Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 3334/2020 vertente
TRA
(C.F. , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di (deceduto in data 02/05/2004) e (deceduta in data Persona_1 Persona_2
23/05/2007) e (C.F. ), nella Parte_2 C.F._2 qualità di interventore volontario ex art. 105 c.p.c. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Angela Gallo (C.F. ), con la quale sono elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio di quest'ultima sito in Caserta – Frazione Santa Barbara –, alla Via Tifatina
n.42.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , quale procuratore speciale dei Controparte_1 C.F._4 figli: (C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._5 Controparte_3
), (C.F. , tutti eredi della sig.ra C.F._6 CP_4 C.F._7
, deceduta in data 01/11/1994 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Persona_3
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Franzese sito C.F._9 in Caserta, alla Via Colombo n.27.
APPELLATO
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_5 C.F._10
Caserta, alla via G.M. Bosco n. 65 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Riello (C.F.
) che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._11
insieme all'Avv. Piero Riello (C.F. ). C.F._12
APPELLATA
NONCHÉ
(C.F. CP_6 C.F._13
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Primo grado
1.1. Con atto di citazione notificato il 19 marzo 2010 , nella qualità di Controparte_1
procuratore dei figli , e , a loro volta eredi, CP_2 Controparte_3 CP_4 per rappresentazione della madre (deceduta ab intestato il giorno Persona_3
1.11.1994), dei nonni materni ( deceduto il 2.5.2004) e Persona_1 [...]
( deceduta il 23.5.2007) conveniva innanzi il tribunale di S. Maria C.V. Per_2 Pt_1
e , tutti successori legittimi dei predetti de
[...] CP_6 Controparte_5 cuius, chiedendo accertarsi la consistenza delle due masse ereditarie, procedersi al rendiconto da parte degli eredi in possesso dei beni ereditari e disporre la divisione di entrambe le masse in quattro quote uguali, previa redazione di un comodo progetto divisionale, con spese a carico della massa salvo opposizioni generatrici di fasi contenziose con conseguente applicazione del principio della soccombenza.
1.2. Con comparsa depositata l'11.6.2010 si costituiva unitamente al Parte_1
coniuge deducendo di aver vissuto con il proprio nucleo familiare Parte_2 dal lontano 1977 nell'immobile sito al quinto piano del fabbricato ereditario, ubicato a
Casagiove Piazza Silvagni n. 47, identificato al foglio 4 p.lla 361 sub 12 e sub 13 senza alcuna formale opposizione da parte dei genitori proprietari sigg.ri e Persona_1
, e di aver nel corso degli anni sostenuto i costi di ristrutturazione e Persona_2 manutenzione dell'immobile senza alcuna formale opposizione dei prefati genitori, con manodopera dello stesso artigiano edile;
aggiungevano che il possesso si era esteso Pt_2
alle pertinenze, segnatamente al garage sito nel cortile al p.t. lato est e alla cantinola. Tanto esposto, chiedevano in riconvenzionale: dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione in capo ad essi istanti della proprietà dell'immobile posto al quinto piano identificato al foglio
4 p.lla 361 sub 12 e 13 nonché del garage e della cantinola meglio descritti in citazione, escludendo, per l'effetto, tali consistenze immobiliari dalla divisione ereditaria;
in via gradata, condannarsi l'attore ovvero la massa ereditaria alla refusione delle spese da essi sostenute per le migliorie apportate all'immobile su indicato e relative pertinenze, pari ad euro 99.855,00 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche all'esito di
CTU; procedersi, quindi, alla divisione dei residui beni componenti le due masse ereditarie, tenendo conto della maggior quota spettante ad essa per aver acquistato Parte_1 dal fratello in data 29.12.2008 la quota d 1/12 a lui spettante della CP_6
successione di . Le medesime domande riconvenzionali venivano, poi, Persona_1
riproposte da nella comparsa di intervento volontario ex art. 105 Parte_2 cpc depositata il 24.9.2010.
