TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/09/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3487/2024 R.G. sul ricorso depositato il 05/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Rosario Maria Infantino) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. M. Controparte_1
Santagati)
così definitivamente provvedendo:
“ Accoglie la domanda e annulla la Deliberazione del Direttore Generale dell'
[...]
n. 66 del 31/01/2024 . Controparte_1
Condanna l' alla corresponsione in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive tra quanto di sua spettanza e quanto a lui corrisposto nel periodo di illegittima sospensione dal servizio ( dal 01.02.2024 al 18.03.2024 ) e connessa posizione contributive e quota di TFR.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio della presente fase di merito e in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore del ricorrente .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) In via principale, statuire l'annullamento e/o la nullità della Deliberazione del Direttore Generale dell' del 31/01/2024 avente ad oggetto Controparte_2
“DIPENDENTE MATRICOLA 1480 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA CAUTELARE DAL SERVIZIO, già oggetto di sospensione giudiziale, per i medesimi motivi ed illegittimità già riscontrate dal Tribunale in sede cautelare, sia perché il provvedimento giudiziale non può non essere inteso ex nunc ma ex tunc, sia perché, comunque, andranno estesi gli effetti a far data da quando lo stesso provvedimento è stato adottato;
2) In via subordinata, riconoscere e dichiarare comunque l'illegittimità/nullità della Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 66 del 31/01/2024 Controparte_1 avente ad oggetto “DIPENDENTE MATRICOLA 1480 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA CAUTELARE DAL SERVIZIO, già oggetto di sospensione giudiziale, per le stesse ragioni per le quali il Giudice della cautela l'ha resa inefficace, pronunciando l'annullamento e/o la nullità della stessa;
1 3) Riconoscere e dichiarare l'illegittimità della mancata percezione dello stipendio nella sua interezza per il periodo dall'01.02.2024 al 18.03.2024 con ogni statuizione in ordine al trattamento giudico ed economico;
4) Pronunciare, mediante accertamento, nel merito, la fondatezza della domanda di parte ricorrente e per effetto condannare l' in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del dr. della differenza Parte_1 retributiva tra quanto di sua spettanza e quanto a lui corrisposto nel periodo di illegittima sospensione dal servizio;
5) In via subordinata condannare l' in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del dr. del medesimo Parte_1 importo a titolo risarcitorio;
6) In via ulteriormente subordinata condannare l' Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del dr. Parte_1 anche a tiolo risarcitorio della diversa somma ritenuta di giustizia;
7) Con conseguente condanna in ordine all'adeguamento dei contributi previdenziali assistenziali e della quota di TFR.
8) In tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo.
9) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
La resistente si costituiva con una prima memoria del 17.3.2025 Controparte_3 contestando la domanda .
Cont Con memoria del 24.9.2025 l' si costituiva nuovamente e ribadendo la legittimità della sospensione applicata al ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne la contestazione ad un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di un dirigente medico per fatti per cui è sottoposto al procedimento penale riguardanti l'accusa di emissione di certificati - allo stato - indagato nel procedimento penale proc. pen . n.RG. 1052/2023 RGNR n. 879/2023 RG. Gup) per avere (secondo quanto avrebbe riferito da altro imputato ) emesso false ed errate certificazioni mediche in cambio di futuri ed ipotetici vantaggi patrimoniali.
L'atto impugnato è la deliberazione del Direttore Generale dell' resistente n. 66 Controparte_1 del 31.1.2024 (doc.1 allegato al ricorso) con la quale è stata disposta la sua sospensione cautelare facoltativa biennale dal servizio stesso ai sensi l'art. 51 comma 2 e comma 6 del C.C.N.L.
[...]
triennio 2019-2021 Pt_2
2 Orbene nella vicenda è intervenuta - a seguito di ricorso d'urgenza - già la decisione cautelare del giudice del lavoro ( v ordinanza giud. Salvati del 24.4.2024 nel proc rg n. 1071/2024) che ha disposto < accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 66 del 31.1.2024 oggetto di causa con conseguente riammissione in servizio del ricorrente;
> ).
