comporta la nullità del contratto, trattandosi di un dato informativo e non di un elemento economico essenziale come il “prezzo” o gli “interessi” in senso tecnico, cui la norma fa riferimento.
In ogni caso, la parte convenuta ha eccepito e documentato che il TAEG applicato al rapporto coincide con quello indicato nel contratto, come espressamente accettato dal sig.
all'atto della sottoscrizione, escludendosi pertanto qualsiasi discrasia tra le Pt_1 condizioni pattuite e quelle effettivamente praticate.
Per tutte queste ragioni la CTU non è stata ammessa e la perizia contabile di parte che avrebbe dovuto, nelle intenzioni della difesa attorea, supportarla, risulta irricevibile, anche come mero atto di parte, perché contraria alle metodologie ormai assodate di calcolo nella ricerca dei profili di anatocismo e usurarietà di un finanziamento.
Sfornita di qualsiasi elemento a sostegno appare infine sia la domanda tesa all'accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, sia la conseguente domanda risarcitoria.
Tanto basta per il rigetto integrale delle domande attoree.
Ogni ulteriore capo di domanda non espressamente esaminato è da ritenersi non omesso ma assorbito, perché inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta la domanda proposta da in merito al contratto di finanziamento Parte_1
n. 20087733715114; condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in euro 2.906,00 oltre spese generali, IV e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 01 luglio 025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10652/21 del R.G.A.C.C. vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Florindi del Foro di Chieti ed elettivamente domiciliato in Ortona (CH) in via Galileo
Galilei n.10 giusta procura in atti
ATTORE
E
(P. IV , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
FE NI unitamente e disgiuntamente all'Avv. Claudio Mecozzi, giuste procure in atti
CONVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento/prestito personale.
CONCLUSIONI: come in atti
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 19/05/2023
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO
(di seguito ) agiva in giudizio per chiedere l'accertamento della Parte_1 Pt_1 nullità parziale del contratto di finanziamento n. 20087733715114, stipulato con la
(di seguito in data 17/09/2013, a seguito di Controparte_1 CP_1 una perizia di parte che aveva accertato una serie di criticità nel rapporto contrattuale. (cfr. contratto di finanziamento in doc. 1; cfr. perizia di parte in doc.
3 - fascicolo attore)
, nella propria prospettazione, lamentava l'indeterminatezza delle condizioni Pt_1 contrattuali per la presenza di anatocismo e interessi usurari, la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale avanzando, per l'effetto, domanda di risarcimento del danno e di restituzione delle somme ritenute non dovute.
Resisteva in giudizio contestando le avverse deduzioni, in quanto frutto di CP_1 erronee metodologie di calcolo, instando per il rigetto della domanda.
Ammessa la produzione documentale di ambo le parti, rigettata la richiesta di CTU contabile, la causa, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., viene decisa.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
Va preliminarmente rilevato che parte attrice non contesta né la stipula del contratto di finanziamento, che ha estinto anticipatamente, né l'effettiva erogazione della somma pattuita, ma solleva eccezioni in ordine alla validità delle condizioni economiche sulla base di una consulenza tecnica di parte.
Le doglianze - indeterminatezza delle condizioni contrattuali per la presenza di anatocismo e interessi usurari, difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - sono prive di pregio.
Non può trovare accoglimento, alla luce della giurisprudenza che si è formata in materia, la doglianza relativa alla presenza di anatocismo in dipendenza dell'applicazione al rapporto di un piano di ammortamento c.d. alla francese.
Il fenomeno dell'anatocismo rilevante ai fini dell'illiceità sanzionata dalle pronunce della
S.C. n. 21095/04 e n. 24418/10, è quello relativo alla produzione di interessi occulti sugli interessi già scaduti che dà luogo ad indebite ed occulte forme di prelievo da parte della banca. L'anatocismo, infatti, ed è bene ricordarlo, non è ex se illecito, come prova la sua normazione nell'art. 1283 c.c.