1.3. Anche , nel costituirsi con comparsa depositata il 14.6.2010, avanzava CP_6 domanda riconvenzionale di usucapione di altro appartamento, quello sito al secondo piano del fabbricato in Casagiove alla Piazza Silvagni 47, identificato al foglio 4 p.lla 361 sub
4,assumendo di avervi stabilito il proprio domicilio coniugale a partire dal 6.1.1990 e averne preso possesso già prima, nel 1988, per eseguire lavori di cui all'allegato elenco in vista del matrimonio, senza che i genitori proprietari, che vivevano al primo piano del medesimo fabbricato, se ne occupassero, disinteressandosi del bene. In via gradata, avanzava domanda riconvenzionale di condanna dell'attore o della massa a rimborsargli le spese sostenute per le migliorie apportate all'immobile, quantificate in euro 39.075,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, previa CTU. Non si opponeva, quindi, alla divisione con esclusione, tuttavia, dell'immobile usucapito, dando atto della vendita alla germana della sua Pt_1 quota di 1/12 dell'eredità paterna con atto per notaio del 29.12.2008. Per_4
1.4. Si costituiva anche che si associava alla domanda di divisione Controparte_5 avanzata dal e chiedeva ordinarsi il rendiconto ai coeredi nel possesso dei beni CP_2
ereditari, i germani ed con loro condanna al pagamento di una indennità Pt_1 CP_6
di occupazione rispettivamente per l'appartamento del quinto piano e del secondo piano e relative pertinenze, nonché di quello del primo piano occupato dalla figlia di Pt_1
[...]
1.5. Con sentenza non definitiva n. 1051/2017 pubblicata il 22.3.2017 il tribunale sammaritano rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione dei coniugi Pt_1
e e con altra e successiva sentenza non definitiva n.
[...] Parte_2
3386/2017 pubblicata il 6.12.2017 rigettava anche la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da (che per errore indicava nel dispositivo come CP_6
proposta da e ) riservando al definitivo le spese Parte_1 Parte_2 di causa.
1.6. La causa si concludeva, poi, con sentenza n. 3333/2019 pubblicata il 23.12.2019 con cui veniva dichiarata inammissibile la domanda di divisione proposta da
[...]
e le connesse domande di rendiconto , di divisione dei beni mobili e quelle CP_1
riconvenzionali di rimborso delle spese inerenti le migliorie ad alcuni beni del compendio ereditario;
venivano altresì regolate le spese del procedimento di sequestro giudiziario svoltosi in corso di causa, con condanna a carico di e di Controparte_1 CP_5
in solido tra loro, e compensate, invece, le spese della fase di merito tra tutte le
[...] parti.
2. Secondo grado.
2.1. Avverso le due sentenze non definitive su indicate hanno proposto appello Pt_1
e chiedendo, sulla base dei motivi che di seguito
[...] Parte_2 saranno esposti, l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “1) In via pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza non definitiva n. 1051/2017 pubblicata il 22.03.2017 e/o la nullità della sentenza non definitiva n. 3686/2017 pubblicata il 06.12.2017 per i motivi di appello in atto specificati in relazioni alle corrispondenti violazioni commesse;
2) Ammettere tutte le istanze istruttorie articolate in primo grado nella memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 11.06.2010, con memorie 183 c.p.c. primo
e secondo termine e 184 c.p.c. depositate rispettivamente depositate in data 24.09.2010,
22/25.09.2010 e 11.11.2010 ed con atto di intervento depositato in data 24.09.2010;
3) All'esito della istruttoria accogliere le conclusioni tutte già rassegnate in primo grado e nello specifico: accertare e dichiararsi che l'immobile identificato al foglio 4, particella
361, subalterni 12 e 13 al piano quinto nonché le pertinenze [garage sito nel cortile al piano terra lato est e confinante al lato est con proprietà ed al lato nord Parte_3
con proprietà fratelli e la cantinola sita nel seminterrato confinante a sud con Per_5 corridoio di accesso alla stessa, ad est con parete della gabbia scala] sono state acquistate per usucapione in virtu' di possesso protrattosi per il ventennio e appartengono in via esclusiva e per l'intero alla sig.ra o al sig. o, in Parte_1 Parte_2 subordine ad entrambi;
4) Con condanna al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.