A base del provvedimento il giudice della fase cautelare ha evidenziato, non solo il periculum , ma anche il fumus ritenendo < Più specificamente, l'accusa riguarda n. 4 certificati, asseritamente falsi oppure attestanti dolosamente patologie più gravi di quelle reali, che sarebbero stati emessi nel 2016 dal ricorrente in cambio di somme di denaro.
A fronte di tale stato di cose, l' ha ritenuto che “la permanenza in servizio Controparte_3 del dirigente” potesse provocare “pregiudizio alla credibilità della a causa del Controparte_1 discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini” (cfr. deliberazione n. 66 del 31.1.2024, cit.).
In altre parole – e in altro punto della motivazione della delibera in questione – l' Controparte_1 resistente, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, ha discrezionalmente ritenuto che tale permanenza in ufficio dello avrebbe Parte_1 potuto compromettere “l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione” stante “la natura e la gravità dei reati commessi e/o per il ruolo ricoperto all'interno dell'ufficio dal dipendente”.
Orbene, risponde al vero l'assunto contenuto in tale deliberazione per cui la sospensione facoltativa del dipendente ex art.51 co.2, 6 C.C.N.L. – Triennio 2019 – 2021 costituisce Parte_2 espressione dell'autonomia e della discrezionalità valutativa dell' CP_3
Non può trattarsi tuttavia di un potere assoluto, sganciato cioè da valutazioni concretamente riferibili al singolo caso in esame da tradursi in una compiuta motivazione di tale decisione: e quest'ultima da adottarsi, per giunta, nell'ottica di considerare siffatta sospensione “ipotesi eccezionale nei casi di illeciti di maggiore gravità” (per come indicato da Cass., 21260/2018 con riferimento alle ipotesi ex art.55 ter D.Lgs. 165/2001, pur sempre normativa costituente indicazioni di principi generali quanto ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego).
Ebbene, con riferimento al caso oggetto di valutazione tali valutazioni concrete avrebbero dovuto estrinsecarsi in una motivazione dell'opportunità della sospensione facoltativa dello ben Parte_1 più diffusa e analitica delle formule di mero principio utilizzate dall' (“ritenuto, da CP_4 quanto si evince dalle imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti del dipendente predetto, di disporre la sospensione facoltativa cautelare dal servizio del dipendente matricola 1480, considerato che la permanenza in servizio del dirigente provoca pregiudizio alla credibilità della a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe Controparte_1 derivarle da parte dei cittadini”): e questo, per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, si tratta infatti di circostanze e avvenimenti molto risalenti nel tempo in quanto asseritamente avvenuti nel 2016 e cui, per giunta, ha fatto seguito una prolungata – nonché documentata – attività lavorativa da parte dello e del suo reparto (doc.5 fascicolo di Parte_1 parte ricorrente): tale, quest'ultima, a ingenerare nella pubblica opinione in modo quanto mai radicato la ragionevole convinzione della non rilevanza penale della condotta dell'interessato.
3 Presunzione relativa e non assoluta, certamente, ma rispetto alla quale era per l'appunto preciso onere dell'Amministrazione resistente specificare il “come” e il “perché” pur in presenza di tali dati di fatti vi sarebbe stato un rischio di “discredito” in suo danno.
In seconda battuta, non risulta poi neppure motivato – se non in modo apparente - in che termini sarebbe derivato tale discredito dalla permanenza in servizio del ricorrente alla luce del limitato numero di certificati medici oggetto di contestazione – appena quattro, come anticipato - a fronte però del notevole numero di analoghi certificati ed interventi riferibili quanto meno al periodo 2022/ 2024.
La mancata costituzione in giudizio dell' ha impedito un ulteriore Controparte_3 approfondimento di tali profili.
Deve quindi considerarsi sussistente un valido fumus boni juris, consistente come detto nell'inesistenza di una effettiva e concreta motivazione sottesa al provvedimento oggetto di causa.>
Cont Ciò posto in questa sede di merito , anche dopo la costituzione dell' non si ravvisano ragioni per per una diversa valutazione di fatti
IL giudice del cautelare , pur procedendo solo alla statuizione di sospensione e non di annullamento poiché la pronuncia era resa in sede cautelare per salvaguardare l'allora attuale posizione e non anche quelli ormai prodottisi e sia perché l'annullamento è pronuncia costitutiva riservata all'azione di merito, ha però rilevato un vizio originario del provvedimento di sospensione dal servizio.