Il piano di ammortamento “alla francese”, stigmatizzato da parte attrice, nulla altro è, però, che la predisposizione volontaria da parte dei contraenti di un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata.
Nel metodo francese, poiché vengono pagati prima gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel primo periodo di tempo, visto che inizialmente si abbattono soprattutto gli interessi, - come risulta anche dagli allegati estratti conto ricevuti e mai contestati nel corso del rapporto ( cfr. estratti conto in doc. 3 – fascicolo convenuto ) - ma tale modalità non ha come conseguenza che gli interessi, calcolati sulla residua quota di capitale alta, sebbene complessivamente maggiori rispetto al mutuo all'italiana, maturino interessi su interessi.
Se il piano di ammortamento alla francese può ritenersi più costoso rispetto al metodo italiano - nel mutuo “all'italiana” con il pagamento di ogni rata si abbatte il capitale in misura uguale e detto capitale si mantiene costante - ciò non può ritenersi di per sé indice della sua illiceità, in quanto gli interessi corrispettivi non scadono né vengono capitalizzati e il debitore ha il vantaggio di godere di rate ad interessi costanti uguali e, quindi, di gestire meglio i propri flussi di cassa.
Tale scelta non produce effetti anatocistici surrettizi nella misura evidenziata dalla
Cassazione.
Non vi è difatti pagamento di interessi su interessi scaduti e non vi è un prelievo occulto da parte della banca. Il piano di ammortamento è chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Va, infine, osservato, che l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), non pone limite alcuno di opzione quando vi sia il consenso delle parti
- come nel caso di specie - rendendo per tale via le modalità di determinazione del piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto invece dell'interesse semplice, la convenienza rispetto ad un altro diverso piano o criterio di calcolo, privo di conseguenze normative, anche sotto il profilo della indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali .
Sul punto gli (cfr. sentenza n. 25205 del 27.11.2014) hanno chiarito che l'oggetto Parte_2 del contratto è determinato ogni qualvolta risulta identificato il contenuto delle obbligazioni dedotte senza margine di incertezza o discrezionalità.
Nel caso di specie, il contratto sottoscritto e accettato dalle parti, disciplinava in modo dettagliato tutte le condizioni economiche del rapporto, specificando il capitale erogato, il
TAN, il TAEG, le modalità di calcolo degli interessi, l'ammontare delle singole rate, il tipo di piano di ammortamento adottato (cfr. art 3 – contratto di finanziamento – ultimo periodo) nonché ogni altra spesa pattuita tra le parti.
Ciò esclude in radice la possibilità di ritenere il contratto affetto da indeterminatezza o da difetto di causa concreta, risultando invece pienamente conforme ai requisiti di trasparenza e completezza richiesti dalla normativa di settore.
Parimenti infondata è la doglianza, espressa a pagina 16 dell'atto di citazione, del superamento del tasso soglia come conseguenza della sommatoria, operata dal perito di parte, fra la penale del 10% sulle mensilità scadute ed impagati ed il tasso di mora del
14,60%,
In primo luogo, occorre rilevare che le due clausole operano su presupposti differenti e non sovrapponibili.
La penale ha ad oggetto esclusivamente le rate scadute e rimaste impagate, ed è applicabile sin dal momento del semplice ritardo nel pagamento;
viceversa, gli interessi moratori trovano applicazione solo successivamente alla risoluzione del contratto, gravando sull'intero importo residuo dovuto alla data della decadenza dal beneficio del termine.
Per tali ragioni, deve escludersi la possibilità di sommare aritmeticamente i due oneri contrattuali ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), come invece sostenuto dall'attore, in quanto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere inammissibile una sommatoria meccanica tra tassi distinti. È stato infatti ribadito che ciascun onere va autonomamente confrontato con il relativo tasso soglia, senza operazioni di addizione tra elementi eterogenei che condurrebbero a una rappresentazione non corretta del costo complessivo del credito (cfr. Cass. Civ., n. 23192/2017; Cass. Civ., n. 350/2013).
