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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 696 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (c.f. ), con sede legale in Thiesi (SS) via G. Parte_2 C.F._1
Matteotti n. 18, ed ivi elettivamente domiciliata, via Cavour n. 48, presso lo studio dell'avvocato
Bachisio Basoli, che la rappresenta e difende per delega in atti;
opponente contro
(p.i. ) con sede legale in Roma - Viale Regina Controparte_1 P.IVA_2
Margherita 125 -, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata CP_2
e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del Foro di
Milano, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via Correggio n. 43;
opposta
La causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 6 nell'interesse dell'opponente come da atto di citazione del 02.03.2022 e ribadite nella comparsa conclusionale;
nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 14.06.2022 e ribadite negli scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- di essere destinataria del decreto ingiuntivo n. 64 del 27/01/2022, notificato il 04/02/2022, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale è stato intimato il pagamento di €. 19.848,37, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo oltre spese, in relazione a una serie di fatture per la somministrazione di energia elettrica rimaste insolute;
- di aver richiesto a Servizio Elettrico Nazionale di specificare le somme dovute e regolarmente verificate;
- di lamentare il malfunzionamento del contatore, stante la notevole differenza tra i consumi rilevati, in anni successivi, seppur a fronte di identica attività aziendale;
- che il contatore sarebbe stato sostituito nel 2021 e che, da allora, i consumi si sarebbero notevolmente ridotti;
- che i consumi imputati non sarebbero verificabili e non vi sarebbe prova degli stessi, inoltre l'emissione di una fattura non sarebbe bimestrale ma relativa a un periodo più lungo con oneri di sistema per €. 2.978,61, al di fuori di ogni percentuale sul consumo;
- che, in sostanza, tra consumi “reali” ed altri stimati non si comprenderebbe come gli stessi siano stati computati e fatturati.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per accertare e dichiarare quale sia la somma eventualmente dovuta da a Servizio Elettrico Nazionale. Con Parte_1
vittoria di spese di lite. pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione in Controparte_1
fatto e diritto dell'opponente, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto dalla sola società
semplice sarebbe divenuto definitivo nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili per mancata opposizione nei termini di legge, a nulla valendo il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304 c.c. Ha dedotto la correttezza dei dati misurati, tenuto anche conto che parte opponente non avrebbe mai richiesto la verifica del contatore, né fornito prova della eccessività dei consumi rilevati dal misuratore dovuta a causa a lei non imputabile, limitandosi a una contestazione del tutto generica. Inoltre, la produzione della certificazione dei consumi da parte dell'ente distributore sarebbe prova
Par sufficiente a dimostrare la pretesa azionata, in quanto proveniente da soggetto (
distribuzione) che gestisce tale attività in regime di monopolio e che è diverso dalle singole società di vendita dell'energia ed estranea al giudizio.
Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di esecutività del decreto nei confronti dei soci per la mancata opposizione nei termini di legge;
nel merito in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, in via subordinata la condanna di parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di €. 19.848,37, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata in giudizio. Con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Parte opposta ha, correttamente, rilevato che il decreto ingiuntivo n. 64 del 27/01/2022 è
divenuto esecutivo nei confronti dei singoli soci in virtù di mancata opposizione. Sul punto,
parte opponente non ha preso posizione in nessuno dei propri scritti difensivi, né in fatto né pagina 3 di 6 in diritto. In effetti, la giurisprudenza ha più volte statuito che “la società di persone gode di
una soggettività giuridica imperfetta, che si risolve ed identifica in quella dei soci, i cui
patrimoni sono protetti dalle iniziative di terzi creditori soltanto dal beneficio di escussione
o dalla loro responsabilità sussidiaria a quella del patrimonio sociale. In altri termini, il
debito della società resta pur sempre un debito che fa capo anche al singolo socio. Ne
deriva che […] il decreto ingiuntivo pronunciat[o] a favore di un creditore di una società di
persone costituisce titolo esecutivo automaticamente anche contro il socio illimitatamente
responsabile, in quanto dall'esistenza dell' obbligazione sociale deriva necessariamente la
responsabilità del socio stesso, al ricorrere di una situazione che richiama l'art 477 del
c.p.c. In ragione di ciò, il principio di coincidenza tra parti del processo monitorio ed
esecutivo viene a subire un temperamento, estendendosi l'efficacia del giudicato oltre i limiti
formali del titolo, vista la particolare natura del soggetto destinatario del provvedimento”
(Tribunale Arezzo, 01/10/2020, n. 445) e che “il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di
una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da
quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti
di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta
personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti
dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di
proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta
definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere
in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in
sede di opposizione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15877), precisando che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall'art. 2304 c.c. vale solo in sede esecutiva (Tribunale Cassino, sez. lav., 09/01/2019, n.837). pagina 4 di 6 Nel merito, quanto alla posizione della società, l'opposizione è infondata in quanto “in tema
di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da
una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del
credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che
non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il
normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Nel caso
di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamato l'enunciato
principio, il giudice adito ha ritenuto che la società erogatrice del servizio di energia
elettrica, nonostante la genericità della contestazione mossa dall'opponente, aveva
comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato, comprovate dalle
videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico e le certificazioni del distributore locale,
quale documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura e la conseguente
regolarità della fatturazione)” (da ultimo Tribunale Bologna sez. II, 28/01/2025, n. 205).