2.2. A fondamento del gravame essi hanno dedotto: 1) la nullità di entrambe le sentenze non definitive per violazione dell'art.112 c.p.c.; 2) la violazione dell'art.1158 c.c. e dell'art.132
c.p.c., n.4 e art.118 disp. att. c.p.c. con conseguente nullità della sentenza per omessa motivazione, erronea ed omessa valutazione delle prove documentali acquisite in violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.; 3) l'erronea ed omessa valutazione delle prove documentali acquisite in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in particolare, sul rendiconto presentato dalla sig.ra ; 4) l'erronea qualificazione giuridica del potere di fatto Parte_1 esercitato dagli attuali appellanti sul bene;
5) la violazione ed erronea interpretazione dell'art.1141 c.c. sulla interversione del possesso;
6) l'erroneità del provvedimento di mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati da essi appellanti in primo grado.
2.3. Hanno resistito al gravame, con separate comparse, , nella qualità Controparte_1
indicata in epigrafe, e instando, entrambi, per la declaratoria di Controparte_5 inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il suo rigetto per totale infondatezza;
[...]
ha chiesto, altresì, correggersi l'errore materiale commesso dal primo giudice CP_1 nella sentenza non definitiva n.3686/2017, sostituendo nel dispositivo il nome di CP_6
a quello degli appellanti.
[...]
2.4. E' rimasto, invece, contumace . CP_6
2.5 È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 19 giungo 2024 in esito all'udienza di pari data celebrata ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla riserva di appello.
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione per mancata formulazione della riserva di appello, avanzata dalla difesa di , è solo in parte fondata. Controparte_5
Invero, dall'esame dei verbali del primo grado risulta che la difesa di e Parte_1
alla prima udienza innanzi al tribunale successiva alla Parte_2 comunicazione della sentenza non definitiva n. 1051/2017, ebbe a avanzare riserva di appello avverso la medesima decisione (v. verbale dell'udienza del 25.5.2017, proveniente da rinvio d'ufficio dell'udienza del 19.4.2017 fissata per la prosecuzione della causa).
In relazione a tale sentenza, dunque, risulta rispettato il disposto dell'art. 340 cpc ai fini della ammissibilità della presente impugnazione.
Lo stesso, invece, non può dirsi in riferimento alla sentenza non definitiva n. 3686/2017 rispetto alla quale la riserva d'appello all'udienza del 6.6.2018 (la prima successiva alla sua comunicazione) risulta formulata dalla sola difesa di peraltro unico CP_6
legittimato ad impugnare quale parte soccombente in relazione alla statuizione di rigetto della sua domanda riconvenzionale di usucapione. Ne consegue che l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 3686/2017 con cui se ne denuncia la nullità è da reputarsi inammissibile sia per omessa riserva di impugnazione sia per difetto di interesse ad impugnare dei coniugi in Parte_4
quanto non soccombenti.
Sotto tale ultimo profilo si osserva, infatti, che la legittimazione attiva non potrebbe derivare in capo a dall'essere la stessa successore a titolo particolare di Parte_1 CP_6
nella quota dell'eredità paterna in forza dell'atto per notaio del 29.12.2008,
[...] Per_4 atteso che secondo la prospettazione del prefato attore in riconvenzionale il bene oggetto di usucapione era escluso dalla massa ereditaria e dunque non compreso nella vendita della sua quota alla germana Pt_1
Sull'errore materiale della sentenza non definitiva n. 3686/2017.
La predetta sentenza non definitiva n. 3686/2017 va solo emendata dell'errore materiale contenuto nella parte dispositiva, come chiesto da , consistente nell'aver Controparte_1 disposto il rigetto della domanda riconvenzionale (di usucapione) spiegata da Pt_1
e invece che della domanda riconvenzionale di
[...] Parte_2
usucapione proposta da effettivamente oggetto della pronuncia, come CP_6 facilmente evincibile dal contenuto della motivazione e dalla circostanza che sulla domanda riconvenzionale di usucapione dei predetti era già Parte_4 intervenuta sentenza non definitiva n. 1051/2017.
Sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1051/2017
L'esame del gravame si concentra, per quanto sopra esposto, alle sole ragioni di critica avverso la sentenza non definitiva n. 1051/2017.
Con il primo mezzo si denuncia vizio di omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 cpc per aver il primo giudice indicato e quali convenuti CP_6 Controparte_5
contumaci quando invece gli stessi risultavano costituiti in giudizio;
tanto avrebbe comportato l'omesso esame delle eccezioni e domande svolte dai predetti, inficiando l'intera decisione.
Il mezzo per come formulato non è fondato sebbene evidenzi un effettivo errore materiale della sentenza, che va emendato. Invero, la pronuncia in esame, non ha definito il primo grado ma si è occupata di delibare solo sulla domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dai coniugi
[...]
. Parte_5
Già per tale ragione non può dirsi viziata da omessa pronuncia su domande di altre parti, riservate al prosieguo del giudizio, vizio peraltro che vedrebbe legittimati all'impugnazione non gli attuali appellanti bensì coloro che tali domande e/o eccezioni avevano avanzato.
Trattasi, più semplicemente, di errore materiale nella intestazione della sentenza che va qui corretto nei termini che saranno specificati in dispositivo.
Con gli altri mezzi, che vanno congiuntamente esaminati per stretta connessione, gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver rigettato la loro domanda riconvenzionale di usucapione erroneamente ritenendo incompatibile con il dedotto acquisto a titolo originario la circostanza che con atto notarile del 2008 aveva acquistato Parte_1
dal germano la quota di 1/12 dell'eredità paterna senza specificare che la cessione CP_6 riguardava la quota di 1/12 del residuo compendio immobiliare ovvero al netto degli immobili usucapiti, non avendo il tribunale considerato che il possesso ultraventennale degli immobili in contestazione era già maturato in epoca antecedente al rogito notarile ( dal 1977 come dedotto in citazione) e che l'acquisto della quota rappresentava il prezzo versato da per essersi accollata l'intero debito del padre deceduto nei confronti del Parte_1
Banco di Napoli, per il quale era pendente procedura di pignoramento degli immobili oggetto della domanda di divisione, liberando gli stessi ed evitandone la vendita all'asta, già fissata con ordinanza del 10.7.2008 del g.e. ( procedura RGE 312/2000). L'atto notarile, dunque, era stato stipulato per estinguere un debito ereditario e non aveva comportato rinuncia all'usucapione già maturata, fondata su un possesso pacifico e non interrotto neanche contestato dalle controparti. Il primo giudice, quindi, invece che ritenere dirimente l'avvenuta cessione della quota ereditaria avrebbe dovuto mettere al centro dell'attenzione il possesso esclusivo, pacifico e non clandestino dell'immobile, caratterizzato dall'animus possidenti- consistente nell'intenzione di comportarsi come proprietario esercitando le corrispondenti facoltà- protratto per oltre vent'anni e già maturato alla data dell'atto notarile e, quindi, affermare l'avvenuto acquisto a titolo originario, ricorrendone tutti i presupposti. Lamentano, inoltre, gli appellanti che il primo giudice avrebbe omesso di analizzare la posizione processuale di che, nella qualità di interventore ex art. Parte_2
105 cpc, aveva proposto domanda di usucapione, non essendovi alcun passaggio motivazionale nella gravata sentenza che spiegasse le ragioni del rigetto anche nei suoi confronti, quando invece lo stesso con l'atto di intervento, sulla premessa di aver avuto, unitamente alla moglie , il possesso continuato, ininterrotto e non Parte_1 clandestino del bene oggetto di domanda riconvenzionale dal lontano mese di dicembre
1977, aveva fatto proprie le richieste della moglie e rassegnato le conclusioni chiedendo, in alternativa, la declaratoria dell'acquisto per usucapione della proprietà di detto bene in capo alla predetta ovvero in comproprietà con esso interventore al 50%.