Nel caso di specie, il contratto di prestito personale è stato stipulato in data 17 settembre
2013 e, ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà, deve farsi riferimento al tasso soglia - determinato ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno
2013 - relativo al terzo trimestre dell'anno, pari, per la categoria “credito personale”, al
12%, con conseguente tasso soglia antiusura pari al 19,10%.
Orbene, né la penale del 10%, né l'interesse di mora del 14,60%, autonomamente presi, risultano superiori a detto tasso soglia, con conseguente loro piena legittimità ai sensi dell'art. 1815 c.c.
La doglianza relativa all'usurarietà viene fatta derivare, nella prospettazione attorea, anche dall'asserita errata indicazione del TAEG, con conseguente richiesta di “nullità del contratto ex art. 117, co. VI, TUB.”
Tale argomentazione non può essere condivisa.
Come chiarito da costante giurisprudenza e dalla prassi della Banca d'Italia, il TAEG, denominato anche ISC (indice sintetico di costo), non costituisce né un tasso di interesse in senso tecnico, né una condizione economica contrattuale da applicare al finanziamento, ma un indicatore meramente informativo del costo complessivo dell'operazione, che tiene conto sia degli interessi corrispettivi sia di ulteriori oneri, spese e costi accessori.
Con specifico riferimento al calcolo del TAEG, non può ritenersi condivisibile l'assunto dell'attore secondo cui “il costo della polizza va senz'altro conteggiato”. (cfr. pag. 4 conclusionale attore) Sul punto è dirimente la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha affermato con la sentenza n. 3460/2024 (I sez. civ.) che, ai fini della verifica della soglia usura, le spese assicurative possono essere incluse nel calcolo del TAEG solo qualora risultino necessarie per ottenere il credito, e non quando - come nel caso di specie - esse siano meramente facoltative e liberamente sottoscritte dal cliente.
Dalla documentazione contrattuale e precisamente dall'art. 12 del contratto, emerge con chiarezza che la polizza assicurativa era qualificata come “facoltativa”, e non richiesta come condizione necessaria per la concessione del finanziamento.
Ne consegue che il conteggio effettuato dal Professionista di parte attrice, comprensivo dei costi assicurativi, non può essere assunto come parametro valido per determinare il superamento del tasso soglia d'usura.
Da ultimo, la pretesa nullità del contratto ex art. 117, co. VI, TUB per asserita difformità tra
TAEG indicato e TAEG effettivamente applicato non può trovare accoglimento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la mancata o inesatta indicazione del TAEG non comporta la nullità del contratto, trattandosi di un dato informativo e non di un elemento economico essenziale come il “prezzo” o gli “interessi” in senso tecnico, cui la norma fa riferimento.
In ogni caso, la parte convenuta ha eccepito e documentato che il TAEG applicato al rapporto coincide con quello indicato nel contratto, come espressamente accettato dal sig.
all'atto della sottoscrizione, escludendosi pertanto qualsiasi discrasia tra le Pt_1 condizioni pattuite e quelle effettivamente praticate.
Per tutte queste ragioni la CTU non è stata ammessa e la perizia contabile di parte che avrebbe dovuto, nelle intenzioni della difesa attorea, supportarla, risulta irricevibile, anche come mero atto di parte, perché contraria alle metodologie ormai assodate di calcolo nella ricerca dei profili di anatocismo e usurarietà di un finanziamento.
Sfornita di qualsiasi elemento a sostegno appare infine sia la domanda tesa all'accertamento della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, sia la conseguente domanda risarcitoria.
Tanto basta per il rigetto integrale delle domande attoree.
Ogni ulteriore capo di domanda non espressamente esaminato è da ritenersi non omesso ma assorbito, perché inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta la domanda proposta da in merito al contratto di finanziamento Parte_1
n. 20087733715114; condanna al pagamento in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite liquidate in euro 2.906,00 oltre spese generali, IV e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il 01 luglio 025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Giardina