Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 18404/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18404/22 promossa da: in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Napoli alla Via U. Parte_1
Masoni n. 20, P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Siciliano P.IVA_1
(C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli C.F._1
alla Via S. Maria della Libera n. 34/4.
OPPONENTE
CONTRO già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Roma, viale Regina Margherita n.125, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma che agisce a mezzo del procuratore P.IVA_2
speciale in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
Amministratore Delegato, Dott con sede legale in Roma, Viale Regina CP_4
Margherita n.8, Codice Fiscale, Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma e
Partita IVA: rappresentata e difesa dagli avv. Ida Sigismondi (C.F. P.IVA_3
) e Francescopaolo De Rosa (C.F. ed C.F._2 C.F._3
pagina 1 di 9
Giovanni Della Rocca, n. 25.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I., in data 14.03.2025, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22-7-2022 la società
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 4369/2022, emesso in data 14.06.2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore del (già Controparte_1 Controparte_2
, della somma di € 11.700,30 oltre interessi, nonché delle spese del procedimento
[...]
monitorio, liquidate in € 145,50 per spese e € 540,00 per onorari, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso forfettario spese generali.
L'opponente lamentava l'illegittimità del preteso credito, perché determinato in base a consumo presuntivo, effettuato sulla scorta della potenza prelevabile in funzione della sezione del cavo e non corrispondente a quello effettivo;
eccepiva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 4369/2022; la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la società opposta, la quale insisteva per la legittimità della pretesa creditoria azionata in via monitoria, evidenziando la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'esistenza del rapporto di somministrazione e della correttezza dell'esecuzione della somministrazione. Pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, in via pagina 2 di 9 subordinata, l'accertamento del diritto di credito del Servizio Elettrico Nazionale S.p.A.
e la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di € 11.700,30, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre agli ulteriori interessi sino all'effettivo soddisfo.
Con ordinanza del 12.12.2022 il G.I. rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.; all'esito degli stessi, non ammetteva le istanze istruttorie articolate dall'opponente, tuttavia, ritenutane la necessità, conferiva incarico al C.T.U., ing. e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del Persona_1
13.03.2025.
Con ordinanza del 14.03.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente giova evidenziare che, nel caso di specie, non risulta controverso il rapporto contrattuale tra le parti in causa, avendo parte opponente riconosciuto nell'atto introduttivo l'erogazione del servizio da parte del Controparte_1
presso l'utenza dell'immobile sito in Napoli, alla via Foggia n. 39, a partire dall'anno
2010 e sino all'anno 2018. Ciò consente di ritenere provata la fonte del diritto di credito dell'opposta, la quale, com'è noto, rivestendo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste di attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, mentre l'opponente ha il compito di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto preteso.
L'opponente ha, tuttavia, contestato la legittimità e la congruità dei consumi addebitati nella fattura n. 0630535150220924, posta a base del ricorso monitorio, e nella quale veniva riportato l'importo risultante dalla bolletta precedente (fattura di rettifica n.63056440101104A dell'importo di euro 11589,63), così come ricostruiti dal
Distributore, a seguito di accertata manomissione del contatore.
Risulta in atti, invero, che la suddetta fattura sia stata “soggetta a ricostruzione consumi
pagina 3 di 9 per prelievi irregolari”, come emerge dalla dichiarazione del distributore territoriale E-
Distribuzione del 2.10.2019 (v. doc. 2 depositato da parte opposta e doc. 7 parte opponente), in quanto a seguito di una verifica effettuata dallo stesso distributore, in data
24.09.2019, presso il punto di prelievo di Napoli, via Foggia 39, il contatore è risultato manomesso, con prelievo fraudolento di energia. In particolare, dall'analisi effettuata dai tecnici del distributore, è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio l'1.10.2014 e si è esteso per due quadrimestri, vale a dire dal 01/10/2014 al 17/01/2015 e dal
12/06/2018 al 15/10/2018 (v. doc. 2 e 3 di parte opposta). Di conseguenza, sono stati ricostruiti i quantitativi di energia elettrica, sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo.
Giova premettere che il verbale di verifica redatto dai dipendenti del distributore di energia è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, atteso che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni;
il verbale di verifica, dunque, ha valore di prova certa rispetto all'esistenza della manomissione del contatore e di una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi causata, appunto, dalla suddetta manomissione (cfr. Trib. Roma, 29.04.2024, n.
7384; Cass. 7075/2020).
Al contrario, non può riconoscersi lo stesso valore probatorio alla ricostruzione dei consumi effettata dal Distributore. Com'è noto, in tema di contratti di somministrazione,
“la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr.
pagina 4 di 9 Cass. 24.09.2024, n. 25534; Cass. 18/10/2023, n. 28984)
In sostanza, si presume il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Tuttavia, se il buon funzionamento è contestato, è onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Per quanto concerne, più specificamente il caso, come quello in esame, di prelievo irregolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore” (Cass. 17/05/2022, n.15771).