Il difetto di giustificazione motivazionale sulla base del quale ha accolto il ricorso cautelare è originario e quindi inficia in toto il provvedimento sospensivo cautelare escludendo la stessa legittimità del provvedimento
Cont Nel caso di specie in mancanza di un provvedimento in autotutela .dell' che abbia rimosso il provvedimento sospensivo va in questa sede data conferma alla motivazione già resa in sede Cont cautelare , non avendo l' – pur costituendosi offerto ragioni concrete di diversa valenza .
Nessun altro elemento specifico a comprova del pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione e del discredito all'azienda .
Il ricorrente è dirigente medico dal 2000 e con una ampia attività lavorativa svolta e che svolge .
Osserva il decidente che non si mette in discussione il potere discrezionale dell' ma CP_1
l'esercizio in concreto della discrezionalità che non è stata supportata da elementi attuali ( già al tempo della emissione della delibera impugnata ) e concreti per adottare la sospensione .
Non si comprende in quale modo il buon andamento della azienda verrebbe compromesso dalla sua estromissione per due anni dal servizio .
Il discredi toè asserito ma non dimostrato in alcun modo concreto.
Non risulta la condanna penale per i fatti di cui è soggetto a indagine
Il numero di certificati è molto basso a fronte di una emissione ben più consistente e nessuna incidenza ha il fatto sulla prestazione come sanitario
4 Ne discende la fondatezza della domanda con l'annullamento della delibera di sospensione impugnata ed il riconoscimento del diritto all'intera retribuzione per il periodo di sofferta sospensione oltre alla connessa posizione contributiva e tfr
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 25.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3487/2024 R.G. sul ricorso depositato il 05/07/2024 proposto da (difeso dall'avv. Rosario Maria Infantino) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. M. Controparte_1
Santagati)
così definitivamente provvedendo:
“ Accoglie la domanda e annulla la Deliberazione del Direttore Generale dell'
[...]
n. 66 del 31/01/2024 . Controparte_1
Condanna l' alla corresponsione in favore del Controparte_1 ricorrente delle differenze retributive tra quanto di sua spettanza e quanto a lui corrisposto nel periodo di illegittima sospensione dal servizio ( dal 01.02.2024 al 18.03.2024 ) e connessa posizione contributive e quota di TFR.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio della presente fase di merito e in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto con distrazione in favore del procuratore del ricorrente .”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) In via principale, statuire l'annullamento e/o la nullità della Deliberazione del Direttore Generale dell' del 31/01/2024 avente ad oggetto Controparte_2
“DIPENDENTE MATRICOLA 1480 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA CAUTELARE DAL SERVIZIO, già oggetto di sospensione giudiziale, per i medesimi motivi ed illegittimità già riscontrate dal Tribunale in sede cautelare, sia perché il provvedimento giudiziale non può non essere inteso ex nunc ma ex tunc, sia perché, comunque, andranno estesi gli effetti a far data da quando lo stesso provvedimento è stato adottato;
2) In via subordinata, riconoscere e dichiarare comunque l'illegittimità/nullità della Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 66 del 31/01/2024 Controparte_1 avente ad oggetto “DIPENDENTE MATRICOLA 1480 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA CAUTELARE DAL SERVIZIO, già oggetto di sospensione giudiziale, per le stesse ragioni per le quali il Giudice della cautela l'ha resa inefficace, pronunciando l'annullamento e/o la nullità della stessa;
1 3) Riconoscere e dichiarare l'illegittimità della mancata percezione dello stipendio nella sua interezza per il periodo dall'01.02.2024 al 18.03.2024 con ogni statuizione in ordine al trattamento giudico ed economico;
4) Pronunciare, mediante accertamento, nel merito, la fondatezza della domanda di parte ricorrente e per effetto condannare l' in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del dr. della differenza Parte_1 retributiva tra quanto di sua spettanza e quanto a lui corrisposto nel periodo di illegittima sospensione dal servizio;
5) In via subordinata condannare l' in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del dr. del medesimo Parte_1 importo a titolo risarcitorio;
6) In via ulteriormente subordinata condannare l' Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore del dr. Parte_1 anche a tiolo risarcitorio della diversa somma ritenuta di giustizia;
7) Con conseguente condanna in ordine all'adeguamento dei contributi previdenziali assistenziali e della quota di TFR.