Ebbene, tale pronuncia è relativa a un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, in quanto l'opposta ha ben motivato e ha prodotto la documentazione dell'ente deputato ad effettuare le misurazioni (cfr. docc. 7, 8 e 9), ed ha, correttamente, osservato che non risulta che la società abbia richiesto la verifica del corretto funzionamento Parte_1
del contatore. Inoltre l'opponente non ha dato prova che i consumi calcolati fossero eccessivi rispetto a quelli effettivi e che tale eccessività – comunque non dimostrata – fosse dovuta a causa a sé non imputabile, compreso il malfunzionamento del contatore.
A tale stregua l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri pagina 5 di 6 minimi, ad eccezione della fase istruttoria per cui non sono state redatte memorie e non si è
tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo anche nei confronti dei soci della
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione a Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 1.700,00 oltre rimborso spese vive,
[...]
rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 24.07.2025
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 696 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante (c.f. ), con sede legale in Thiesi (SS) via G. Parte_2 C.F._1
Matteotti n. 18, ed ivi elettivamente domiciliata, via Cavour n. 48, presso lo studio dell'avvocato
Bachisio Basoli, che la rappresenta e difende per delega in atti;
opponente contro
(p.i. ) con sede legale in Roma - Viale Regina Controparte_1 P.IVA_2
Margherita 125 -, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata CP_2
e difesa, giusta procura alle liti in atti dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del Foro di
Milano, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Milano, Via Correggio n. 43;
opposta
La causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
pagina 1 di 6 nell'interesse dell'opponente come da atto di citazione del 02.03.2022 e ribadite nella comparsa conclusionale;
nell'interesse dell'opposta come da comparsa di costituzione del 14.06.2022 e ribadite negli scritti conclusivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto in giudizio esponendo quanto segue: Controparte_1
- di essere destinataria del decreto ingiuntivo n. 64 del 27/01/2022, notificato il 04/02/2022, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale è stato intimato il pagamento di €. 19.848,37, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo oltre spese, in relazione a una serie di fatture per la somministrazione di energia elettrica rimaste insolute;
- di aver richiesto a Servizio Elettrico Nazionale di specificare le somme dovute e regolarmente verificate;
- di lamentare il malfunzionamento del contatore, stante la notevole differenza tra i consumi rilevati, in anni successivi, seppur a fronte di identica attività aziendale;
- che il contatore sarebbe stato sostituito nel 2021 e che, da allora, i consumi si sarebbero notevolmente ridotti;
- che i consumi imputati non sarebbero verificabili e non vi sarebbe prova degli stessi, inoltre l'emissione di una fattura non sarebbe bimestrale ma relativa a un periodo più lungo con oneri di sistema per €. 2.978,61, al di fuori di ogni percentuale sul consumo;
- che, in sostanza, tra consumi “reali” ed altri stimati non si comprenderebbe come gli stessi siano stati computati e fatturati.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per accertare e dichiarare quale sia la somma eventualmente dovuta da a Servizio Elettrico Nazionale. Con Parte_1
vittoria di spese di lite. pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio contestando la ricostruzione in Controparte_1
fatto e diritto dell'opponente, deducendo che il decreto ingiuntivo opposto dalla sola società
semplice sarebbe divenuto definitivo nei confronti di tutti i soci illimitatamente responsabili per mancata opposizione nei termini di legge, a nulla valendo il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304 c.c. Ha dedotto la correttezza dei dati misurati, tenuto anche conto che parte opponente non avrebbe mai richiesto la verifica del contatore, né fornito prova della eccessività dei consumi rilevati dal misuratore dovuta a causa a lei non imputabile, limitandosi a una contestazione del tutto generica. Inoltre, la produzione della certificazione dei consumi da parte dell'ente distributore sarebbe prova
Par sufficiente a dimostrare la pretesa azionata, in quanto proveniente da soggetto (
distribuzione) che gestisce tale attività in regime di monopolio e che è diverso dalle singole società di vendita dell'energia ed estranea al giudizio.
Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la dichiarazione di esecutività del decreto nei confronti dei soci per la mancata opposizione nei termini di legge;
nel merito in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, in via subordinata la condanna di parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di €. 19.848,37, oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata in giudizio. Con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Parte opposta ha, correttamente, rilevato che il decreto ingiuntivo n. 64 del 27/01/2022 è
divenuto esecutivo nei confronti dei singoli soci in virtù di mancata opposizione. Sul punto,
parte opponente non ha preso posizione in nessuno dei propri scritti difensivi, né in fatto né pagina 3 di 6 in diritto. In effetti, la giurisprudenza ha più volte statuito che “la società di persone gode di
una soggettività giuridica imperfetta, che si risolve ed identifica in quella dei soci, i cui
patrimoni sono protetti dalle iniziative di terzi creditori soltanto dal beneficio di escussione
o dalla loro responsabilità sussidiaria a quella del patrimonio sociale. In altri termini, il
debito della società resta pur sempre un debito che fa capo anche al singolo socio. Ne
deriva che […] il decreto ingiuntivo pronunciat[o] a favore di un creditore di una società di
persone costituisce titolo esecutivo automaticamente anche contro il socio illimitatamente
responsabile, in quanto dall'esistenza dell' obbligazione sociale deriva necessariamente la
responsabilità del socio stesso, al ricorrere di una situazione che richiama l'art 477 del
c.p.c. In ragione di ciò, il principio di coincidenza tra parti del processo monitorio ed
esecutivo viene a subire un temperamento, estendendosi l'efficacia del giudicato oltre i limiti
formali del titolo, vista la particolare natura del soggetto destinatario del provvedimento”
(Tribunale Arezzo, 01/10/2020, n. 445) e che “il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di
una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da
quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti
di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta
personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti
dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di
proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta
definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere
in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in
sede di opposizione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n.15877), precisando che il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall'art. 2304 c.c. vale solo in sede esecutiva (Tribunale Cassino, sez. lav., 09/01/2019, n.837). pagina 4 di 6 Nel merito, quanto alla posizione della società, l'opposizione è infondata in quanto “in tema
di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da
una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul
somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del
credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore
deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che
non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver
diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il
normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Nel caso
di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiamato l'enunciato
principio, il giudice adito ha ritenuto che la società erogatrice del servizio di energia
elettrica, nonostante la genericità della contestazione mossa dall'opponente, aveva
comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo Integrato, comprovate dalle
videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico e le certificazioni del distributore locale,
quale documentazione sufficiente ad attestare la corretta fornitura e la conseguente
regolarità della fatturazione)” (da ultimo Tribunale Bologna sez. II, 28/01/2025, n. 205).
Ebbene, tale pronuncia è relativa a un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio, in quanto l'opposta ha ben motivato e ha prodotto la documentazione dell'ente deputato ad effettuare le misurazioni (cfr. docc. 7, 8 e 9), ed ha, correttamente, osservato che non risulta che la società abbia richiesto la verifica del corretto funzionamento Parte_1
del contatore. Inoltre l'opponente non ha dato prova che i consumi calcolati fossero eccessivi rispetto a quelli effettivi e che tale eccessività – comunque non dimostrata – fosse dovuta a causa a sé non imputabile, compreso il malfunzionamento del contatore.
A tale stregua l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri pagina 5 di 6 minimi, ad eccezione della fase istruttoria per cui non sono state redatte memorie e non si è
tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo anche nei confronti dei soci della
[...]
Parte_1
- condanna alla rifusione a Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 1.700,00 oltre rimborso spese vive,
[...]
rimborso forfettario 15%. IVA, CNPA e oneri di legge.
Così deciso in Sassari, in data 24.07.2025
Il Giudice
I.Bradamante
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