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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1508 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Scesa del Gesù, n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonietta Villella (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Jan Palach, n. 35, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Maria Grazia Pianura (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: opposizione a precetto Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia del precetto opposto notificato in data 16.6.22 contestualmente alla Sentenza n. 372/2021 del 9.06.2021 del Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro nel procedimento n. R.G. 732/2012 pubblicata il 9.06.2021, Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto o comunque della somma eccedente indicata erroneamente nello spesso;
-dichiarare l'infondatezza del diritto della Sig.ra di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 16.6.22, con
1 conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata cessata la materia contenziosa per intervenuta transazione extragiudiziale.
2. All'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione dell'affare contenzioso con compensazione integrale delle spese di liti tra le parti come da accordo transattivo del 21.3.2024 in atti, sottoscritto a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite come d richiesta del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Scesa del Gesù, n. 27, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonietta Villella (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Jan Palach, n. 35, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Maria Grazia Pianura (PEC: che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: opposizione a precetto Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia del precetto opposto notificato in data 16.6.22 contestualmente alla Sentenza n. 372/2021 del 9.06.2021 del Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro nel procedimento n. R.G. 732/2012 pubblicata il 9.06.2021, Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto o comunque della somma eccedente indicata erroneamente nello spesso;
-dichiarare l'infondatezza del diritto della Sig.ra di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata con il giudizio intrapreso con l'atto di precetto notificato in data 16.6.22, con
1 conseguenziale declaratoria di nullità e di improduttività di effetti giuridici ed adottare altresì tutti i provvedimenti del caso. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, IVA e CPA”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 contestando le avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata cessata la materia contenziosa per intervenuta transazione extragiudiziale.
2. All'udienza odierna parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la cessazione dell'affare contenzioso con compensazione integrale delle spese di liti tra le parti come da accordo transattivo del 21.3.2024 in atti, sottoscritto a tacitazione di ogni pretesa oggetto del presente giudizio.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite come d richiesta del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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