8) In tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione sino al soddisfo.
9) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avvocato che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
La resistente si costituiva con una prima memoria del 17.3.2025 Controparte_3 contestando la domanda .
Cont Con memoria del 24.9.2025 l' si costituiva nuovamente e ribadendo la legittimità della sospensione applicata al ricorrente.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne la contestazione ad un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio di un dirigente medico per fatti per cui è sottoposto al procedimento penale riguardanti l'accusa di emissione di certificati - allo stato - indagato nel procedimento penale proc. pen . n.RG. 1052/2023 RGNR n. 879/2023 RG. Gup) per avere (secondo quanto avrebbe riferito da altro imputato ) emesso false ed errate certificazioni mediche in cambio di futuri ed ipotetici vantaggi patrimoniali.
L'atto impugnato è la deliberazione del Direttore Generale dell' resistente n. 66 Controparte_1 del 31.1.2024 (doc.1 allegato al ricorso) con la quale è stata disposta la sua sospensione cautelare facoltativa biennale dal servizio stesso ai sensi l'art. 51 comma 2 e comma 6 del C.C.N.L.
[...]
triennio 2019-2021 Pt_2
2 Orbene nella vicenda è intervenuta - a seguito di ricorso d'urgenza - già la decisione cautelare del giudice del lavoro ( v ordinanza giud. Salvati del 24.4.2024 nel proc rg n. 1071/2024) che ha disposto < accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 66 del 31.1.2024 oggetto di causa con conseguente riammissione in servizio del ricorrente;
> ).
A base del provvedimento il giudice della fase cautelare ha evidenziato, non solo il periculum , ma anche il fumus ritenendo < Più specificamente, l'accusa riguarda n. 4 certificati, asseritamente falsi oppure attestanti dolosamente patologie più gravi di quelle reali, che sarebbero stati emessi nel 2016 dal ricorrente in cambio di somme di denaro.
A fronte di tale stato di cose, l' ha ritenuto che “la permanenza in servizio Controparte_3 del dirigente” potesse provocare “pregiudizio alla credibilità della a causa del Controparte_1 discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini” (cfr. deliberazione n. 66 del 31.1.2024, cit.).
In altre parole – e in altro punto della motivazione della delibera in questione – l' Controparte_1 resistente, in applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, ha discrezionalmente ritenuto che tale permanenza in ufficio dello avrebbe Parte_1 potuto compromettere “l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione” stante “la natura e la gravità dei reati commessi e/o per il ruolo ricoperto all'interno dell'ufficio dal dipendente”.
Orbene, risponde al vero l'assunto contenuto in tale deliberazione per cui la sospensione facoltativa del dipendente ex art.51 co.2, 6 C.C.N.L. – Triennio 2019 – 2021 costituisce Parte_2 espressione dell'autonomia e della discrezionalità valutativa dell' CP_3
Non può trattarsi tuttavia di un potere assoluto, sganciato cioè da valutazioni concretamente riferibili al singolo caso in esame da tradursi in una compiuta motivazione di tale decisione: e quest'ultima da adottarsi, per giunta, nell'ottica di considerare siffatta sospensione “ipotesi eccezionale nei casi di illeciti di maggiore gravità” (per come indicato da Cass., 21260/2018 con riferimento alle ipotesi ex art.55 ter D.Lgs. 165/2001, pur sempre normativa costituente indicazioni di principi generali quanto ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel pubblico impiego).
