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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 07/01/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
GAGLIARDI EP, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057543 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12343/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'avviso di accertamento
Resistente: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento esecutivo prot. 112490057543, notificato il 17 ottobre 2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 11.752,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento TARI – TEFA, comprensivo di sanzioni ed interessi, per gli anni di imposta 2018-2023.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come unico motivo di impugnazione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile tassato (Indirizzo_1 Dati_Catastali_1
– c/3) è concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione Promozione Sociale “Associazione_1” dal 1 agosto 2016 con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma con n. 7495, serie 3.
Roma Capitale si costituisce tardivamente in giudizio e chiede la cessazione della materia del contendere sostenendo di aver accolto parzialmente, a seguito di autotutela, le doglianze di parte ricorrente e di aver emesso un avviso di accertamento in rettifica rideterminando le somme dovute in Euro 9.562,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, con controdeduzioni depositate il 01.12.2025, comporti la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, consentendo la sola difesa nel merito.
Premesso ciò la Corte rileva che parte ricorrente ha fornito in giudizio la prova della conduzione a terzi dell'immobile tassato mediante contratto di comodato corrente sin dal 2016.
In conseguenza di ciò tenuto al pagamento della TARI e della TEFA risulta essere il detentore effettivo dell'immobile che, nel caso di specie, è il soggetto comodatario con esclusione della soggettività passiva in capo al ricorrente.
L'annullamento parziale dell'originario avviso di accertamento, operato da Roma Capitale, contrariamente a quanto richiesto nelle controdeduzioni, non determina la cessazione della materia del contendere in quanto né nell'avviso di accertamento originario, né nel provvedimento di annullamento parziale in autotutela, né tantomeno nel successivo avviso di accertamento in rettifica Roma Capitale esplicita le ragioni del permanere della pretesa tributaria in capo al ricorrente salvo ridurre nell'annullamento parziale in autotutela il periodo temporale sottoposto a tassazione senza alcuna spiegazione della ragione della rettifica.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla integralmente l'avviso di accertamento. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente liquidandole in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma il 03.12.2025
Il Presidente estensore
RN TI
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CHIANESE DORIANA, Giudice
GAGLIARDI EP, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057543 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12343/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'avviso di accertamento
Resistente: cessazione della materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento esecutivo prot. 112490057543, notificato il 17 ottobre 2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 11.752,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento TARI – TEFA, comprensivo di sanzioni ed interessi, per gli anni di imposta 2018-2023.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come unico motivo di impugnazione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile tassato (Indirizzo_1 Dati_Catastali_1
– c/3) è concesso in comodato d'uso gratuito all'Associazione Promozione Sociale “Associazione_1” dal 1 agosto 2016 con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma con n. 7495, serie 3.
Roma Capitale si costituisce tardivamente in giudizio e chiede la cessazione della materia del contendere sostenendo di aver accolto parzialmente, a seguito di autotutela, le doglianze di parte ricorrente e di aver emesso un avviso di accertamento in rettifica rideterminando le somme dovute in Euro 9.562,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, con controdeduzioni depositate il 01.12.2025, comporti la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, consentendo la sola difesa nel merito.
Premesso ciò la Corte rileva che parte ricorrente ha fornito in giudizio la prova della conduzione a terzi dell'immobile tassato mediante contratto di comodato corrente sin dal 2016.
In conseguenza di ciò tenuto al pagamento della TARI e della TEFA risulta essere il detentore effettivo dell'immobile che, nel caso di specie, è il soggetto comodatario con esclusione della soggettività passiva in capo al ricorrente.
L'annullamento parziale dell'originario avviso di accertamento, operato da Roma Capitale, contrariamente a quanto richiesto nelle controdeduzioni, non determina la cessazione della materia del contendere in quanto né nell'avviso di accertamento originario, né nel provvedimento di annullamento parziale in autotutela, né tantomeno nel successivo avviso di accertamento in rettifica Roma Capitale esplicita le ragioni del permanere della pretesa tributaria in capo al ricorrente salvo ridurre nell'annullamento parziale in autotutela il periodo temporale sottoposto a tassazione senza alcuna spiegazione della ragione della rettifica.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla integralmente l'avviso di accertamento. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente liquidandole in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma il 03.12.2025
Il Presidente estensore
RN TI