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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1317/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VALLESE GIACOMO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to CIACH MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con accordo di separazione personale, ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge n. 162/2014, di data 29/03/2021 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 37,
parte II, serie C), confermato con dichiarazioni delle parti in data 06/05/2021
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 68, parte II, serie C);
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da foglio conclusioni congiunte allegato all'udienza del
10/11/2025 e cioè “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in DO TE (Roma) in data 19.10.2001, tra i suddetti
[...]
e e trascritto al n. 8, parte I, anno 2001 CP_2 Controparte_3
degli atti di matrimonio del comune di DO TE (Roma),
ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio;
- le parti rinunciano espressamente e reciprocamente, ad avanzare e/o a formulare qualsivoglia richiesta e/o rivendicazione piuttosto che ad esercitare qualsivoglia diritto avente ad oggetto l'ambito economico e patrimoniale tanto dell'uno che dell'altro. In particolare, il signor Controparte_3
rinuncia ad avanzare e/o a formulare qualsivoglia richiesta e/o rivendicazione e ad esercitare qualsivoglia diritto relativamente all'immobile di proprietà
esclusiva della signora ubicato in Romania, identificato Controparte_2
P.IVA con il numero catastale , situato nel comune di Agas, paese Preluci,
distretto Bacau, alla via Morii n. 5, costituito da:
1. Terreno, nr. crt A1, nr. cadastral nr. topografic 60266, superficie di 873 mq,
sito nel comune di Agas, paese Preluci, distretto Bacau, di cui 500 mq terreno uso cortile-edificabile e 373 mq terreno agricolo;
2. Fabbricato, Crt. A1.1, nr. cadastral nr. topografic 60266-C1, abitazione edificata al piano terra di 191 mq, anno di costruzione 2008, costruita in mattoni forati, ricoperta da tegole, senza certificato energetico;
- spese di lite compensate”.
2 Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 08/07/2025, ha chiesto Controparte_3
che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
DO TE (RM), in data 19/10/2001, con CP_2
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in
[...]
virtù di separazione consensuale avvenuta a seguito di accordo di separazione personale, ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in
Legge n. 162/2014, di data 29/03/2021 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 37, parte II, serie C), confermato con dichiarazioni delle parti in data 06/05/2021 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 68, parte II, serie C); che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, altresì, di condannarsi controparte all'integrale rifusione di spese, diritti e onorari di lite.
, nel costituirsi nel procedimento in data Controparte_2
10/10/2025, non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio;
inoltre, ha chiesto che il ricorrente corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento in favore della resistente, una somma mensile riservandosi di dettagliarne l'importo a seguito di produzione integrale di documentazione reddituale del ricorrente;
diversamente, ha chiesto di predisporre un importo per il suddetto mantenimento, come meglio ritenuto di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 10/11/2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
3 DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in DO TE CP_3 Controparte_2
(RM), in data 19/10/2001;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUIDONIA
MONTECELIO (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 8, parte I, serie -) e agli
4 ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1317/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio CP_1 Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VALLESE GIACOMO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to CIACH MARCO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
separati consensualmente con accordo di separazione personale, ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in Legge n. 162/2014, di data 29/03/2021 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 37,
parte II, serie C), confermato con dichiarazioni delle parti in data 06/05/2021
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 68, parte II, serie C);
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da foglio conclusioni congiunte allegato all'udienza del
10/11/2025 e cioè “- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato in DO TE (Roma) in data 19.10.2001, tra i suddetti
[...]
e e trascritto al n. 8, parte I, anno 2001 CP_2 Controparte_3
degli atti di matrimonio del comune di DO TE (Roma),
ordinando altresì all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio;
- le parti rinunciano espressamente e reciprocamente, ad avanzare e/o a formulare qualsivoglia richiesta e/o rivendicazione piuttosto che ad esercitare qualsivoglia diritto avente ad oggetto l'ambito economico e patrimoniale tanto dell'uno che dell'altro. In particolare, il signor Controparte_3
rinuncia ad avanzare e/o a formulare qualsivoglia richiesta e/o rivendicazione e ad esercitare qualsivoglia diritto relativamente all'immobile di proprietà
esclusiva della signora ubicato in Romania, identificato Controparte_2
P.IVA con il numero catastale , situato nel comune di Agas, paese Preluci,
distretto Bacau, alla via Morii n. 5, costituito da:
1. Terreno, nr. crt A1, nr. cadastral nr. topografic 60266, superficie di 873 mq,
sito nel comune di Agas, paese Preluci, distretto Bacau, di cui 500 mq terreno uso cortile-edificabile e 373 mq terreno agricolo;
2. Fabbricato, Crt. A1.1, nr. cadastral nr. topografic 60266-C1, abitazione edificata al piano terra di 191 mq, anno di costruzione 2008, costruita in mattoni forati, ricoperta da tegole, senza certificato energetico;
- spese di lite compensate”.
2 Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 08/07/2025, ha chiesto Controparte_3
che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
DO TE (RM), in data 19/10/2001, con CP_2
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in
[...]
virtù di separazione consensuale avvenuta a seguito di accordo di separazione personale, ai sensi dell'art. 12 D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in
Legge n. 162/2014, di data 29/03/2021 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 37, parte II, serie C), confermato con dichiarazioni delle parti in data 06/05/2021 (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021, atto n. 68, parte II, serie C); che dalla loro unione non erano nati figli e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, altresì, di condannarsi controparte all'integrale rifusione di spese, diritti e onorari di lite.
, nel costituirsi nel procedimento in data Controparte_2
10/10/2025, non si è opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio;
inoltre, ha chiesto che il ricorrente corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento in favore della resistente, una somma mensile riservandosi di dettagliarne l'importo a seguito di produzione integrale di documentazione reddituale del ricorrente;
diversamente, ha chiesto di predisporre un importo per il suddetto mantenimento, come meglio ritenuto di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.
come per legge.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del 10/11/2025, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
3 DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b),
numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in DO TE CP_3 Controparte_2
(RM), in data 19/10/2001;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GUIDONIA
MONTECELIO (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001, atto n. 8, parte I, serie -) e agli
4 ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 05/12/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott. Giorgio Cozzarini
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