Ebbene, con riferimento al caso oggetto di valutazione tali valutazioni concrete avrebbero dovuto estrinsecarsi in una motivazione dell'opportunità della sospensione facoltativa dello ben Parte_1 più diffusa e analitica delle formule di mero principio utilizzate dall' (“ritenuto, da CP_4 quanto si evince dalle imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti del dipendente predetto, di disporre la sospensione facoltativa cautelare dal servizio del dipendente matricola 1480, considerato che la permanenza in servizio del dirigente provoca pregiudizio alla credibilità della a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe Controparte_1 derivarle da parte dei cittadini”): e questo, per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, si tratta infatti di circostanze e avvenimenti molto risalenti nel tempo in quanto asseritamente avvenuti nel 2016 e cui, per giunta, ha fatto seguito una prolungata – nonché documentata – attività lavorativa da parte dello e del suo reparto (doc.5 fascicolo di Parte_1 parte ricorrente): tale, quest'ultima, a ingenerare nella pubblica opinione in modo quanto mai radicato la ragionevole convinzione della non rilevanza penale della condotta dell'interessato.
3 Presunzione relativa e non assoluta, certamente, ma rispetto alla quale era per l'appunto preciso onere dell'Amministrazione resistente specificare il “come” e il “perché” pur in presenza di tali dati di fatti vi sarebbe stato un rischio di “discredito” in suo danno.
In seconda battuta, non risulta poi neppure motivato – se non in modo apparente - in che termini sarebbe derivato tale discredito dalla permanenza in servizio del ricorrente alla luce del limitato numero di certificati medici oggetto di contestazione – appena quattro, come anticipato - a fronte però del notevole numero di analoghi certificati ed interventi riferibili quanto meno al periodo 2022/ 2024.
La mancata costituzione in giudizio dell' ha impedito un ulteriore Controparte_3 approfondimento di tali profili.
Deve quindi considerarsi sussistente un valido fumus boni juris, consistente come detto nell'inesistenza di una effettiva e concreta motivazione sottesa al provvedimento oggetto di causa.>
Cont Ciò posto in questa sede di merito , anche dopo la costituzione dell' non si ravvisano ragioni per per una diversa valutazione di fatti
IL giudice del cautelare , pur procedendo solo alla statuizione di sospensione e non di annullamento poiché la pronuncia era resa in sede cautelare per salvaguardare l'allora attuale posizione e non anche quelli ormai prodottisi e sia perché l'annullamento è pronuncia costitutiva riservata all'azione di merito, ha però rilevato un vizio originario del provvedimento di sospensione dal servizio.
Il difetto di giustificazione motivazionale sulla base del quale ha accolto il ricorso cautelare è originario e quindi inficia in toto il provvedimento sospensivo cautelare escludendo la stessa legittimità del provvedimento
Cont Nel caso di specie in mancanza di un provvedimento in autotutela .dell' che abbia rimosso il provvedimento sospensivo va in questa sede data conferma alla motivazione già resa in sede Cont cautelare , non avendo l' – pur costituendosi offerto ragioni concrete di diversa valenza .
Nessun altro elemento specifico a comprova del pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione e del discredito all'azienda .
Il ricorrente è dirigente medico dal 2000 e con una ampia attività lavorativa svolta e che svolge .
Osserva il decidente che non si mette in discussione il potere discrezionale dell' ma CP_1
l'esercizio in concreto della discrezionalità che non è stata supportata da elementi attuali ( già al tempo della emissione della delibera impugnata ) e concreti per adottare la sospensione .
Non si comprende in quale modo il buon andamento della azienda verrebbe compromesso dalla sua estromissione per due anni dal servizio .
Il discredi toè asserito ma non dimostrato in alcun modo concreto.
Non risulta la condanna penale per i fatti di cui è soggetto a indagine
Il numero di certificati è molto basso a fronte di una emissione ben più consistente e nessuna incidenza ha il fatto sulla prestazione come sanitario
4 Ne discende la fondatezza della domanda con l'annullamento della delibera di sospensione impugnata ed il riconoscimento del diritto all'intera retribuzione per il periodo di sofferta sospensione oltre alla connessa posizione contributiva e tfr
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 25.9.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5