Infine, criticano la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto rilevante, per escludere l'usucapione, l'aver essi appellanti chiesto il rendiconto delle spese sostenute per l'intero fabbricato, senza esclusione dell'appartamento di cui reclamavano l'usucapione, osservando, di contro che la documentazione prodotta a corredo della richiesta di rendiconto non riguardava gli immobili usucapiti.
A supporto della fondatezza della domanda riconvenzionale hanno richiamato le istanze istruttorie articolate in primo grado e disattese dal tribunale chiedendone l'ammissione in questa sede.
Nessuna delle su esposte doglianze è idonea a sovvertire il rigetto della domanda di usucapione, sebbene per ragioni ulteriori rispetto a quelle svolte nella gravata decisione.
Il tribunale ha reputato che la relazione di fatto instaurata dagli attuali appellanti con gli immobili oggetto di usucapione ( appartamento del quinto piano, garage e cantinola) non fosse qualificabile come possesso, in quanto caratterizzata da animus detinendi “in attesa dello scioglimento della comunione ereditaria e del successivo trasferimento di proprietà”, valorizzando a tal fine l'aver NC FE acquistato dal germano la quota di CP_6
1/12 dell'eredità paterna senza escludere dalla vendita il bene asseritamente usucapito nonché la richiesta di rendiconto ai coeredi delle spese riguardanti l'intero fabbricato, tutte vicende incompatibili con la dedotta proprietà esclusiva dei beni in contestazione. Ora tali argomenti, in parte condivisibili (in particolare quanto alla rilevanza attribuita all'acquisto della quota ereditaria paterna senza esclusione delle consistenze reclamate come usucapite) vanno integrati con una ragione dirimente, non inficiata dagli argomenti sviluppati in appello, che si ricava dalla stessa prospettazione di parte, vale a dire l'aver i coniugi avuto la disponibilità dei beni in contesa dai Parte_4
genitori della per destinarli a casa familiare. Si legge, infatti, nella comparsa di Pt_1 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale dei predetti (depositata l'11.6.2010) che “ Nel lontano mese di dicembre del 1977 la sig.ra coniugata ed in Parte_1
regime di comunione dei beni con il sig. e con due bambini.... si Parte_2 trasferiva con la sua famiglia ... nell'immobile identificato al foglio 4 particella 61 sub 12 e
13 sito al piano quinto del Palazzo e sino a quel momento disabitato e non ancora del tutto completato nella costruzione e ciò senza alcuna opposizione da parte dei genitori proprietari sigg.ri e ” (cfr. capo A pag. 4 della Persona_1 Persona_2 comparsa di costituzione)
Poiché la dedotta non opposizione dei genitori proprietari equivale al consenso tacito all'utilizzo dell'appartamento da parte della figlia e del genero per esigenze familiari, la relazione venutasi in origine ad instaurare nel 1977 difetta del requisito soggettivo dell'animus possidenti in capo ai fruitori del bene immobile perché il potere di fatto non è descritto come frutto di una loro apprensione autonoma animo domini ma, appunto, derivata da una concessione dei legittimi proprietari- che abitavano al primo piano del medesimo fabbricato- nell'ambito di stretti legali familiari, circostanza che implica, nella stessa prospettazione di parte, la consapevolezza dell'appartenenza ad altri dell'immobile e quindi, a quel momento, l'assenza dell'animus rem sibi habendi.
Tanto comporta che la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c. nel caso in esame è superata dalle stesse allegazioni difensive degli appellanti che inducono a qualificare il loro godimento in termini di mera detenzione in difetto del presupposto soggettivo (animus possidenti).
Ne consegue che risulta irrilevante la richiesta di prova testimoniale riproposta dagli appellanti in questo grado (ammissibile perché reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni prima della riserva in decisione che ha originato la sentenza qui impugnata) atteso che quand'anche risultassero confermate le circostanze capitolate nella memoria istruttoria II termine ex art. 183 comma 6 cpc depositata il 22.10.2010 ( tese a dimostrare l'esecuzione dei lavori nell'immobile oggetto di usucapione a cura e spese di essi deducenti), ciò sarebbe comunque insufficiente a dimostrare l'esercizio di un possesso utile ad usucapire, in mancanza di deduzione e di prova di un atto di interversione nei confronti dei possessori/proprietari ( i genitori).