Ebbene, nel caso di specie non vi sono elementi certi per ritenere che la manomissione sia stata operata dalla odierna opponente, posto che all'atto della verifica eseguita dal distributore è risultato intestatario dell'utenza un soggetto diverso (URSM Usato Ricambi) e conduttore dell'officina, anch'esso, un soggetto diverso ( ) (v. doc. 1 depositato da parte opposta). Controparte_5
L'opponente, inoltre, ha puntualmente contestato la ricostruzione dei consumi effettuata dal Distributore, da un lato, documentando l'erroneità degli addebiti relativi al periodo giugno – ottobre 2018, in quanto essa non ha usufruito più del servizio di somministrazione di energia elettrica presso l'utenza di Napoli, alla via Foggia, n. 39 a far data dal 29 maggio 2018, come da verbale di riconsegna dell'immobile (v. doc. 2 depositato da parte opponente); dall'altro, evidenziando che la ricostruzione dei consumi operata dal Distributore, anziché riferirsi ai soli due quadrimestri durante i quali si sarebbe verificato il prelievo irregolare di energia, ha riguardato invece tutte le annualità decorrenti dall'1.10.2014 sino al 23/09/2019.
pagina 5 di 9 Ebbene, sul punto è risultata dirimente la C.T.U. la quale ha consentito di ricostruire i consumi di energia elettrica relativi all'immobile sito in via Foggia, 39, Napoli, nei periodi oggetto di prelievo irregolare e di verificare la correttezza dell'importo di euro
11.700,30, di cui alla fattura n. 0630535150220924, posta a base del ricorso monitorio.
Come si legge nell'elaborato peritale, il C.T.U. ha ricostruito i consumi relativi solo al periodo dal 01/10/2014 al 17/01/2015, in quanto per il periodo dal 12/06/2018 al
15/10/2018, è risultato documentalmente provato che la società opponente abbia cessato il contratto di locazione, restituendo al proprietario, in data 29.05.2018, l'immobile ubicato in Napoli alla via Foggia n. 39, il giorno 29 maggio 2018.
All'esito dei calcoli dettagliati nella perizia (paragrafo n. 5) è emerso che per il consumo elettrico riscostruito in via Foggia n.39- Napoli, nel periodo dal 01/10/14 al 17/01/15, la società debba corrispondere alla opposta l'importo di 1.050,48 Parte_1
euro e non già quello di € 11.589,63 euro, riportato nella fattura n. 63056440101104A del 11/10/2019.
A tale importo il C.T.U. ha aggiunto l'ulteriore somma di € 151,49 euro relativa al consumo di energia elettrica pari a 369 kWh, nel periodo 29/03/2020-03/05/2020, erogata in favore di presso la sede di Napoli in via De Matha n.37, Parte_1
indicata dalla opposta nella fattura n. 630535150220924 del 05/05/2020 dell'importo di
11.741,12 euro. Di conseguenza, rettificando la somma, sulla scorta dell'operazione effettuata dal Servizio Elettrico Nazionale nel ricorso per decreto ingiuntivo (da €
11.741,12 a € 11.700,30), il C.T.U. ha quantificato l'importo complessivo che la società opponente deve corrispondere alla opposta in € 1.161,07 euro, in luogo di quella ingiunta pari a € 11.700,30.
La suddetta consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltrechè tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal ctu nell'espletamento dell'incarico. Questo Giudicante ritiene, dunque, di condividere e di fare proprie le risultanze della ctu..
Alla stregua degli esiti della C.T.U. è risultata la manifesta sproporzione del consumo pagina 6 di 9 fatturato dalla opposta rispetto a quello che va effettivamente addebitato all'opponente, cadendo così la presunzione di correttezza dei consumi rilevati. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e deve essere riconosciuta alla società opposta, per l'erogazione del servizio di energia elettrica in favore della società la minor Parte_1
somma di € 1.161,07, oltre interessi ex art.5 DL.vo n.231/2002 dalla scadenza della fattura n. 0630535150220924 al saldo.
In ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva quanto segue.
Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione (che si apre con l'opposizione) fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato tenendo conto l'esito finale del giudizio
Sulla base di tale assunto, la costante giurisprudenza afferma, allora, che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto-opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr.: Corte appello Napoli, sez. VIII, n.
2977/2024; Corte appello Napoli, sez. VIII, n. 3727/2022; Tribunale Milano, sez. XIII,
n. 13/2020; Tribunale Bari, sez. II, n. 975/2014; Cass., sez. III, n. 14764/2007).
Conseguentemente, il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, nel caso di specie: da un lato, la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, posto che, ove la somma chiesta con il ricorso monitorio sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr.: Cass., sez. I, n. 19120/2009); dall'altro lato, le spese di lite della fase monitoria vanno poste a carico della parte opponente-ingiunta, rapportandole alla somma effettivamente attribuita alla opposta.
E in virtù della disposta compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, non merita accoglimento la domanda, proposta dalla resistente, di condanna della ricorrente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Costituendo la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 c.p.c. una forma particolare di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito pagina 7 di 9 in giudizio con malafede o colpa grave, non può farsi luogo all'applicazione della predetta norma, quando siano riconosciute, anche solo parzialmente, le ragioni fatte valere, venendo in tale ipotesi a mancare il presupposto della totale soccombenza, peraltro accompagnata da un particolare stato soggettivo (cfr.: Cass., sez. II, n.
13181/1992).
Nel caso in esame, avendo trovato accoglimento soltanto parziale l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo, ne consegue il rigetto della richiesta di condanna per responsabilità aggravata formulata nei riguardi della opposta.
Le spese di ctu, come liquidate nel corso del giudizio, vanno sopportate, in via definitiva, per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'opposizione, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4369/2022, emesso dal Tribunale di Napoli in data 14.06.2022, e condanna la a pagare in favore del Parte_1
la somma complessiva di € 1.161,07, oltre interessi Controparte_1
ex art.5 DL.vo n.231/2002 dalla scadenza della fattura n. 0630535150220924 al saldo;
- Rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.;
-condanna l'opponente a Parte_1
rimborsare all'opposta le spese della fase monitoria, liquidandole in euro 145,50 per esborsi ed euro 450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- Compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento di opposizione;
- Pone le spese di C.T.U. per metà a carico di ciascuna parte.
pagina 8 di 9 Napoli, 4-6-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 9 di 9