La situazione muta a partire dal 2004 e dal 2007 quando a seguito della Parte_1 morte del padre e della madre , in forza di successione Persona_6 Persona_2
legittima, diventa coerede pro indiviso dei beni in contestazione, in quanto da tale momento, per effetto del subentro nella posizione dei de cuius, la sua relazione con il bene immobile in contesa si connota come compossesso. Tuttavia, l'atto di acquisto del 2008 della quota di
1/12 dell'eredità paterna dal germano dimostra che è la stessa appellante CP_6
a riconoscere l'esistenza del diritto di comproprietà dei fratelli, sicchè Parte_1
l'acquisito, come ben ritenuto dal primo giudice, risulta incompatibile con l'animus possidenti inteso come possesso esclusivo e non come compossesso.
Pertanto, dall'apertura della successione dei genitori, la permanenza nell'immobile del quinto piano e il godimento del garage e della cantinola da parte dei coniugi CP_7
e l'esecuzione di opere di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, quand'anche provate, rappresentano attività inidonee a dimostrare la ricorrenza di un possesso corrispondente ad un dominio esclusivo degli immobili, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui desumere l'esclusione degli altri compossessori e la loro opposizione al godimento.
In ogni caso, seppure il possesso esercitato da dal 2004 avesse avuto le Parte_1
connotazioni di possesso ad escludendum rispetto ai germani coeredi/compossessori, mancherebbe il ventennio utile ad usucapire alla data della domanda giudiziale del 2010.
Non può poi considerarsi in via autonoma la posizione di poiché, come Parte_2 sopra chiarito, egli è entrato in relazione con gli immobili di causa unitamente alla moglie, di cui condivide le vicende in termini di detenzione, situazione che per lui, tra l'altro, non è mutata nel tempo perché, non essendo coerede, non è subentrato nel possesso dei de cuius e non ha posto in essere atti di interversio possessionis nei confronti dei cognati e/o della moglie onde poter vantare un proprio acquisto per usucapione. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conferma della decisione impugnata sebbene integrata nella motivazione e corretta come in dispositivo.
Spese
Le spese del grado, in ragione della totale soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti, in solido, in favore degli appellati costituiti e liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (in appello manca la fase istruttoria), tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00).
Non è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell'appellato rimasto contumace.
Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare, in solido, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater
DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 non definitiva n. 1051/2017 del 22.3.2017 e la sentenza non definitiva n. 3686/2017 del
6.12.2017 entrambe del tribunale di S. Maria C.V., così definitivamente provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 3686/2017 del
6.12.2017 del tribunale di S. Maria C.V.;
2- Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1051/2017 del 22.3.2017 del tribunale di S. Maria C.V.;
3- Dispone la correzione della sentenza non definitiva n. 1051/2017 del 22.3.2017 del tribunale di S. Maria C.V. nel senso che laddove alla prima pagina della stessa, nella intestazione, si legge: ( – convenuto CP_6 CodiceFiscale_14 contumace” e “ (C.F. convenuta- contumace” Controparte_5 C.F._10
si legga ed intenda “ ( – convenuto” e “ CP_6 CodiceFiscale_14 [...]
(C.F. -convenuta”; CP_5 C.F._10
4- Dispone la correzione della sentenza non definitiva n. 3686/2017 del 6.12.2017 del tribunale di S. Maria C.V. nel senso che a pag. 4 della stessa, nella parte dispositiva, laddove si legge “rigetta le domande riconvenzionali spiegate da e Parte_1 [...]
” si legga ed intenda “ rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Parte_2
”; CP_6
5-Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore di e che liquida, per ciascuno, in complessivi euro Controparte_1 Controparte_5
6946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
6- Nulla per le spese del grado nei confronti dell'appellato contumace
7- dà atto che gli appellanti , in solido, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 18.12.2024
Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa